Secondo quando definito dall’articolo 2 del Testo Unico INAIL (D.P.R. 1124/1965), un infortunio sul lavoro è una lesione che si verifica in occasione dell’attività lavorativa, determinata da una causa violenta, da cui può derivare una perdita dell’abilità al lavoro in maniera temporanea o permanente, o causare la morte del soggetto infortunato.

Indice

Differenza tra infortunio e malattia professionale

L’infortunio si riscontra quando vi è un danno alla salute riconducibile ad una causa scatenante violenta ed individuabile; la malattia professionale, invece, deriva da un’esposizione a lungo termine ad uno o più fattori di rischio che possono comportare nel tempo la comparsa di danni irreparabili.

L’INAIL nella gestione dell’infortunio sul lavoro

La procedura di infortunio sul lavoro è regolata e gestita da INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) che tutela il lavoratore infortunato attraverso un’apposita copertura assicurativa, coprendo le spese relative a:

  • Tutte le prestazioni sanitarie avvenute nell’ambito della cura e nella prevenzione terziaria dell’infortunio, come cure mediche e chirurgiche, accertamenti clinici e fornitura di eventuali protesi riconosciute dallo Stato Italiano;
  • Le prestazioni economiche che vanno a risarcire il lavoratore infortunato per la ridotta attitudine al lavoro a causa di un’inabilità permanente o temporanea. Le stesse spettano ai familiari prossimi del lavoratore, in caso di morte sul lavoro.

Al fine di ottenere tali coperture, però, è necessario seguire accuratamente il procedimento previsto da INAIL, che prevede un iter che deve essere attuato sia dal lavoratore infortunato, che, parallelamente, dal Datore di Lavoro.

Obblighi del Lavoratore

Secondo quanto stabilito dall’articolo 52 del Testo Unico INAIL, il lavoratore, a prescindere dall’entità del danno subito, deve immediatamente informare il Datore di Lavoro in caso di infortunio.

Questo primo passaggio è di fondamentale importanza per la procedura prevista da INAIL: secondo il Testo Unico, infatti, il lavoratore che non assolve l’obbligo di comunicazione immediata al Datore di Lavoro, perde il diritto a qualsiasi tipo di copertura assicurativa da parte di INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Il lavoratore dovrà poi effettuare una visita presso una struttura sanitaria statale o accreditata, a seguito della quale viene rilasciato un certificato di infortunio: da questo devono essere estrapolati e inoltrati al Datore di Lavoro i dati relativi alla data del rilascio, numero identificativo giorni di prognosi previsti.

Da questo momento, il lavoratore, ottenendo lo status di “infortunato”, dovrà sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’INAIL.

Per alcuni Contratti Collettivi Nazionali è prevista la possibilità di organizzazione di visite di controllo da parte di INAIL, anche su iniziativa del Datore di Lavoro.

Nel caso in cui la prognosi di infortunio dovesse superare la durata di 60 giorni, il lavoratore, prima di rientrare al lavoro, al fine di ottenere nuovamente l’idoneità alla mansione, dovrà sottoporsi ad una visita effettuata dal Medico Competente.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il Testo Unico INAIL prevede una serie di obblighi attribuiti al Datore di Lavoro che devono essere rispettati, pena pesanti sanzioni economiche e penali.

Il Datore di Lavoro deve, innanzitutto, garantire un immediato ed adeguato soccorso al lavoratore infortunato, organizzando, se necessario, anche il suo trasferimento presso la struttura sanitaria. Nel caso in cui il trasferimento non venga effettuato dai mezzi di emergenza nazionali e regionali, le spese di trasporto dovranno essere ad esclusivo carico del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dall’articolo 248 del D. Lgs 81/2008, deve provvedere alla segnalazione dell’infortunio. L’iter di segnalazione varia a seconda della durata della prognosi attribuita al lavoratore:

  • Comunicazione di infortunio, per gli eventi infortunistici di prognosi di durata compresa tra uno e tre giorni (escluso quello dell’infortunio). La comunicazione dev’essere inviata in via telematica utilizzando la piattaforma INAIL, obbligatoriamente entro due giorni dal momento in cui il Datore di Lavoro riceve il certificato medico. La comunicazione rappresenta una sorta di iter semplificato, dal momento che le erogazioni economiche INAIL, decorrono dal 4º giorno di assenza successivo all’evento.
  • Denuncia di infortunio, per gli eventi di prognosi di durata superiore ai tre giorni (escluso quello dell’infortunio). La denuncia di dev’essere inviata in via telematica utilizzando la piattaforma INAIL, entro due giorni dal momento in cui il Datore di Lavoro riceve il certificato medico o, in caso di morte o pericolo di morte, entro 24 ore. La denuncia assolve automaticamente il Datore di Lavoro dall’obbligo di segnalare l’accaduto alle Forze dell’Ordine.

Nel caso in cui dovessero verificarsi degli infortuni significativi, secondo quanto stabilito dall’art. 29 del D. Lgs 81/08, il Datore di Lavoro è tenuto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 30 giorni rivedendo le misure di prevenzione e protezione da attuare.

Retribuzioni in caso di infortunio sul lavoro

Per quanto riguarda la retribuzione ordinaria che spetta al lavoratore infortunato, il Datore di Lavoro e l’INAIL si suddividono i costi come di seguito:

  • Al Datore di Lavoro spetta l’intero onere del giorno in cui si è verificato l’infortunio e del 60% della retribuzione dei tre successivi, ovvero il cosiddetto periodo di latenza
  • L’INAIL, invece, provvederà alla retribuzione del lavoratore a partire dal quarto giorno successivo all’infortunio, fino alla sua guarigione. L’importo garantito da INAIL è pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal quarto al novantesimo giorno di infortunio: a partire dal 91° giorno, invece, la retribuzione aumenta al 75%. L’indennità viene anticipata dal Datore di Lavoro in busta paga, salvo poi essere rimborsata dall’INAIL direttamente all’azienda. A differenza delle somme a carico azienda (imponibili sia ai fini INPS che IRPEF) l’indennità è esente da contributi ma soggetta a tassazione.

Per la maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali viene prevista un’indennità integrativa a carico del Datore di Lavoro, tale da garantire la stessa retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato.

Risarcimento: il danno biologico e le tabelle di indennizzo

Nel caso in cui l’infortunio dovesse causare menomazione dell’integrità fisica e/o mentale del lavoratore, l’INAIL erogherà delle prestazioni volte a risarcire il lavoratore dal danno subito.

Nel caso in cui l’infortunio abbia comportato una menomazione permanente di entità superiore al 6% ed entro il 15% sarà erogata un’unica prestazione detta “indennizzo in capitale”, il cui ammontare è variabile in funzione del danno subito, secondo i criteri stilati dalla Tabella indennizzo danno biologico in capitale.

Nel caso in cui, invece, il danno risulta superiore al 16%, il lavoratore avrà diritto ad un indennizzo in rendita: l’importo si compone di una quota che risarcisce e indennizza il danno biologico (calcolato secondo la i criteri stilati dalla Tabella indennizzo danno biologico in capitale) e di un’ulteriore quota che ha lo scopo di risarcire il lavoratore per la ridotta capacità di a produrre reddito, secondo i criteri stilati dalla Tabella dei coefficienti.

In caso di infortunio mortale, L’INAIL eroga ai familiari più prossimi alla vittima una rendita o un beneficio, di un’unica quota, e copre le spese relative all’eventuale funerale e alla gestione delle essequie.

Inoltre, con la pubblicazione del Decreto Legge 4 Maggio 2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, è stato istituito un fondo che ha lo scopo di risarcire gli infortuni mortali, accaduti a partire dal gennaio 2018, nell’ambito dei tirocini curriculari e dell’alternanza scuola-lavoro.

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