Spesso, i nostri clienti ci chiedono se coloro che svolgono stage o tirocini formativi all’interno di una azienda devono effettuare il percorso formativo previsto per i lavoratori (ai sensi dell’art.37 del D.LGS 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016).

Prima di rispondere alla domanda riportiamo l’art.2 del d.lgs.81/08 che definisce nel dettaglio la figura del lavoratore:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Si sottolinea che l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 specifica che è equiparato a lavoratore anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi (di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro); l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Come si legge, il legislatore ha voluto appositamente inserire (nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/08) anche gli stagisti ed i tirocinanti (equiparandoli ai lavoratori), prevedendo anche per loro i percorsi formativi previsti dal D.lgs 81/08 (art.37) e dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016.

Ma a chi spetta l’onere di garantire la formazione dei tirocinanti e/o studenti?

La Guida operativa per la scuola e le attività di alternanza scuola lavoro (consultabile al sito: https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-scuola.pdf) affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti in tale contesto, ribadendo che:

  • è impegno dell’istituzione scolastica organizzare la formazione generale; si ricorda che il corso effettuato dallo studente/tirocinante deve essere certificato da un attestato di frequenza, la cui partecipazione costituisce un credito formativo permanente (come indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).
  • è cura del datore di lavoro programmare la formazione specifica dello studente (come previsto dal D.Lgs.81/2008, art. 37), in funzione del tipo di attività svolta e dal relativo profilo di rischio associato.

Qualora per diversi motivi la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica?

L’azienda può delegare la scuola ad impartire tale formazione, l’istituzione dovrà comunque tenere conto delle potenziali macchine e/o attrezzature utilizzate, dei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari e dei rischi a cui potrebbe essere sottoposto lo studente durante l’esperienza di tirocinio e/o stage. I precisi  accordi, compresi quelli formativi, sono tuttavia definiti nell’ambito della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda (struttura ospitante), nel quale si specifica a chi spetta l’onere della formazione.

Al fine di ridurre gli oneri per la formazione specifica, ad oggi a carico della struttura ospitante, ci si auspica in futuro la stipulazione di appositi accordi tra gli istituti scolastici e gli enti che possono erogare tale formazione, come ad esempio l’Inail e/o  gli organismi paritetici.

In tutti i casi il percorso formativo svolto dallo studente deve: da un lato, dare la possibilità al discente di riconoscere e identificare i rischi connessi alla propria mansione e al contesto lavorativo, dall’altro creare un momento di incontro per evidenziare e diffondere la cultura in ambito di sicurezza sul lavoro.

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