Per DPI – Dispositivo di Protezione Individuale – si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 74, comma 1).

Indice

Quando è necessario un DPI?

I Dispositivi di Protezione Individuale rappresentano le misure di sicurezza estreme e devono essere impiegati quando tutte le altre misure organizzative e gestionali, hanno fallito o sono di impossibile attuazione.

La dotazione dei lavoratori dei DPI appropriati ai rischi individuati è un obbligo del Datore di Lavoro rimarcato dal D. Lgs 81/2008, art. 18, comma 1, lettera d), che deve: “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”.

L’uso dei DPI è previsto dalle norme per la sicurezza del lavoratore e devono quindi essere impiegati quando non vi sono sufficienti misure tecniche di prevenzione e i rischi non possono essere evitati.
La scelta di questi dispositivi deve tenere conto di una serie di criteri, valutati nel corso della stesura del documento di valutazione dei rischi indicati all’art. 79. Ecco quali sono gli obblighi del lavoratore nei confronti dei Dispositivi di protezione individuale.

Obblighi del lavoratore

L’obbligo per il lavoratore di indossare i DPI è stato disposto dall’art. 20 e art.78 del D. Lgs 81/08. La normativa regola la sicurezza nei luoghi di lavoro e individua nel lavoratore il soggetto che svolge un’attività lavorativa sotto dipendenza di un datore di lavoro, che può essere pubblico o privato. Il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro può riguardare anche imparare un mestiere o una professione specifica. Per poter sussistere un rapporto di dipendenza, il lavoratore, oltre a svolgere una prestazione subordinata e a rispettare le decisioni prese dal datore di lavoro, è anche obbligato ad osservare con molta rigorosità le norme che servono per proteggere e tutelare l’incolumità fisica dei dipendenti presenti nell’azienda. Il lavoratore è anche obbligato ad utilizzare le misure di prevenzione e gli strumenti che l’azienda ha messo a disposizione.

Da questo punto in poi le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attribuiscono al lavoratore una posizione di rilievo e lo pongono come primo garante della sicurezza in azienda. Il suo operato e il suo impegno devono avere come direzione il rispetto delle modalità di svolgimento del lavoro e l’osservanza delle norme sulla prevenzione e sicurezza.
Questi due fattori attribuiscono al lavoratore un ruolo di primo piano all’interno di un’organizzazione aziendale che mette il massimo impegno nella tutela e nella protezione dei lavoratori.

Nel D. Lgs. 81/08 questi principi sono esposti con molta chiarezza, come è ben chiaro che una volta stabilite le regole dal Datore di Lavoro e aver dato tutto ciò che serve al lavoratore per l’uso del DPI questi ha piena responsabilità per eventuali azioni od omissioni.

Obbligo di utilizzo dei DPI

Per legge i DPI devono essere marcati CE, devono riportare i dati del produttore, del modello e della taglia, i simboli dei rischi da cui proteggono con il corrispettivo grado di protezione e le normative EN specifiche di riferimento.

Inoltre, i DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire e non devono comportare rischi maggiori, devono essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro, devono essere realizzati tenendo conto delle esigenze ergonomiche del lavoratore e della sua salute e devono anche poter essere adattati all’individuo in base alle sue esigenze. Per poterli utilizzare correttamente è necessario che al lavoratore sia permesso di avere una adeguata conoscenza ed uso dei DPI, che sono diversi a seconda della categoria a cui si rivolgono e possono riguardare vari settori tra cui edilizia, elettricità, falegnameria, ristorazione e molto altro. In tutti questi settori è d’obbligo l’uso dei DPI e prendersene cura rientra tra i doveri del lavoratore.

Obblighi del lavoratore in materia di DPI

Se il Datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i DPI per proteggerli da ogni rischio nei settori in cui occorrono, anche i lavoratori non sono da meno e anche loro hanno dei doveri verso le attrezzature fornite. Gli obblighi del lavoratore riguardo i Dispositivi di protezione individuale sono i seguenti:

Frequentare, quando è necessario, il corso di formazione o addestramento relativo all’utilizzo di determinati, ad esempio DPI di III Categoria;
• Usare i DPI messi a loro disposizione nella maniera corretta e secondo le istruzioni e le procedure ricevute;
• Aver cura di mantenere i dispositivi puliti e in buone condizioni;
Non effettuare alcuna modifica agli strumenti di propria iniziativa, in quanto non li renderebbe conformi alle norme oppure adeguati alla protezione dei rischi per cui sono stati realizzati;
Comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro in caso i DPI siano scaduti, presentino eventuali difetti o problematiche che ne impediscono il corretto utilizzo;
Osservare le procedure comunicate dal Datore di Lavoro per effettuare la riconsegna;
• Si evidenzia anche eventuali sanzioni per mancato uso dei DPI;

L’osservanza dell’obbligo sull’uso dei DPI non deve essere presa mai alla leggera e, qualora, un lavoratore non ottemperi alle disposizioni aziendali sulla sicurezza può incorrere in sanzioni.

Manutenzione dei dispositivi di protezione individuale

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs 81/2208, il Datore di Lavoro, in collaborazione con i lavoratori, deve programmare l’effettuazione di interventi di lavaggio, manutenzione e sostituzione dei dispositivi consegnati. Le modalità e le tempistiche di adempimento vengono descritte dal fabbricante all’interno dalla documentazione a corredo di ogni DPI. Le operazioni di mantenimento solitamente prevedono lo svolgimento delle seguenti operazioni:

  • Lavaggio: detersione e disinfezione degli indumenti da lavoro DPI;
  • Finissaggio: essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell’acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto;
  • Verifica delle caratteristiche tecniche: può essere di due tipi; strumentale e visiva. Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI. Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico. Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI;
  • Manutenzione e ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI: effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante;
  • scarto dell’indumento DPI: effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica ‘non favorevole’); in tal caso i DPI devono essere sostituiti;
  • A fronte di un esito della verifica ‘favorevole’, il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell’indumento DPI all’utilizzatore: una corretta modalità di confezionamento e l’impiego di un involucro adeguato garantiscono l’incolumità fisica del DPI e la protezione dello stesso da qualsiasi tipo di ri-contaminazione.

Si ricorda che il Datore di Lavoro è l’unico responsabile del mantenimento delle adeguate condizioni dei DPI: l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del D: Lgs 81/2008, può essere delegato a soggetti terzi, istruendo correttamente e vigilando sull’operato del delegato.

Il protocollo di mantenimento e pulizia deve essere a disposizione di eventuali controlli effettuati dall’organo di vigilanza.

Sanzioni a carico del lavoratore

Nel caso il lavoratore non rispetti l’obbligo di usare i Dispositivi di protezione individuale sarà soggetto a sanzioni di tipo prevalentemente pecuniario, anche se per legge dovrebbero esservi anche delle pene detentive ma che comunque nella realtà non vengono mai applicate. Le sanzioni vanno da un minimo di 50 fino ad un massimo di 600€ di ammenda nel caso si tratta di gravi infrazioni.

Inoltre, in caso di rifiuto d’indossare i dispositivi personali di sicurezza anche dietro insistenza del datore di lavoro, preposto e/o figura delegata, questi può incorrere in misure severe e può anche licenziare il suo dipendente. Anche questo dettaglio è una conferma che da anni ormai i lavoratori sono sottoposti a misure di sicurezza adeguate ma occorre che anche loro collaborino per raggiungere e mantenere standard adeguati per tutelarli e proteggerli durante il lavoro.

È comunque opportuno ricordare che gli obblighi del lavoratore spesso sono condizionati dall’assenza o meno di criteri necessari che possono favorire il loro adempimento, come l’addestramento, la corretta formazione e informazione e la reale disponibilità di strumenti adeguati.

È anche vero che spesso, nella realtà quotidiana, il lavoratore viene sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo del Dispositivi di protezione individuale con le norme in materia economica previste dall’art 59 del D. Lgs 81/08: infatti, nella maggior parte dei casi tutto le sanzioni riguardano sia il mancato utilizzo obbligatorio previsto, ma anche relative alla manomissione e/o modifiche del DPI consegnato e quindi aumentando il rischio di un infortunio o incidente.

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