Il rischio rumore è uno dei principali fattori che incidono sulla salute dei lavoratori ed è presente nella maggioranza dei luoghi di lavoro. Un’esposizione prolungata a questo fattore di rischio, può provocare nel tempo effetti negativi sulla salute e un aumento del rischio infortunistico, in quanto i forti rumori potrebbero complicare la comunicazione tra i lavoratori e la diffusione di eventuali segnali di emergenza.

Indice

Che cos’è il rumore?

Il rumore è un fenomeno acustico di origine naturale o artificiale, generato dall’oscillazione e propagazione di onde di pressione irregolari, intermittenti e statisticamente casuali, che può generare disturbo nella percezione circostante.

L’unità di misura della pressione sonora (e quindi del rumore) è il decibel (dB): tuttavia, per la misura dell’esposizione viene utilizzato il dB(A), ovvero il dB filtrato secondo la sensibilità dell’orecchio umano. L’apparato uditivo dell’uomo, infatti, non risponde in egual manera a suoni di frequenza diversa, ma a parità d’intensità, è meno sensibile alle alte ed alle basse frequenze, a causa della specializzazione alla percezione nel range di frequenze proprio della comunicazione verbale (500-2000 Hz).

Rischi per la salute e per la sicurezza

L’esposizione a rumore è causa di diversi effetti negativi per la salute, che variano in funzione del livello sonoro, della durata di esposizione, dell’ambiente e delle condizioni di salute del soggetto esposto.

L’esposizione prolungata a questo fattore di rischio aumenta la probabilità della comparsa dell’ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica (perdita dell’udito equilibrata su entrambi i canali uditivi), ipertensione, cardiopatia ischemica e disturbi del sonno.

Il rumore risulta essere, inoltre, un forte fattore di stress in quanto causa un aumento della frequenza cardiaca e respiratoria, che porta ad un calo del rendimento lavorativo e, nei casi più gravi, ad effetti psicologici come fastidio, disturbi psichiatrici ed effetti sul benessere psicosociale.

L’esposizione a rumore, inoltre, può essere particolarmente dannosa per le donne in gravidanza.

Per quanto riguarda i disturbi a breve termine, l’esposizione a forti rumori (anche impulsivi) può portare a traumi a carico dell’apparato acustico, in particolare a lesioni del timpano.

Il rumore inoltre, rendendo difficoltosa la comunicazione tra persone e segnalazione di eventuali emergenze, è spesso concausa o fattore aggravante di infortuni.

Normativa vigente

Il rumore viene inserito all’interno del D. Lgs 81/2008 nell’ambito della tutela dei lavoratori dall’esposizione dagli agenti fisici, regolata dal Titolo VIII del D. Lgs 81/2008.

Il Testo Unico, infatti, fissa dei valori di esposizione al rumore, relativi sia all’esposizione media giornaliera/settimanale del lavoratore (LEX,8h), che al picco di rumore (ppeak, la cui unità di misura è il dB(C)) al quale il lavoratore può essere esposto. Il superamento dei vari limiti determina l’obbligo di adozione di misure di prevenzione e protezione di crescente importanza.

In particolare, i limiti normativi fissati sono i seguenti:

  • Valori inferiori di azione: LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)
  • Valori superiori di azione: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C)
  • Valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C)

Valutazione del rischio rumore

L’articolo 190 del D. Lgs 81/2008, in accordo con quanto previsto dall’articolo 17, prevede che il Datore di Lavoro sia tenuto ad effettuare una valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.

Qualora il livello di esposizione al rumore presente nel luogo di lavoro non sia ragionevolmente stimabile come inferiore al valore inferiore di azione (valore medio:80 dB(A), valore di picco:135 dB(C)), sarà necessario effettuare delle valutazioni strumentali con un fonometro soggetto a taratura periodica ed accreditata, in accordo con le norme tecniche di riferimento.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 181 e 190, la valutazione deve tenere conto almeno dei seguenti fattori:

  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • Gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
  • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore ed eventuali sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  • Gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  • La possibilità di avvalersi di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
  • La possibilità di un eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
  • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito.

Adempimenti da adottare in funzione dell’esposizione al rumore

In base ai livelli di esposizione ottenuti dalle misurazioni e dalla valutazione del rischio, l’articolo 190 del D. Lgs 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro debba adottare diverse misure di prevenzione e protezione, come di seguito indicato:

Esposizione a rumore Valori normativi di riferimento Obblighi del Datore di Lavoro
Esposizione personale al rumore inferiore ai valori inferiori di azione LEX,8h < 80 dB(A)

ppeak < 135 dB(C)

Procedere con l’informazione e formazione del personale in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore
Effettuare manutenzione periodica delle attrezzature utilizzate e sostituire quelle obsolete
Esposizione personale al rumore superiore o uguale ai valori inferiori di azione 80 dB(A) < LEX,8h < 85 dB(A)

135 dB(C) < ppeak < 137 dB(C)

Mettere a disposizione i DPI dell’udito
Procedere con l’informazione e formazione del personale in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore
Attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi la necessità
Esposizione personale al rumore superiore ai valori superiori di azione 85 dB(A) < LEX,8h < 87 dB(A)

137 dB(C) < ppeak < 140 dB(C)

Elaborare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
Segnalare i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione e vietare l’accesso al personale non autorizzato
Prevedere l’obbligo di utilizzo di DPI dell’udito
Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione
Esposizione personale al rumore superiore ai valori limite di esposizione LEX,8h > 87 dB(A)

ppeak > 140 dB(C)

Adottare misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione
Individuare le cause dell’esposizione eccessiva
Modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta
Effettuare la valutazione dell’esposizione tenendo conto dell’attenuazione dei DPI

 

La valutazione del rischio rumore è parte integrante e fondamentale del Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione o, comunque, con cadenza quadriennale.

Misure di prevenzione e protezione

Le misure di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro deve adottare relativamente al rischio rumore, sono dettate dall’articolo 192, in accordo con lo schema delle misure generali di tutela previsto dall’articolo 15 del D. Lgs 81/2008:

  • Rimozione delle fonti di rumore, qualora possibile, e adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione;
  • Utilizzo di attrezzature adeguate che emettano il minor rumore possibile;
  • Progettazione di un adeguato layout lavorativo;
  • Informazione e formazione al corretto uso delle attrezzature, in modo da ridurre al minimo il rumore prodotto dalle stesse;
  • Adozione di misure tecniche di contenimento del rumore (schermature, involucri, sistemi isolanti, fonoassorbenti e di smorzamento);
  • Limitazione della durata e dell’intensità di esposizione;
  • Segnalazione dei luoghi in cui l’esposizione al rumore è maggiore dei livelli superiori di azioneç
  • Consegna di idonei Dispositivi di Protezione individuale.

Nel caso in cui, dalla valutazione del rischio, emerga un quadro di superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A) < LEX,8h < 87 dB(A)), il Datore di Lavoro è tenuto ad elaborare un vero e proprio programma in cui vengono specificate le misure che dovranno essere messe in atto per ridurre l’esposizione a questo fattore di rischio.

Valutazione del rischio rumore di attività con esposizione variabile

Secondo quanto stabilito dall’articolo 191 del D. Lgs 81/2008, qualora le lavorazioni svolte siano soggette ad alta variabilità, il Datore di Lavoro ha la possibilità di valutare il rischio rumore, attribuendo ai lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione (LEX,8h > 87 dB(A) e Ppeak >140 dB(C)), garantendo loro le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • La disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
  • L’informazione e la formazione del personale esposto;
  • La sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Nel caso in cui l’esposizione a rumore sia almeno superiore o uguale ai valori inferiori di azione, il Datore di Lavoro è tenuto a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale uditivi.

I DPI uditivi si suddividono in tre macrocategorie:

  • Cuffie antirumore
  • Inserti espandibili (i comuni tappi per le orecchie)
  • Inserti preformati (archetti).

La scelta dei dispositivi da acquistare ed utilizzare è molto importante, in quanto non tutti i DPI uditivi forniscono la stessa protezione: è necessario quindi effettuare una vera e propria valutazione dell’efficienza dei dispositivi, mettendo a confronto il livello rumore di esposizione del personale con il livello di protezione garantito dal dispositivo e dichiarato sul suo libretto, che dovrà poi essere verificato mediante un calcolo basato su un modello matematico (SNR, bande d’ottave, ecc..).

Nel valutare l’adeguatezza dei DPI bisogna, inoltre, considerare un fattore di correzione (detto “Fattore di correzione Beta”) che tenga conto delle condizioni di utilizzo dei DPI.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 77 del Titolo III del D. Lgs 81/2008, i DPI uditivi sono considerati dispositivi di seconda categoria e, pertanto, sono sottoposti all’obbligo di addestramento al loro corretto utilizzo.

Sorveglianza sanitaria per il rischio rumore

Considerati i rischi per la salute a cui i lavoratori sono soggetti in seguito all’esposizione a rumore, l’articolo 196 del D. Lgs 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro sia obbligato a nominare il Medico Competente ed attivare la procedura di sorveglianza sanitaria, per tutti i lavoratori esposti a livelli di rumore maggiori ai valori superiori di azione (80 dB(A) < LEX,8h< 85 dB(A) e Ppeak < 135 dB(C)).

La sorveglianza può essere estesa anche ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A) < LEX,8h < 85 dB(A) Ppeak < 135 dB(C)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

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