Attrezzature
Il D.Lgs. 81/08, all’art. 71 prevede che per alcune attrezzature particolari il Datore di Lavoro l’uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.
L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici e definisce le modalità (durata e contenuti) della formazione per il personale addetto.
Tra le attrezzature così individuate:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobili
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo tra cui anche i muletti
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra
- Pompe per calcestruzzo
E’ previsto un aggiornamento dalla formazione entro 5 anni dalla data di rilascio abilitazione.