La figura del committente, anche quando si tratta di un privato che affida semplici lavori di manutenzione domestica, non è esente da responsabilità penale in caso di infortunio del lavoratore incaricato. È questo il principio che la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza nella sentenza n. 17013 del 12 maggio 2026.
La pronuncia offre l’occasione per ripercorrere il quadro normativo in materia di obblighi del committente in caso di appalto di lavori, con particolare attenzione alle ricadute pratiche per chiunque, imprenditore o privato cittadino, si trovi ad affidare lavori a terzi.
Indice
- Il quadro normativo
- La verifica dell’idoneità tecnico-professionale
- La posizione del committente privato nella giurisprudenza
- La sentenza n. 17013/2026: il caso concreto
- Le implicazioni pratiche per datori di lavoro e committenti
Il quadro normativo
Quando si appaltano dei lavori a un’impresa o ad un lavoratore autonomo, il committente non assume un ruolo meramente passivo.
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro gli attribuisce infatti specifici obblighi finalizzati a garantire che le attività vengano eseguite da soggetti in possesso di requisiti specifici e in condizioni di sicurezza.
Gli adempimenti richiesti variano in funzione della tipologia di lavori affidati e del contesto in cui vengono svolti, ma il principio alla base della disciplina è sempre lo stesso: chi decide di affidare un’attività a terzi deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che l’esecuzione dei lavori possa comportare rischi per i lavoratori coinvolti.
Nel D. Lgs 81/2008 tale principio trova applicazione principalmente in due disposizioni.
La prima è l’art. 26, dedicato ai contratti d’appalto, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro-committente quando affida lavori all’interno della propria azienda o unità produttiva a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.
La seconda è l’art. 90, contenuto nel Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei o mobili, che individua gli obblighi del committente nei lavori edili o di ingegneria civile. In questo contesto assume particolare rilievo la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinata dal comma 9 e dalle modalità previste dall’Allegato XVII del decreto.
Sebbene i due articoli trovino applicazione in contesti differenti, entrambi pongono al centro un medesimo dovere: il committente non può limitarsi ad affidare i lavori, ma deve verificare che il soggetto incaricato sia realmente in grado di svolgerli in sicurezza.
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale (ITP) rappresenta uno degli strumenti cardine del sistema preventivo delineato dal D. Lgs 81/2008.
Non si tratta di un adempimento puramente formale, ma di una valutazione sostanziale che il committente è tenuto a condurre prima di affidare l’esecuzione di lavori a soggetti terzi.
Nella prassi, la verifica dell’ITP si traduce in una serie di controlli documentali e fattuali che il committente (professionale o privato) deve effettuare prima di stipulare il contratto:
- Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA): consente di verificare che l’impresa o il lavoratore autonomo sia regolarmente costituito e che l’oggetto sociale o l’attività dichiarata corrisponda ai lavori da affidare;
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): dimostra che l’impresa abbia adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza;
- Assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex art. 14 D. Lgs 81/2008: verifica che l’impresa non sia stata sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- Adeguatezza della struttura organizzativa rispetto ai lavori affidati: la valutazione non può fermarsi ai documenti formali, ma deve riguardare la concreta capacità del soggetto incaricato di eseguire quei lavori specifici che gli verranno affidati.
Quest’ultimo punto è quello su cui si concentra la sentenza in commento: la Corte ha ritenuto che una verifica diligente avrebbe dovuto condurre la committente a escludere l’idoneità del lavoratore prescelto, tenuto conto dell’età avanzata (77 anni), della cessazione dell’attività professionale da oltre 18 anni e dell’assenza di qualsiasi struttura organizzativa di supporto per lavori da eseguire in quota.
La posizione del committente privato nella giurisprudenza
La giurisprudenza ha esteso la responsabilità del committente anche al di fuori del perimetro formale del D. Lgs 81/2008, riconoscendo in capo al committente privato una vera e propria posizione di garanzia fondata sui principi generali del diritto civile e penale.
Con la sentenza Sez. 4, n. 26335 del 21 aprile 2021 (Rv. 281497) la Cassazione ha definito il seguente principio:
| Il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14 D. Lgs 81/2008, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza. |
Il principio espresso dalla Corte non costituisce un orientamento isolato. Diverse pronunce della Cassazione hanno infatti ribadito che anche il committente privato non professionale, pur non essendo tenuto a possedere le specifiche competenze tecniche proprie di un committente professionale, non può considerarsi estraneo agli obblighi di tutela della sicurezza quando affida a terzi l’esecuzione di lavori presso la propria abitazione.
In particolare, la giurisprudenza riconduce tale responsabilità alla necessità di effettuare una scelta diligente del soggetto incaricato, verificandone l’effettiva idoneità rispetto all’attività che dovrà essere svolta.
La sentenza n. 17013/2026: il caso concreto
La sentenza oggetto di questo articolo fa riferimento all’infortunio mortale avvenuto durante l’esecuzione di alcuni lavori presso un’abitazione privata. La vicenda riguarda una donna (committente) che aveva affidato a un conoscente la posa, sulla facciata esterna della propria abitazione, di una canalina in plastica destinata al passaggio di un cavo per antenna televisiva.
Il lavoro richiesto, seppur di modesta entità e riconducibile alla manutenzione di un’abitazione privata, richiedeva tuttavia di operare in quota sulla facciata dell’edificio
La persona incaricata dell’esecuzione dei lavori era un uomo di 77 anni, che in passato aveva svolto l’attività di elettricista. Tuttavia, al momento dell’infortunio, non esercitava più tale attività in forma professionale: la sua impresa risultava infatti cancellata da oltre diciotto anni. La Corte ha quindi evidenziato come, nonostante la pregressa esperienza professionale, egli fosse ormai privo di una organizzazione professionale attiva.
La dinamica dell’infortunio
Per eseguire il lavoro venne utilizzata una scala trasformabile, messa a disposizione dalla stessa committente.
Le condizioni operative presentavano, tuttavia, evidenti profili di rischio. La scala era collocata in prossimità della facciata, in una zona caratterizzata dalla presenza di un terreno sdrucciolevole e di uno strapiombo, senza che fossero predisposti adeguati sistemi per garantirne la stabilità. Il lavoratore si trovava inoltre ad operare senza l’assistenza di un secondo operatore che potesse mantenere stabile la scala e senza l’impiego di un’attrezzatura specificamente destinata a consentire l’esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza.
Durante l’esecuzione dell’intervento, il lavoratore perdeva l’equilibrio e precipitava da un’altezza di circa 3,50 metri, riportando un grave trauma cranico e un politrauma che ne hanno determinato il decesso.
Le contestazioni mosse alla committente
Alla committente veniva contestato di aver cagionato per colpa la morte del lavoratore, in violazione delle regole di comune prudenza/diligenza e delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’accusa individuava tre distinti profili di responsabilità:
- l’omessa verifica dei requisiti tecnico-professionali del soggetto incaricato, con riferimento all’art. 90, comma 9, lett. a), del D. Lgs 81/2008;
- la mancata individuazione di modalità corrette e sicure per l’esecuzione dei lavori, tenuto conto delle caratteristiche e delle condizioni del luogo nel quale l’attività doveva essere svolta;
- la messa a disposizione di una scala trasformabile non idonea rispetto alle concrete condizioni operative e al rischio di caduta presente durante l’esecuzione del lavoro.
Un punto centrale della vicenda riguarda l’applicabilità del D. Lgs 81/2008. Secondo la difesa, l’art. 90, comma 9, lett. a) si applica solo ai cantieri temporanei o mobili, ambito in cui i lavori contestati non rientravano.
Il Tribunale aveva condiviso questa lettura, ma aveva comunque ritenuto responsabile la committente: anche il privato che affida un’attività a terzi, infatti, deve verificare che il soggetto scelto sia idoneo rispetto al lavoro da svolgere e ai rischi che comporta.
La Cassazione ha confermato questa impostazione, chiarendo che la responsabilità della committente non deriva dal D. Lgs 81/2008, ma dalla colpa generica: una scelta poco accurata dell’impresa e la mancata adozione delle cautele necessarie.
Le implicazioni pratiche per datori di lavoro e committenti
La vicenda esaminata dalla Cassazione offre un’importante occasione per ribadire alcuni principi fondamentali che dovrebbero guidare qualsiasi committente o datore di lavoro che affidi a soggetti terzi l’esecuzione di un’attività.
Dalla pronuncia infatti si possono essere ricavare due pilastri fondamentali:
- Scegliere correttamente il soggetto incaricato, attraverso una verifica effettiva della sua idoneità tecnico-professionale in rapporto all’attività da svolgere;
- Assicurarsi che il lavoro possa essere eseguito in sicurezza, valutando i rischi connessi alle lavorazioni, individuando modalità operative adeguate e, ove di propria competenza, mettendo a disposizione attrezzature idonee.
La sentenza n. 17013/2026 richiama quindi committenti e datori di lavoro a un principio fondamentale: la sicurezza deve essere considerata già nel momento in cui si decide a chi affidare un’attività e con quali modalità farla eseguire. Una corretta verifica dell’idoneità tecnico-professionale, accompagnata da un’attenta valutazione dei rischi e dalla predisposizione di modalità e strumenti adeguati, rappresenta il primo e indispensabile livello di prevenzione per evitare che una scelta inadeguata possa tradursi in un grave infortunio.
