DOMANDA
In un contratto di somministrazione, l’obbligo di formare il personale spetta al somministratore o all’utilizzatore?
RISPOSTA
Il recente decreto 81/2015 all’art. 35 comma 4 recita cosi:
Il somministratore informa i lavoratori su rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
DOMANDA
La formazione relativa all’uso delle attrezzature, ad esempio conduzione del carrello elevatore, è sufficiente come formazione del lavoratore?
RISPOSTA
La formazione relativa all’uso delle attrezzature fa riferimento all’art. 73 del Dlgs 81/08 ed è una formazione aggiuntiva rispetto alla formazione “base” ai sensi dell’art. 37 per i lavoratori.
In sostanza un magazziniere addetto alla guida del carrello elevatore dovrà frequentare i seguenti corsi di formazione:
- Formazione generica (4 ore rif. Art. 37 Dlgs 81/08 ed Accordo Stato Regioni 21.12.2011)
- Formazione specifica (durata variabile in funzione del settore aziendale di appartenza 4/8/12 ore rif. Art. 37 Dlgs 81/08 ed Accordo Stato Regioni 21.12.2011)
- Formazione per addetti alla guida del carrello elevatore (12 ore rif. Art. 73 ed accordo 22.02.2012)
DOMANDA
Nelle aziende dove sono occupati meno di 15 lavoratori, il personale può organizzare e partecipare alla riunione periodica della sicurezza?
RISPOSTA
Tramite il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori possono chiedere di organizzare la riunione periodica ex art. 35 Dlgs 81/2008; alla riunione dovranno partecipare:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
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