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Comportamento abnorme del lavoratore: la sentenza 33556/2026

Comportamento abnorme del lavoratore: la Sentenza 33556/2026

Una semplice imprudenza non è un comportamento abnorme del lavoratore e non esclude la responsabilità del Datore di Lavoro, quando l’infortunio avviene durante lo svolgimento delle mansioni affidate e il macchinario presenta dispositivi di sicurezza manomessi. È questo il principio che la Corte di Cassazione ha ribadito con la Sentenza 33556/2026 del 14 settembre 2026, relativa all’infortunio di un lavoratore durante la pulizia di un’impastatrice.

La pronuncia offre l’occasione per chiarire quando si può davvero parlare di comportamento abnorme del lavoratore e per ripercorrere il quadro normativo in materia di attrezzature di lavoro, con particolare attenzione agli obblighi di manutenzione e vigilanza che gravano sul Datore di Lavoro.

Indice

Il quadro normativo

Le attrezzature di lavoro sono uno degli elementi che incidono maggiormente sul rischio infortunistico. Macchinari con organi in movimento possono provocare lesioni gravi o gravissime se i sistemi di protezione non funzionano correttamente.

Per questo motivo, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro non si limita a richiedere che la macchina sia sicura al momento dell’acquisto, ma impone al Datore di Lavoro di garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza, per tutta la durata del suo utilizzo.

Nel D. Lgs 81/2008 la materia è disciplinata dal Titolo III, Capo I (artt. 69-73), dedicato all’uso delle attrezzature di lavoro.

L’art. 70 stabilisce che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto (marcatura CE) oppure, se costruite prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine, ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V.

L’art. 71 individua invece gli obblighi del Datore di Lavoro, che deve mettere a disposizione attrezzature idonee e adeguate al lavoro da svolgere e adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi al loro utilizzo, anche secondo quanto previsto dall’Allegato VI.

A completare il quadro, l’art. 73 impone al Datore di Lavoro di garantire ai lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature una adeguata informazione, formazione e addestramento, mentre l’art. 20, che sancisce gli obblighi dei lavoratori, vieta di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

Manutenzione e controllo dei dispositivi di sicurezza

Tra gli obblighi previsti dall’art. 71, quello che assume un ruolo centrale nella sentenza in esame è l’obbligo di manutenzione.

Il comma 4 stabilisce infatti che il Datore di Lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e siano oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

Nella prassi, questi obblighi si traducono in una serie di attività che il Datore di Lavoro deve organizzare e documentare:

Per le impastatrici del settore alimentare esiste inoltre una norma tecnica armonizzata specifica, la UNI EN 453, che prevede la presenza di ripari interbloccati in grado di arrestare l’utensile all’apertura della vasca. È proprio questo il dispositivo che, nel caso esaminato dalla Cassazione, era stato manomesso.

Il comportamento abnorme del lavoratore nella giurisprudenza

Innanzitutto dobbiamo partire dalla definizione di comportamento abnorme, un concetto non previsto da alcuna norma ma elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si tratta dell’argomento con cui il Datore di Lavoro cerca di dimostrare che l’infortunio è stato causato esclusivamente dal lavoratore, richiamando l’art. 41, comma 2, del Codice Penale sulle cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.

Secondo la Cassazione, il comportamento del lavoratore è abnorme solo quando:

Le norme antinfortunistiche, infatti, tutelano il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa: distrazioni, dimenticanze o scorciatoie operative sono rischi che il Datore di Lavoro deve prevedere e prevenire, senza poter fare affidamento sulla prudenza dei lavoratori per compensare carenze nelle misure di sicurezza. Per questo motivo, nella pratica, il comportamento abnorme viene riconosciuto molto raramente.

Come si applica tutto ciò alla sentenza? Il lavoratore si è infortunato mentre puliva l’impastatrice, un’attività che rientrava nelle sue mansioni, e dimenticare di staccare la corrente è un’imprudenza del tutto prevedibile. Inoltre, il dispositivo che avrebbe dovuto proteggerlo proprio da quell’errore era stato manomesso: non si può quindi parlare di comportamento abnorme e la responsabilità resta in capo al Datore di Lavoro.

La sentenza n. 33556/2026: il caso concreto

La sentenza oggetto di questo articolo fa riferimento all’infortunio avvenuto in un esercizio commerciale adibito alla produzione, lavorazione e vendita di pasta fresca. Il Datore di Lavoro, legale rappresentante della società, è stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Napoli sia in appello dalla Corte d’Appello di Napoli.

La dinamica dell’infortunio

Al termine della lavorazione dell’impasto, un lavoratore stava eseguendo la pulizia della macchina impastatrice. Mentre inseriva la mano destra all’interno della vasca, il braccio veniva agganciato dalla macchina e trascinato nel manovellismo, provocandogli lesioni gravi.

I tecnici intervenuti hanno accertato che l’impastatrice era dotata di un sistema di sicurezza elettromeccanico: all’apertura del cestello con la macchina in funzione, un microinterruttore (switch) avrebbe dovuto interrompere la corrente e quindi il funzionamento delle lame. Su tale sistema era però intervenuta una manomissione e, secondo tutti i tecnici sentiti, se il dispositivo avesse funzionato l’infortunio non si sarebbe verificato.

Nel corso del processo è emerso anche un dettaglio significativo: il collega che aveva affiancato l’infortunato nella fase di formazione gli aveva raccomandato di tenere il braccio sinistro dietro la schiena durante la pulizia, proprio per evitare di azionare inavvertitamente le lame, dato che il meccanismo di sicurezza era stato disattivato.

Le contestazioni mosse al Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro veniva contestato il reato di lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.), commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, l’accusa individuava due profili di responsabilità:

Il Datore di Lavoro ha presentato ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  1. Il comportamento abnorme del lavoratore: il dipendente aveva partecipato a un corso di formazione sull’uso dell’impastatrice, nel quale aveva ricevuto l’istruzione specifica di staccare l’alimentazione elettrica prima della pulizia. Non avendolo fatto, secondo la difesa il suo comportamento sarebbe stato abnorme e tale da interrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.;
  2. La mancata conoscenza della manomissione: il Datore di Lavoro sosteneva di non essere a conoscenza dell’alterazione del dispositivo di sicurezza, dato che il tecnico incaricato della manutenzione non aveva riscontrato alcuna anomalia durante il controllo periodico.

Su entrambi i punti la parola è quindi passata alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile confermando così la condanna del Datore di Lavoro.

Sul primo motivo, la Suprema Corte ha osservato che l’infortunio si è verificato mentre il lavoratore era intento alla pulizia dell’impastatrice, ovvero nello svolgimento di un’attività direttamente riconducibile alle mansioni affidategli. La sua condotta, per quanto imprudente, rientrava quindi pienamente nell’area di rischio che il Datore di Lavoro è tenuto a governare.

Il passaggio centrale della sentenza è che l’interruzione del nesso causale non si prospetta neppure quando il sistema di sicurezza predisposto dal Datore di Lavoro presenta evidenti criticità, direttamente collegate all’evento. A fronte della manomissione dell’interblocco, la circostanza che il lavoratore fosse stato formato e avesse ricevuto l’istruzione di staccare l’alimentazione non è sufficiente a escludere la responsabilità del Datore di Lavoro.

Anche il secondo motivo è stato respinto. I giudici di merito hanno ritenuto provata la conoscenza della manomissione da parte del Datore di Lavoro sulla base di due elementi:

Il caso evidenzia in modo chiaro come la manomissione fosse nota e “gestita” informalmente dai lavoratori attraverso una prassi scorretta, tramandata durante l’affiancamento: una situazione che il Datore di Lavoro avrebbe dovuto individuare e correggere.

Gli obblighi del Datore di Lavoro

La vicenda esaminata dalla Cassazione conferma che la formazione del lavoratore è necessaria ma non sufficiente. Gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di attrezzature si articolano infatti su tre livelli, che devono essere garantiti contemporaneamente:

  1. Misure tecniche: mettere a disposizione attrezzature conformi, con dispositivi di sicurezza integri ed efficienti, sottoposte a manutenzione e controlli periodici (artt. 70 e 71 del D. Lgs 81/2008);
  2. Misure formative: garantire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento sull’uso corretto delle attrezzature e sulle procedure di pulizia e manutenzione (artt. 36, 37 e 73);
  3. Vigilanza: richiedere e controllare l’effettiva osservanza delle procedure e delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori (art. 18, comma 1, lett. f) e comma 3-bis).

Nel caso esaminato, il Datore di Lavoro aveva adempiuto all’obbligo formativo, ma aveva mancato sul piano tecnico, lasciando in uso una macchina con il dispositivo di interblocco disattivato, e su quello della vigilanza, tollerando una prassi scorretta nota all’interno dell’azienda.

Un ruolo importante è svolto anche dal preposto: l’art. 19 del D. Lgs 81/2008 prevede che, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, il preposto debba interrompere temporaneamente l’attività, se necessario, e segnalare tempestivamente le non conformità al Datore di Lavoro.

Anche il rischio connesso all’uso delle attrezzature, comprese le attività di pulizia e manutenzione, deve essere adeguatamente analizzato all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, con l’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.

Le responsabilità in caso di infortunio

La mancata manutenzione o la manomissione dei dispositivi di sicurezza possono esporre il Datore di Lavoro e l’azienda a diverse conseguenze:

La sentenza n. 33556/2026 richiama quindi i datori di lavoro a un principio fondamentale: la sicurezza di un macchinario non si esaurisce al momento dell’acquisto, ma deve essere garantita per tutta la durata del suo utilizzo. Una manutenzione documentata, accompagnata da un controllo costante sull’integrità dei dispositivi di sicurezza e da una vigilanza effettiva sulle prassi di lavoro, rappresenta l’unico strumento che consente di prevenire gli infortuni e di dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi.

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