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ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e sicurezza sul lavoro

ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica)

Le tutele previste dalle norme di salute e sicurezza sul lavoro riguardano anche il mondo dello sport, sia con riferimento ai giocatori e agli sportivi professionisti sia a coloro che frequentano un centro sportivo a livello amatoriale. Per questo motivo, colui che gestisce un centro sportivo (“gestore”), una piscina, una palestra, un campo da calcio o da golf, etc., è tenuto a tutelare non solo i lavoratori ma anche i terzi utenti e frequentatori.

In questo articolo ci concentriamo sull’applicabilità della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla sua specificità (es. calcio, pallacanestro, pallavolo, etc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta al campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo).

Tuttavia, per capire quali siano i precisi adempimenti previsti per le ASD, bisogna comprendere con esattezza se il rapporto di lavoro che intercorre tra il gestore e i propri collaboratori sia di tipo subordinato o non subordinato.

Se il gestore della ASD si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. quali:

Se, invece, il gestore della ASD non si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto, lo stesso è comunque tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le prestazioni dei volontari/collaboratori/lavoratori autonomi e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione: pertanto si conviene che dovrà essere svolta una valutazione dei rischi mirata a fornire in caso di necessità le suddette informazioni.

Si ricorda che il Responsabile dell’Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004).

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