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Formazione: nuovo accordo Stato Regioni

Formazione: nuovo accordo Stato Regioni

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato nella seduta del 7 luglio scorso l’Accordo 128/CSR che, sostituendo integralmente l’ Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, disciplina i requisiti della formazione dei Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Il nuovo Accordo inoltre interviene su alcuni aspetti relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza (Datori di Lavoro che intendono ricoprire il ruolo di RSPP, Dirigenti, Preposti, lavoratori…). L’Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Formazione RSPP/ASPP: Principali novità

L’aggiornamento dell’ Accordo Stato Regioni era atteso ormai da diversi anni, diverse sono le novità introdotte e, come spesso capita, diversi i dubbi interpretativi.

Nuova articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP:

Viene confermata la distinzione in tre moduli (A, B e C – quest’ultimo solo per RSPP) del percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione con importanti novità sulla durata e contenuti soprattutto per il modulo B.

Modulo A

Modulo B, moduli B di specializzazione

N.B. Le durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Modulo C

Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove per la verifica delle conoscenze relative alla normativa vigente e alle competenze tecnico-professionali.

Titoli di studio ed esonero:

Sono stati ampliati i titoli di studio che permettono l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione modulo A e B. L’elenco completo è riportato nell’allegato I all’Accordo medesimo.

Requisiti dei soggetti formatori:

Chiarito l’elenco dei soggetti (soggetti ope legis) che possono formare gli RSPP e gli ASPP.

L’Accordo definisce inoltre che anche per questi percorsi formativi i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013.

I Datori di Lavoro che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della requisiti previsti dal Decreto citato.

Riconoscimento della formazione pregressa:

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’ Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006: gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.

E’ inoltre previsto il riconoscimento dei crediti formativi in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Aggiornamento periodico:

Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo, quindi per ASPP 10 ore, per RSPP 20 ore.

Formazione di altri soggetti della sicurezza: disposizioni integrative

L’Accordo prevede tra l’altro una serie di disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

Crediti formativi ed esoneri per contenuti analoghi:

Vengono (finalmente!) definiti i crediti formativi qualora i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a corsi già svolti.

L’Accordo dedica a tale scopo una serie di tabelle riportate nell’allegato III. Gli esoneri riguardano le diverse figure della sicurezza quando, appunto, lo stesso soggetto deve frequentare diversi corsi per la sicurezza.

Così, ad esempio, è previsto che un RLS formato avrà l’esonero totale alla partecipazione del corso per lavoratori limitatamente alla parte Generale (4 ore), mentre dovrà frequentare interamente il corso relativo alla formazione specifica).

Formazione dei lavoratori somministrati:

La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro deve essere effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

Formazione specifica art.37 e modalità e-learning:

Nelle aziende a rischio basso, cosi come identificate nell’allegato II dell’accordo del 21.12.2011, è consentito ricorrere alla modalità e-learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori. Tale facoltà è possibile anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

Per gli altri livelli di rischio continua a essere non prevista la modalità e-learning per la formazione specifica.

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