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Regolamento (UE) 2016/425: Dispositivi di Protezione Individuale

Regolamento (UE) 2016/425: Dispositivi di Protezione Individuale

A decorrere dal 21 aprile 2018 si applica il nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.

Il Regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Di seguito le novità del Regolamento:

La categoria I comprende esclusivamente i rischi minimi:

  1. a) lesioni meccaniche superficiali;
  2. b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  3. c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  4. d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  5. e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  1. a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
  2. b) atmosfere con carenza di ossigeno;
  3. c) agenti biologici nocivi;
  4. d) radiazioni ionizzanti;
  5. e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  6. f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  7. g) cadute dall’alto;
  8. h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  9. i) annegamento;
  10. j) tagli da seghe a catena portatili;
  11. k) getti ad alta pressione;
  12. l) ferite da proiettile o da coltello;
  13. m) rumore nocivo”.

E la categoria II  “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

In particolare le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all’allegato I, “sono le seguenti:

  1. a) categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato IV;
  2. b) categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VI;
  3. c) categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V e una delle seguenti:
  4. i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all’allegato VII;
  5. ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all’allegato VIII.

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b)”.

La documentazione tecnica deve “comprendere almeno gli elementi seguenti:

  1. a) una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
  2. b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  3. c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
  4. d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
  5. e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;

f)i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;

  1. g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  2. h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  3. i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
  4. j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
  5. k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell’allegato II, punto 1.4;
  6. l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
  7. m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili”.

Per approfondimenti e una lettura completa del Regolamento, è possibile scaricarlo cliccando qui.

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