Site icon Ecloga Italia S.p.A.

Videoterminalista: chi è, rischi e postazione

Videoterminalista: chi è, rischi e postazione

Il videoterminalista, secondo la definizione prevista dall’art. 173 comma 1, lettera c), è un qualsiasi lavoratore che utilizza una o più attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Indice

Qualifica videoterminalista

Al fine di individuare il corretto tempo di esposizione e classificare adeguatamente il videoterminalista, è necessario che il Datore di Lavoro richieda la compilazione di una autocertificazione in cui il lavoratore dichiara il tempo di utilizzo settimanale di attrezzature VDT.

Esenzioni videoterminalista

Ai fini della tutela della salute e sicurezza, non sono qualificati come videoterminalisti i lavoratori che una o più attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per meno di venti ore settimanali, dedotte le interruzioni o che utilizzano solamente i seguenti dispositivi:

Normativa in materia di videoterminalisti

Il Titolo VII del D. Lgs 81/2008 sancisce i requisiti di sicurezza ed ergonomia per un utilizzo di attrezzature videoterminali che possa tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’articolo 174 del D. Lgs 81/2008, in particolare, stabilisce che il Datore di Lavoro, in seguito alla valutazione dei rischi, deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione al fine di tutelare i lavoratori videoterminalisti.

Rischi per la salute

L’esposizione ad apparecchiature VDT è causa di disturbi acuti a carico del nostro organismo, la cui sintomatologia solitamente scompare in seguito ad un periodo più o meno lungo di assenza di esposizione. In particolare:

Contrariamente a quanto si pensa, per quanto riguarda i disturbi visivi irreversibili a lungo termine, invece, non è mai stata dimostrata la correlazione tra la comparsa di disturbi di deficit visivi (miopia, presbiopia, astigmatismo, ecc.)  e l’esposizione professionale a videoterminali. Questo assunto è dato dalla mancanza di dati nel pregresso, considerata la recente diffusione degli apparecchi VDT nei luoghi di lavoro e, soprattutto, dall’incapacità di scindere l’esposizione lavorativa a questo fattore di rischio da quella domestica.
E’ stata invece dimostrato nel tempo che l’utilizzo professionale di apparecchi videoterminali, se utilizzati eccessivamente o non adeguatamente, può portare al peggioramento di patologie visive già esistenti.

La postazione videoterminalista

L’articolo 174 del D. Lgs 81/2208 obbliga il Datore di Lavoro a mettere in dotazione un’idonea postazione di lavoro per i videoterminalisti, conforme a quanto previsto dall’Allegato XXXIV del D. Lgs 81/2008, che prevede:

Per i lavoratori che non ricadono nella definizione di videoterminalista, si faccia riferimento ai requisiti relativi ai normali ambienti di lavoro.

Pause previste in orario lavorativo

Secondo quanto stabilito dall’articolo 174, il Datore di Lavoro è tenuto ad organizzare l’attività lavorativa in modo tale da garantire delle pause in seguito ad una lunga esposizione ad apparecchi videoterminali.

Tale pausa è normalmente regolata dalla contrattazione nazionale collettiva, ed è stimata a un tempo di 15 minuti di interruzione ogni 120 minuti di lavoro. Il Testo Unico sottolinea che le pause non sono cumulabili.

La pausa non deve essere obbligatoriamente considerata come un momento in cui il lavoratore interrompe il lavoro, ma semplicemente la normativa prevede che debba essere interrotta l’esposizione ad apparecchi VDT.

Sorveglianza sanitaria videoterminalista

Al fine di verificare nel tempo le condizioni di salute del lavoratore esposto a videoterminali e di certificare l’idoneità allo svolgimento della sua mansione, il D. Lgs 81/2008 prevede l’obbligo di nomina del Medico Competente ed attivazione della procedura di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in cui operano lavoratori videoterminalisti.

Inoltre, in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia UE n. 392/2022,  la Circolare INAIL n. 11 del 24 Marzo 2023 ha sancito che le spese relative all’acquisto e alla manutenzione di eventuali occhiali DSCV (Dispositivo Speciale di Correzione Visiva) debbano essere a carico del Datore di Lavoro, qualora il Medico Compente, in sede di visita medica periodica per il rilascio del giudizio di idoneità, ne prescriva l’utilizzo. In tale spesa, che può raggiungere un tetto massimo di 150,00€, deve essere inclusa anche la montatura degli occhiali DSCV.

Formazione videoterminalista

Il Titolo VII del D. Lgs 81/2008 non stabilisce l’obbligo di partecipazione ad uno specifico corso di formazione in materia di esposizione a dispositivi videoterminali.

I lavoratori sono quindi solamente soggetti agli obblighi di formazione previsti dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico, in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, che prevede la formazione specifica dei lavoratori, in base ai rischi ai quali sono esposti.

Sanzioni

In caso di inadempienza nell’ambito della tutela dei diritti dei lavoratori videoterminalisti, il Datore di Lavoro è punibile con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €.

Ecloga Italia SpA ti supporta nell’adempimento alla normativa in materia di videoterminalisti attraverso l’assistenza alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Contattaci per ulteriori informazioni.

Exit mobile version