L’utilizzo di sedie idonee per lo svolgimento di lavoro al videoterminale costituisce un’importantissima misura di prevenzione dal rischi ergonomici a carico della colonna vertebrale dei lavoratori.

Stare seduti tutto il giorno davanti al computer può affaticare il corpo, contribuendo a lungo andare all’insorgenza di una serie di problematiche posturali che si potrebbero evitare adottando dei semplici accorgimenti di natura ergonomica.

Inoltre, studi recenti dimostrano che evitare posture prolungate durante il lavoro d’ufficio si traduce in vantaggi significativi a lungo termine; risulta quindi necessario permettere al corpo di muoversi, in modo da garantire una corretta circolazione sanguigna a beneficio del nostro organismo.

Sedie ergonomiche: caratteristiche obbligatorie

Al fine di evitare l’affaticamento della vista e dell’apparato muscolo scheletrico, l’Allegato XXXIV del D. Lgs 81/2008 indica per tutte le attrezzature utilizzate dal personale videoterminalista alcuni specifici requisiti.

In particolare, riportiamo di seguito i requisiti tecnici ed ergonomici che i sedili devono avere per essere conformi a quanto previsto dal Testo Unico:

  • Il sedile di lavoro deve garantire la stabilità tramite la presenza di almeno 5 razze e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda;
  • Deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;
  • Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente: deve essere quindi adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore che deve poter regolare e fissare lo schienale nella posizione selezionata;
  • Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati;
  • I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili;
  • Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore;
  • Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso;

Caratteristiche di una postazione videoterminalista conforme

A questo proposito, le norme tecniche UNI EN 1335 -1 Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 1: Dimensioni – Determinazione delle dimensioni, UNI EN 1335-2 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 2: Requisiti di sicurezza” sono utilizzate come riferimento per la garanzia della conformità normativa dei sedili per ufficio, sulla base di quanto stabilito dall’Allegato XXXIV del D. Lgs 81/2008. Queste normate vengono modificate nel tempo in funzione della variazione delle caratteristiche antropomorfiche della popolazione, che nel tempo variano, sia per quanto riguarda l’altezza media dei lavoratori, che il loro peso.

In funzione dell’aumento dell’altezza media dei lavoratori, infatti, le norme tecniche hanno previsto un aumento delle dimensioni dei sedili e una conseguente modifica della della distanza interna tra i braccioli, garantendo però un maggiore sostegno della zona lombo-sacrale, ottenuto attraverso sostegni posizionati simulando il peso di una persona seduta che si appoggia sullo schienale spingendo quindi su di esso.

Sedili non conformi alla normativa

Oggi giorno risultano diffondersi sedili innovativi dotati di forme particolari che il videoterminalista può ritenere comodi all’utilizzo. Questi sedili, tuttavia, non possono essere utilizzati e anzi, comportano un rischio sanzionabile per il datore di lavoro.

Di conseguenza sedili come l’esempio di seguito riportato, che obbligano l’utilizzatore ad una postura meno stressante per il rachide, a discapito degli arti inferiori sui quali viene concentrata tutta la forza relativa, non possono essere utilizzate in ambiente lavorativo ma solamente in ambito domestico.

sedia ergonomica

Sedia non conforme alla normativa

Sanzioni

La normativa vigente, ovvero il D. Lgs. 81/08, all’articolo 178 comma 1 lett, a) prevede che, in caso di inadempienza nell’ambito della tutela dei diritti dei lavoratori videoterminalisti, il datore di lavoro sia punibile con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Conclusione

In conclusione, il datore di lavoro dovrà, quindi, prevedere una valutazione del rischio dettagliata in merito alla postazione di lavoro e alle condizioni ergonomiche adottando misure di prevenzione e protezione volte alla riduzione del rischio riguardante i lavoratori videoterminalisti.

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