Formazione Antincendio

La normativa antincendio prevede l’individuazione e la nomina di un congruo numero di addetti antincendio, in relazione all’organizzazione del lavoro. Tali addetti dovranno essere incaricati mediante una nomina scritta e dovranno essere formati.

Così come per la valutazione del rischio incendio, anche la formazione degli addetti antincendio prevede la classificazione in livelli di rischio (Livello 1, Livello 2, Livello 3). In funzione del livello di rischio varierà la durata della formazione.

La scelta del corso di formazione dipende dal livello di complessità di appartenenza descritto nel D.M. 2 Settembre 2021.

Con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, viene introdotto l’obbligo della prova pratica anche per il livello 1 di complessità (ex livello basso).

Per quanto riguarda la formazione antincendio pregressa, effettuata in accordo con la precedente normativa, potrà essere ritenuta valida se rispondente ai criteri definiti dal D.M. 2 Settembre 2021.

Per lo svolgimento dei moduli di teoria è consentita anche la modalità in videoconferenza. Non è prevista la possibilità di effettuare il corso in modalità e-learning ovvero didattica asincrona.

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