Site icon Ecloga Italia S.p.A.

Accordo Stato Regioni: novità formazione sicurezza sul lavoro

Accordo Stato Regioni 2025: novità in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile è stato approvato in sede dell’ultima Conferenza Stato-Regioni. L’Accordo, allegato agli atti della Conferenza, ridefinisce in modo organico e aggiornato il sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento sostituisce e accorpa i precedenti accordi, introducendo importanti novità per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione, le verifiche di apprendimento e i criteri di aggiornamento dei percorsi formativi obbligatori.

Il presente articolo è stato aggiornato in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo.

Indice

Nuovo Accordo Stato Regioni: entrata in vigore

L’Accordo è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 Maggio 2025.

A far data dalla pubblicazione, si calcola il periodo transitorio in cui è ancora possibile effettuare corsi di formazione secondo le precedenti normative.

Il periodo transitorio, secondo quanto stabilito dalla Parte IV, sezione II del nuovo Accordo, è fissato ad un anno: a partire dal 24 Maggio 2026, non sarà più quindi prevista l’effettuazione di corsi organizzati secondo le precedenti normative abrogate.

Accordo Stato Regioni: novità inerenti la formazione dei lavoratori

Secondo il nuovo Accordo, la formazione lavoratori verrà gestita con le stesse modalità previste dal precedente Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011.

Sono infatti previsti i seguenti moduli formativi:

La formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o.

È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore. Oltre all’aggiornamento quinquennale, la formazione lavoratori deve essere aggiornata ogni qualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi o quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità.

Formazione dei preposti

I preposti, secondo il nuovo Accordo, dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore.

Viene dunque esteso il monte ore obbligatorio per il corso necessario allo svolgimento del ruolo di preposto, in accordo con gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni che evidenziano un trend di responsabilizzazione sempre maggiore di questa figura.

L’erogazione del corso in modalità e-learning non è consentita. È invece ammessa la videoconferenza sincrona.

L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore.

Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.

Formazione dei dirigenti

A differenza di quanto sancito dal precedente Accordo, il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di 12 ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico.

L’Accordo consente l’erogazione della formazione in modalità videoconferenza o e-learning.

Anche per i dirigenti è previsto l’aggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.

Accordo Stato Regioni: formazione dei datori di lavoro

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 introduce l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP.

In considerazione della novità normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo.
Il corso, della durata di 16 ore (con l’aggiunta dell’eventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning.

Le disposizioni transitorie dell’Accordo prevedono che i Datori di Lavoro in attività al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero due anni a partire dalla data di pubblicazioni.

La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.

Formazione per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP

Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs 81/2008, deve frequentare uno specifico corso previsto dall’Accordo.

Per poter accedere al corso di formazione per Datore di Lavoro – RSPP, è necessario aver frequentato il corso per Datore di Lavoro di cui al paragrafo precedente.

Il corso di formazione per il Datore di Lavoro – RSPP prevede un modulo comune di 8 ore e lo svolgimento degli eventuali moduli tecnici – integrativi, legati al settore di appartenenza:

Il corso di formazione per Datori di Lavoro – RSPP può essere svolto solamente in presenza o in videoconferenza.

Per mantenere valida l’abilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dell’aggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.

Formazione per RSPP e ASPP

Per i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, il nuovo Accordo conferma la struttura modulare della formazione, articolata in:

L’aggiornamento rimane quello sancito dal precedente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP, da effettuare con cadenza quinquennale (erogabile anche in e-learning).

Formazione dei coordinatori per la sicurezza

I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri (CSP – CSE) devono frequentare un corso della durata complessiva di 120 ore, come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.

L’Accordo consente l’erogazione in modalità e-learning del solo modulo giuridico.

È previsto un aggiornamento quinquennale della durata di almeno 40 ore, effettuabile anche in e – learning.

Formazione spazi confinati

Per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso:

L’aggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore

Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.

Formazione per l’uso di attrezzature

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 incorpora anche il precedente Accordo del 22/02/2012, relativo ai corsi di formazione per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

Ai corsi già previsti dal precedente Accordo, sono stati aggiunti i corsi relativi all’utilizzo del carroponte e all’utilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali CMM.

Per quanto riguarda i corsi relativi all’utilizzo del carroponte, il nuovo Accordo prevede:

Per quanto riguarda il CMM, il nuovo accordo prevede:

Per queste attrezzature, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.

Crediti Formativi previsti dall’Accordo Stato Regioni

Il nuovo Accordo Stato Regioni prevede che i crediti formativi maturati attraverso la partecipazione a corsi conformi ai precedenti Accordi (21 Dicembre 2011, 22 Febbraio 2012 e 7 Luglio 2016) possano essere riconosciuti ai fini dell’esonero da ulteriori obblighi formativi, a condizione che siano documentati mediante attestati validi e che i contenuti dei corsi precedentemente frequentati risultino coerenti con quelli richiesti per la nuova formazione.

Vengono inoltre confermati gli esoneri previsti dai precedenti Accordi relativamente allo svolgimento dei vari ruoli dell’organigramma della sicurezza sul lavoro.

Tutti i crediti formativi per gli esoneri per lo svolgimento dei corsi, sono descritti all’interno delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo, disponibile al presente link.

Tabella Riepilogativa

Di seguito riepiloghiamo in forma schematica le variazioni contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni:

Tipologia del corso Durata corso / aggiornamento Possibilità di svolgimento in e-learning
Formazione generale lavoratori 4 ore
Formazione specifica lavoratori (basso rischio) 4 ore
Formazione specifica lavoratori (medio rischio) 8 ore No
Formazione specifica lavoratori (alto rischio) 12 ore No
Aggiornamento lavoratori 6 ore (quinquennale) Si
Formazione preposti 12 ore No
Aggiornamento preposti 6 ore (biennale) No
Formazione dirigenti 12 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico)
Aggiornamento dirigenti 6 ore (quinquennale) Si
Formazione datori di lavoro 16 ore (+ 6 ore aggiuntive se in ambito cantieristico)
Aggiornamento datori di lavoro 6 ore (quinquennale) Si
Formazione DdL-RSPP (modulo comune) 8 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Agricoltura) 16 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Pesca) 12 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Costruzioni) 16 ore No
Formazione DdL-RSPP (mod. integrativo Chimico-Petrolchimico) 16 ore No
Aggiornamento DdL-RSPP 8 ore (quinquennale)
Formazione spazi confinati 4 ore (modulo giuridico-tecnico) + 8 ore pratica No
Aggiornamento spazi confinati 4 ore (pratica) No
Formazione uso carroponte 4 ore teorico + 6/7 ore pratico No
Exit mobile version