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Nuova normativa Antincendio: obblighi e novità

Nuova normativa Antincendio: obblighi e novità

A distanza di un anno dalla pubblicazione dei Decreti Ministeriali (D.M.) 1, 2 e 3 Settembre 2021 che modificano quanto previsto dall’ormai ex D.M. 10 Marzo 1998, che viene dunque abrogato, entra in vigore il nuovo quadro normativo in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La nuova normativa prevede l’introduzione di una nuova modalità di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, nuove misure di prevenzione e protezione, da introdurre a seconda del livello di rischio, ed importanti novità relative alla formazione degli addetti antincendio.

Al fine di adeguarsi ai nuovi criteri di legge, la nuova valutazione incendio prevista dal D.M. 3 Settembre 2021 dovrà essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D. Lgs 81/2008: bisogna quindi provvedere a rivalutare il rischio incendio secondo le nuove linee guida e capire se risulta necessario introdurre nuove misure per ottemperare al dettato dalla nuova normativa.

Indice

Valutazione del rischio incendio

Il D.M. 3 Settembre 2021 introduce dei nuovi livelli di rischio incendio, che vanno a modificare la classificazione prevista dal D.M. 10 Marzo 1998, che prevedeva la suddivisione dei luoghi di lavoro in:

Così come già previsto nella D.M. 10 Marzo 1998, anche nel nuovo testo di legge, la fascia di rischio inferiore, come sempre, è quella bassa.

Ciò che è variato rispetto al precedente Decreto sono le discriminanti che fanno ricadere un ambiente di lavoro nel rischio basso.

Infatti, secondo quanto stabilito dal D.M. 3 Settembre 2021 (anche detto “Minicodice”), ricadono nel livello di rischio basso i luoghi di lavoro che soddisfano le seguenti caratteristiche:

Per questi luoghi di lavoro devono essere messe in essere in atto le misure di prevenzione e protezione previste dal Minicodice (D.M. 3 Settembre 2021) o, in alternativa, il Codice costituito dalla Regola Tecnica Orizzontale “RTO” (D.M. 3 Agosto 2015), ovvero l’insieme delle regole che si applicano a gran parte delle Attività di cui al D.P.R. 151/2011, in materia di:

Nel caso in cui il luogo di lavoro non rientri nella fascia di “rischio basso” previsto dal Minicodice e non ricada nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco regolati dal DPR 151/2011, sarà comunque necessario progettare la sicurezza antincendio secondo il sopra citato Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 Agosto 2015.

Formazione antincendio

In base alla fascia di rischio di appartenenza derivata dalla valutazione del rischio incendio, la nuova normativa antincendio prevede l’obbligo di effettuare corsi di formazione di diversa complessità.

Secondo il D.M. 2 Settembre 2021, i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza antincendio sono classificati in:

Rischio Incendio Numero di ore previste
Formazione (modulo teorico) Formazione (modulo pratico) Aggiornamento almeno  quinquennale

(modulo teorico)

Aggiornamento almeno  quinquennale

(modulo pratico)

Livello 1  2 2 Non previsto 2
Livello 2  5 3 2 3
Livello 3  12 4 5 3

Con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, viene dunque introdotto l’obbligo della prova pratica anche per il livello 1 di complessità, che sostituisce l’ex livello basso di rischio. Le nuove disposizioni specificano che il numero di addetti antincendio da designare e formare sia congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili

Per quanto riguarda la formazione antincendio pregressa, effettuata in accordo con la precedente normativa, potrà essere ritenuta valida se rispondente ai criteri definiti dal D.M. 2 Settembre 2021.

Per lo svolgimento dei moduli di teoria è consentita anche la modalità in videoconferenza. Non è prevista la possibilità di effettuare il corso in modalità e-learning ovvero didattica asincrona.

Piano di Emergenza: i nuovi obblighi

Con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, a partire dal 4 ottobre 2022, vengono modificati gli obblighi relativi al Piano di Emergenza, che sarà obbligatorio per:

Il Piano di Emergenza dovrà essere corredato di Planimetrie di Emergenza, con i contenuti dello stesso descritti nell’Allegato II del D.M. 2 Settembre 2021.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il Datore di Lavoro non è obbligato a redigere il Piano di Emergenza, ma rimane comunque in vigore l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Manutenzione e controllo dei presidi antincendio

Con l’entrata in vigore del D.M. 1 Settembre 2021, cosiddetto Decreto Controlli, viene introdotto l’obbligo di predisporre il registro dei controlli e delle manutenzioni antincendio sui luoghi di lavoro nonché di effettuare regolarmente oltre ai controlli e alle manutenzioni specializzate, anche la sorveglianza visiva dei presidi da parte dei lavoratori presenti.

Tali attività si dovranno effettuare utilizzando una check list di controllo dedicata.

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Fonti

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