Il carrello elevatore, comunemente chiamato muletto, è una delle attrezzature più utilizzate per la movimentazione delle merci. La sua diffusione è legata alla capacità di rendere più efficienti le operazioni di carico, scarico e stoccaggio, ma il suo impiego comporta anche rischi significativi per la sicurezza dei lavoratori se non viene gestito correttamente.
Conoscere le diverse tipologie di muletti, le norme che ne regolano l’utilizzo, gli obblighi del datore di lavoro e le corrette procedure di impiego rappresenta un elemento fondamentale per prevenire gli infortuni e garantire ambienti di lavoro più sicuri.
Indice
- Cos’è un muletto e che tipi esistono
- La normativa di riferimento
- Principali rischi connessi all’uso del muletto
- Gli infortuni sul muletto: cosa ci dicono i dati INAIL
- La formazione obbligatoria secondo il nuovo ASR del 17 aprile 2025
- Sorveglianza sanitaria: perché si fa e cosa si controlla
- Gestione in sicurezza dei carrelli elevatori: obblighi e responsabilità del datore di lavoro
Cos’è un muletto e che tipi esistono
Il carrello elevatore è definito come un veicolo su ruote concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico, azionato da un operatore a bordo con sedile.
Esistono numerose tipologie di carrelli elevatori, progettate per rispondere a differenti esigenze operative in funzione dell’ambiente di lavoro, della tipologia di carico e delle attività da svolgere. Dal punto di vista della formazione degli operatori, il riferimento è oggi rappresentato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che individua le seguenti specifiche categorie di carrelli elevatori:
| Tipologia | Descrizione |
| Carrelli industriali semoventi | Comprendono i tradizionali muletti a forche, elettrici o endotermici, con operatore a bordo, destinati alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci. |
| Carrelli a braccio telescopico | Sono mezzi dotati di un braccio estensibile che consente di movimentare carichi a maggiori altezze e distanze rispetto ai carrelli tradizionali. |
| Carrelli sollevatori telescopici rotativi | Sono equipaggiati con torretta rotante che permette di operare fino a 360°, garantendo elevata flessibilità nelle operazioni di sollevamento. |
| Carrelli industriali semoventi, a braccio telescopico e rotativi | Abilitazione unica che comprende tutte le precedenti tipologie di carrelli elevatori. |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone | Mezzi equipaggiati con accessori specifici e autorizzati per il sollevamento di carichi sospesi o di persone. |
La normativa di riferimento
L’uso dei carrelli elevatori in ambito lavorativo è disciplinato da un articolato sistema normativo che coinvolge più livelli: sicurezza del lavoro, costruzione e commercializzazione e formazione degli operatori.
Sicurezza sul lavoro: D. Lgs 81/2008
Il principale riferimento normativo per l’utilizzo dei carrelli elevatori è il D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attrezzature di lavoro. Per i carrelli elevatori assumono particolare rilievo le seguenti disposizioni:
- Art. 70 – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro: Stabilisce che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi. In pratica, il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente carrelli elevatori che rispettino i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, siano essi dotati di marcatura CE oppure adeguati ai requisiti previsti per le macchine meno recenti.
- Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro: Impone al datore di lavoro di scegliere mezzi idonei alle attività da svolgere, mantenerli in efficienza attraverso manutenzioni e controlli periodici, effettuare le verifiche previste dalla normativa e adottare tutte le misure necessarie affinché il loro utilizzo avvenga in condizioni di sicurezza.
- Art. 73 – Informazione, formazione e addestramento: Prevede che i lavoratori incaricati dell’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata. Per i carrelli elevatori tale formazione è disciplinata nel dettaglio dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che definisce durata dei corsi, contenuti, modalità di svolgimento e aggiornamento periodico dell’abilitazione.
- Allegato V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature costruite in assenza di direttive di prodotto: L’Allegato V individua i requisiti minimi di sicurezza che devono possedere le attrezzature prive di marcatura CE, come i carrelli elevatori costruiti prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine. In questi casi il datore di lavoro deve verificare che il mezzo sia stato adeguato ai livelli di sicurezza richiesti dalla normativa.
- Allegato VI – Disposizioni per l’uso delle attrezzature di lavoro: L’Allegato VI contiene le prescrizioni operative per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Per i carrelli elevatori assume particolare importanza perché disciplina, tra gli altri aspetti, i controlli e le verifiche da effettuare sui sistemi di sollevamento, comprese funi e catene, oltre alle modalità di impiego finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
Costruzione e commercializzazione: D. Lgs 17/2010
La Direttiva Macchine, recepita in Italia con il D. Lgs 17/2010 (2006/42/CE), stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza che i costruttori devono rispettare per immettere un carrello elevatore sul mercato. I carrelli prodotti dopo il settembre 1996 devono essere dotati di marcatura CE e del relativo manuale d’uso e manutenzione.
Formazione degli operatori: ASR 17 aprile 2025
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato la disciplina relativa alla formazione degli operatori addetti all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, sostituendo i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016. Per i carrelli elevatori sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti il percorso di abilitazione e le modalità di svolgimento della formazione.
Principali rischi connessi all’uso del muletto
Il carrello elevatore è una macchina ad alto potenziale infortunistico. I rischi principali si concentrano su tre scenari ricorrenti, che ritornano sistematicamente nell’analisi degli infortuni:
- Investimento di pedoni: È il rischio più grave e più frequente. Negli ambienti di lavoro in cui convivono percorsi pedonali e corsie per i muletti, tipicamente magazzini e stabilimenti produttivi, il rischio di investimento è elevato, soprattutto in presenza di angoli ciechi, incroci, scarsa visibilità e velocità eccessive. L’assenza o la non rispettata separazione delle vie di transito per mezzi e pedoni è una delle cause principali di incidenti mortali.
- Ribaltamento del carrello: Il muletto può ribaltarsi lateralmente o in avanti in caso di carico eccessivo, carico mal posizionato sulle forche, velocità elevata in curva, terreno irregolare o scivoloso, o discesa di rampe con carico sollevato. Il ribaltamento è spesso fatale per l’operatore se non indossa la cintura di sicurezza o se il carrello non è dotato di struttura di protezione.
- Caduta del carico: Il carico può cadere dalle forche per un impilamento scorretto, superamento della portata nominale, movimentazione brusca o improvvisa, accessori non adeguati al tipo di carico. Colpisce sia l’operatore che i lavoratori a terra nelle vicinanze.
Oltre ai rischi sopra elencati, l’utilizzo del carrello elevatore espone gli operatori ad altre situazioni potenzialmente pericolose. Tra queste rientrano gli urti contro scaffalature, pareti o altri ostacoli fissi, spesso causati da spazi di manovra ridotti, scarsa visibilità o distrazione durante la guida. A questi si aggiungono i rischi legati al sistema di alimentazione del mezzo: nei carrelli diesel o GPL è necessario prestare particolare attenzione alle emissioni dei gas di scarico negli ambienti chiusi, mentre nei muletti elettrici le operazioni di ricarica delle batterie richiedono specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura elettrica. Non vanno infine sottovalutati i rischi ergonomici, derivanti dall’esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, dalle posture mantenute per lunghi periodi e dai frequenti movimenti di salita e discesa dal mezzo.
Gli infortuni sul muletto: cosa ci dicono i dati INAIL
Per comprendere quali siano le principali cause di infortunio legate all’utilizzo dei carrelli elevatori è utile fare riferimento al sistema Infor.Mo, il sistema nazionale di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi gestito da INAIL. Attraverso l’analisi delle dinamiche infortunistiche, Infor.Mo raccoglie e mette a disposizione informazioni utili per individuare i fattori di rischio più ricorrenti e definire efficaci misure di prevenzione.
Nell’ambito di questo sistema, INAIL ha pubblicato nel 2023 la Scheda n. 21, “Utilizzo dei carrelli elevatori: dinamiche infortunistiche, fattori di rischio e misure preventive”, un approfondimento dedicato esclusivamente agli incidenti che coinvolgono i muletti, basato sui casi registrati nella banca dati Infor.Mo nel periodo compreso tra il 2002 e il 2020.
Dall’analisi emerge che, su circa 5.500 infortuni mortali e gravi esaminati nel periodo di riferimento, 245 hanno visto il coinvolgimento diretto di un carrello elevatore. La dinamica più frequente è rappresentata dall’investimento di un lavoratore a piedi da parte del mezzo, confermando come la compresenza di pedoni e carrelli elevatori negli stessi spazi di lavoro costituisca uno dei principali fattori di rischio. Lo studio evidenzia inoltre che gli incidenti non riguardano esclusivamente operatori inesperti: oltre il 63% degli infortunati aveva infatti un’anzianità lavorativa superiore a tre anni, segno che l’esperienza, se non accompagnata dal costante rispetto delle procedure di sicurezza, può favorire un’eccessiva confidenza con il mezzo.
Lo studio individua inoltre le principali cause alla base degli incidenti, riconducibili soprattutto alla mancata separazione tra percorsi pedonali e vie di transito dei mezzi, all’inosservanza delle procedure aziendali, all’utilizzo di carrelli non adeguatamente mantenuti o privi dei necessari dispositivi di sicurezza, all’impiego improprio del muletto, ad esempio per il sollevamento di persone sulle forche, e a una velocità di marcia non adeguata alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro. Un aspetto particolarmente significativo è che il numero degli infortuni tende ad aumentare nei periodi di maggiore intensità operativa, quando la pressione sui tempi di lavoro può indurre a sottovalutare i rischi e ad adottare comportamenti meno prudenti.
La formazione obbligatoria secondo il nuovo ASR del 17 aprile 2025
L’art. 73, comma 5, del D. Lgs 81/2008 stabilisce che i lavoratori incaricati dell’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati e specifici. Per i carrelli elevatori, tali obblighi sono disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, che definisce la durata dei corsi, i contenuti minimi, le modalità di svolgimento e i requisiti necessari per il conseguimento dell’abilitazione.
In base all’Accordo, ogni tipologia di carrello elevatore richiede una specifica abilitazione e il percorso formativo è articolato in un modulo teorico e in un modulo pratico, la cui durata varia in funzione della categoria di attrezzatura utilizzata. Una volta conseguita l’abilitazione, il lavoratore è tenuto a effettuare il corso di aggiornamento con cadenza quinquennale, al fine di mantenerne la validità.
| Tipologia di abilitazione | Teoria | Pratica | Totale |
| Carrelli industriali semoventi | 8 ore teoria | 4 ore pratica | 12 ore totali |
| Carrelli a braccio telescopico | 8 ore teoria | 4 ore pratica | 12 ore totali |
| Carrelli sollevatori telescopici rotativi | 8 ore teoria | 4 ore pratica | 12 ore totali |
| Carrelli industriali semoventi, a braccio telescopico e rotativi | 8 ore teoria | 8 ore pratica | 16 ore totali |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone | 6 ore teoria | 8 ore pratica | 14 ore totali |
| Aggiornamento periodico (ogni 5 anni) | 1 ora teoria | 3 ore pratica | 4 ore totali |
La formazione per gli operatori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori deve essere svolta esclusivamente in presenza, in quanto l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non consente il ricorso a modalità di erogazione quali e-learning, videoconferenze, seminari o convegni. I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo, che garantiscano un’adeguata esperienza tecnico-pratica nella materia. Al termine del percorso formativo, i partecipanti devono superare una verifica finale, composta da prove teoriche e pratiche, il cui esito positivo consente il rilascio dell’attestato di abilitazione, comunemente noto come “patentino del muletto”, valido su tutto il territorio nazionale.
È importante ricordare che, come specificato dallo stesso Accordo, l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D. Lgs 81/2008: il lavoratore dovrà quindi essere adeguatamente informato sui rischi presenti nello specifico ambiente di lavoro e addestrato all’utilizzo delle attrezzature effettivamente presenti in azienda.
Sorveglianza sanitaria: perché si fa e cosa si controlla
La sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli strumenti di prevenzione previsti dal D. Lgs 81/2008 per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non è prevista per tutte le mansioni, ma diventa obbligatoria esclusivamente quando dalla valutazione dei rischi emerge un’esposizione a fattori che possono avere effetti sulla salute o quando specifiche disposizioni normative lo richiedono. È il caso, ad esempio, dei seguenti fattori di rischio:
- Rumore;
- Vibrazione;
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Attività che comportano particolari responsabilità nei confronti della sicurezza propria e di terzi.
La guida del carrello elevatore è classificata come mansione ad alto rischio per terzi ed è principalmente per questo motivo, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008, i carrellisti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del Medico Competente nominato dal datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di verificare che il lavoratore possieda e mantenga nel tempo i requisiti psicofisici necessari per svolgere la mansione in condizioni di sicurezza, tutelando sia la sua salute sia quella delle persone presenti nell’ambiente di lavoro. Il protocollo sanitario viene definito dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi aziendale e può variare in funzione delle specifiche condizioni di esposizione.
In genere, la visita medica comprende un’anamnesi lavorativa e una valutazione dello stato di salute generale, con particolare attenzione agli apparati osteoarticolare e neurologico. A questa si affiancano altre verifiche complementari che riguardano la verifica della capacità visiva, oltre che all’esame audiometrico nei casi di esposizione a rumore. Infine, trattandosi di una mansione che comporta rischi per la sicurezza di terzi, possono essere previsti gli accertamenti relativi all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Gestione in sicurezza dei carrelli elevatori: obblighi e responsabilità del datore di lavoro
L’utilizzo dei carrelli elevatori in azienda non si esaurisce con la formazione degli operatori, ma richiede una corretta gestione dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro. Il D. Lgs 81/2008 attribuisce infatti al datore di lavoro una serie di obblighi finalizzati a garantire che i mezzi siano sicuri, correttamente mantenuti e utilizzati in contesti organizzati in modo da ridurre il rischio di infortuni. Tra gli aspetti più rilevanti rientrano la conformità delle attrezzature, la manutenzione periodica e la gestione della viabilità aziendale.
Conformità del carrello elevatore e manutenzione periodica
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori esclusivamente carrelli elevatori conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I mezzi immessi sul mercato dopo l’entrata in vigore della Direttiva Macchine devono essere dotati di marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore. Per le attrezzature costruite prima dell’obbligo della marcatura CE, è invece necessario verificare la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V del D. Lgs 81/2008.
L’Allegato V stabilisce infatti i requisiti tecnici e le caratteristiche di sicurezza che devono essere garantiti dalle attrezzature prive di marcatura CE. Tra gli aspetti che possono interessare un carrello elevatore rientrano, ad esempio:
- la protezione del posto di guida, che deve essere realizzata in modo da tutelare l’operatore dai rischi connessi alla movimentazione e alla caduta dei carichi;
- i dispositivi di comando e di arresto, che devono essere progettati e posizionati in modo da consentire all’operatore di effettuare le manovre e arrestare il mezzo in condizioni di sicurezza.
La sicurezza del mezzo deve essere garantita anche durante tutto il suo ciclo di vita attraverso un’adeguata manutenzione. L’art. 71 del D. Lgs 81/2008 prevede infatti che le attrezzature siano sottoposte a controlli e interventi periodici secondo le indicazioni del costruttore e in funzione delle condizioni di utilizzo.
Per i carrelli elevatori, quindi, la periodicità dei controlli e della manutenzione ordinaria deve essere innanzitutto quella indicata dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione, tenendo conto anche delle effettive condizioni e frequenze di utilizzo del mezzo.
Un’ulteriore periodicità è espressamente prevista dall’art. 71, comma 11, e dall’Allegato VII.
Si tratta di verifiche periodiche che si differenziano dai controlli previsti dal libretto d’uso e manutenzione: mentre questi ultimi sono organizzati dal datore di lavoro e devono essere effettuati da persone competenti per accertare nel tempo il buono stato di conservazione e l’efficienza dell’attrezzatura, le verifiche di cui al comma 11 sono effettuate da soggetti individuati dalla normativa e hanno lo scopo di verificare lo stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza.
Per le attrezzature soggette a questo regime, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica all’INAIL; per le verifiche successive, invece, può rivolgersi alla ASL/ARPA competente o a un soggetto pubblico o privato abilitato.
Sono soggetti a questo regime i carrelli semoventi a braccio telescopico, per i quali l’Allegato VII prevede una verifica con periodicità annuale.
Tutte le operazioni di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere registrate in un apposito registro delle manutenzioni, che costituisce uno strumento fondamentale per dimostrare la corretta gestione dell’attrezzatura in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza.
La segnaletica e l’organizzazione della viabilità aziendale
Uno dei principali fattori di rischio nell’utilizzo dei carrelli elevatori è rappresentato dalla compresenza di mezzi e pedoni negli stessi ambienti di lavoro. Per questo motivo, il datore di lavoro deve organizzare la viabilità interna in modo da ridurre al minimo le possibilità di interferenza tra i diversi utenti.
Le vie di circolazione devono essere adeguatamente dimensionate, mantenute sgombre da ostacoli e chiaramente individuate mediante segnaletica orizzontale e verticale. Quando possibile, i percorsi destinati ai pedoni devono essere separati da quelli riservati ai carrelli elevatori attraverso barriere, parapetti o altre misure di protezione.
Le principali sanzioni previste dal D. Lgs 81/2008
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 può comportare responsabilità sia di natura amministrativa sia penale per il datore di lavoro e gli altri soggetti della sicurezza aziendale.
Tra le violazioni più frequenti rientrano la messa a disposizione di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza, l’omessa manutenzione dei carrelli elevatori, la mancata formazione e abilitazione degli operatori, l’assenza della sorveglianza sanitaria quando prevista e la mancata adozione di adeguate misure organizzative per garantire la sicurezza della circolazione interna.
Per tali violazioni il Testo Unico prevede, a seconda della gravità dell’inadempimento, sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, l’arresto del datore di lavoro o del dirigente. Qualora dalle violazioni derivi un infortunio sul lavoro, possono inoltre configurarsi ulteriori responsabilità di natura civile e penale.
Per questo motivo, una corretta gestione dei carrelli elevatori non rappresenta soltanto un obbligo di legge, ma costituisce un investimento nella tutela della salute dei lavoratori.
