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RLS: chi è, elezione, compiti e formazione

RLS: chi è, elezione, compiti e formazione

Il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), secondo la definizione dell’articolo 2 del D. Lgs 81/2008, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il RLS è dunque la figura aziendale dell’organigramma della sicurezza prevista del D. Lgs 81/2008 che collabora con il Datore di Lavoro al processo di valutazione dei rischi, intervenendo nella scelta delle misure di prevenzione e protezione da adottare e intermediando le esigenze dei lavoratori che rappresenta.
Per questo motivo, in rappresentanza dei lavori, ha diritto a ricevere copia di tutta la documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere firmata dal RLS stesso.

Indice

Compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Secondo quanto stabilito dall’art. 50 del D. Lgs 81/08, il RLS, nell’ambito delle sue funzioni, svolge i seguenti compiti:

Il RLS, per lo svolgimento del suo incarico, deve disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Obbligatorietà dell’elezione del RLS

Secondo quanto stabilito dall’articolo 47 del D. Lgs 81/2008, tutte le aziende che dispongono di un lavoratore (o equiparato) devono eleggere un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In considerazione del fatto che tale adempimento non compare tra gli obblighi del Datore di Lavoro ma tra i diritti del lavoratore, il Testo Unico non prevede una sanzione in caso di non elezione del RLS.

Tuttavia, il Datore di Lavoro è soggetto ai seguenti obblighi relativi quest’ambito:

Pertanto, il Datore di Lavoro, nel caso in cui non ottempera i suddetti obblighi, risulterà passibile di sanzione.

Responsabilità del RLS

In considerazione della natura del ruolo svolto, che non conferisce a questa figura potere decisionale ma solamente la possibilità di segnalazione, L’articolo 50 del D. Lgs 81/2008 non prevede obblighi giuridici a carico del RLS, ma solamente attribuzioni: per questo motivo il Testo Unico non prevede sanzioni amministrative o penali a carico di questa figura dell’organigramma.

Tuttavia, la Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 38914, Sez. 4 del 25 settembre 2023,  ha attribuito una sanzione penale di corresponsabilità ad un RLS, che, nonostante fosse a conoscenza della situazione, non ha segnalato la necessità di prevedere interventi organizzativi e formativi in grado di tutelare un lavoratore morto sul lavoro mentre svolgeva una mansione diversa rispetto a quella contrattualmente accordata e per cui non era stato formato ed addestrato.

Secondo la Corte di Cassazione quindi, la condotta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che è stata considerata come una vera e propria violazione dell’articolo 50 del D. Lgs 81/2008, ha contribuito all’effettivo accadimento dell’incidente mortale, in particolare del comma 1, lettere h) ed n), che prevedono le seguenti attribuzioni a carico dell’RLS:

Sebbene il RLS, non avendo poteri decisionale e di spesa, non avesse alcun obbligo giuridico di impedire l’infortunio mediante l’adozione di misure di prevenzione e protezione, è stato considerato colpevole di aver contribuito casualmente al verificarsi dell’incidente.

Per questo motivo, ed in ragione della gravità del fatto, il RLS è stato ritenuto colpevole di aver cooperato alle azioni che hanno causato un delitto colposo: ai sensi dell’articolo 113 del Codice Penale, ne è quindi stato reputato responsabile.

Elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’elezione del RLS avviene secondo il seguente iter:

  1. Il Datore di Lavoro informa i lavoratori sulla possibilità di elezione di un RLS;
  2. I lavoratori che vorrebbero ricoprire questa carica, si candidano al ruolo (non possono candidarsi a questo ruolo il RSPP e gli ASPP);
  3. Viene convocata un’assemblea dei lavoratori per procedere con le votazioni: la stessa deve essere rapportata in un apposito verbale;
  4. In base al risultato delle votazioni, viene eletto un RLS;
  5. Il RLS viene formato;
  6. Il Datore di Lavoro comunica ad INAIL in via telematica l’avvenuta elezione del RLS.

L’elezione del RLS dovrà essere effettuata nuovamente in caso di dimissione del Rappresentante o, comunque, ogni 3 anni. Il D. Lgs 81/2008 non stabilisce il divieto di ricandidarsi al ruolo di RLS trascorsi i 3 anni di incarico.

Quanti RLS devono essere eletti?

Il numero di RLS che devono essere eletti all’interno di un’azienda varia in funzione del numero di lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale di appartenenza.

In ogni caso, il D. Lgs 81/2008 prevede un numero minimo di RLS eletti, secondo il seguente criterio:

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o, in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima.

Formazione del RLS

Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 37 del D. Lgs 81/2008, anche il RLS deve ricevere un’adeguata formazione per poter svolgere correttamente i suoi compiti.

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012, il percorso formativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è il seguente:

L’Accordo Stato Regioni specifica che la formazione per RLS può essere svolta solamente in presenza.

La modalità E-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva, in particolare per i seguenti settori di appartenenza:

RLST: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Nel caso in cui i lavoratori dovessero decidere di non voler procedere con l’elezione di un proprio rappresentante, o nel caso in cui nessun lavoratore dovesse candidarsi a tale ruolo, le funzioni del RLS dovranno essere svolte da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e di Comparto (RLST).

Questa figura esterna, designata dal Datore di Lavoro, viene fornita dall’Ente Bilaterale del comparto produttivo di appartenenza, ovvero un ente privato senza scopo di lucro che opera nell’ambito della Contrattazione Collettiva tra i Sindacati e le Organizzazioni Datoriali.
A questo proposito, si evidenzia che le aziende nelle quali i lavoratori non hanno provveduto all’elezione di un RLS o alla designazione di un RLSt partecipano al Fondo istituito presso l’INAIL a sostegno degli enti che forniscono gli RLSt: la comunicazione consente a INAIL del nominativo del RLS/RLSt permette di discriminare le aziende che devono contribuire al suddetto fondo, rispetto a quelle che non devono finanziarlo.

I compiti del RLST sono i medesimi di quelli attribuiti al RLS interno, ovvero quelli stabiliti dall’articolo 50 del D. Lgs 81/2008. La carica di RLST dura 3 anni, trascorsi i quali è possibile procedere con la nuova designazione dello stesso Rappresentante.

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