Il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), secondo la definizione dell’articolo 2 del D. Lgs 81/2008, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il RLS è dunque la figura aziendale dell’organigramma della sicurezza prevista del D. Lgs 81/2008 che collabora con il Datore di Lavoro al processo di valutazione dei rischi, intervenendo nella scelta delle misure di prevenzione e protezione da adottare e intermediando le esigenze dei lavoratori che rappresenta.
Per questo motivo, in rappresentanza dei lavori, ha diritto a ricevere copia di tutta la documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere firmata dal RLS stesso.

Indice

Compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Secondo quanto stabilito dall’art. 50 del D. Lgs 81/08, il RLS, nell’ambito delle sue funzioni, svolge i seguenti compiti:

  • Accede ai luoghi di lavoro e ne verifica l’adeguatezza delle condizioni di sicurezza;
  • Interviene preventivamente e tempestivamente nel processo di valutazione dei rischi e nella proposta, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione;
  • Interviene sulla designazione delle figure dell’organigramma della sicurezza;
  • Viene consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione;
  • Riceve e gestisce le informazioni inerenti all’eventuale attività di vigilanza svolta da parte delle Autorità competenti, svolte nella propria azienda e ne richiede l’intervento qualora necessario;
  • Partecipa alla riunione periodica (obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori);
  • Segnala al Datore di Lavoro eventuali rischi individuati durante la sua attività e propone misure da implementare;

Il RLS, per lo svolgimento del suo incarico, deve disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Obbligatorietà dell’elezione del RLS

Secondo quanto stabilito dall’articolo 47 del D. Lgs 81/2008, tutte le aziende che dispongono di un lavoratore (o equiparato) devono eleggere un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In considerazione del fatto che tale adempimento non compare tra gli obblighi del Datore di Lavoro ma tra i diritti del lavoratore, il Testo Unico non prevede una sanzione in caso di non elezione del RLS.

Tuttavia, il Datore di Lavoro è soggetto ai seguenti obblighi relativi quest’ambito:

  • Informare i propri lavoratori sulla possibilità di avvalersi di un proprio rappresentante;
  • Formare il RLS una volta eletto;
  • Comunicare ad INAIL il nominativo dell’RLS.

Pertanto, il Datore di Lavoro, nel caso in cui non ottempera i suddetti obblighi, risulterà passibile di sanzione.

Responsabilità del RLS

In considerazione della natura del ruolo svolto, che non conferisce a questa figura potere decisionale ma solamente la possibilità di segnalazione, L’articolo 50 del D. Lgs 81/2008 non prevede obblighi giuridici a carico del RLS, ma solamente attribuzioni: per questo motivo il Testo Unico non prevede sanzioni amministrative o penali a carico di questa figura dell’organigramma.

Tuttavia, la Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 38914, Sez. 4 del 25 settembre 2023,  ha attribuito una sanzione penale di corresponsabilità ad un RLS, che, nonostante fosse a conoscenza della situazione, non ha segnalato la necessità di prevedere interventi organizzativi e formativi in grado di tutelare un lavoratore morto sul lavoro mentre svolgeva una mansione diversa rispetto a quella contrattualmente accordata e per cui non era stato formato ed addestrato.

Secondo la Corte di Cassazione quindi, la condotta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che è stata considerata come una vera e propria violazione dell’articolo 50 del D. Lgs 81/2008, ha contribuito all’effettivo accadimento dell’incidente mortale, in particolare del comma 1, lettere h) ed n), che prevedono le seguenti attribuzioni a carico dell’RLS:

  • h) Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • n) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Sebbene il RLS, non avendo poteri decisionale e di spesa, non avesse alcun obbligo giuridico di impedire l’infortunio mediante l’adozione di misure di prevenzione e protezione, è stato considerato colpevole di aver contribuito casualmente al verificarsi dell’incidente.

Per questo motivo, ed in ragione della gravità del fatto, il RLS è stato ritenuto colpevole di aver cooperato alle azioni che hanno causato un delitto colposo: ai sensi dell’articolo 113 del Codice Penale, ne è quindi stato reputato responsabile.

Elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’elezione del RLS avviene secondo il seguente iter:

  1. Il Datore di Lavoro informa i lavoratori sulla possibilità di elezione di un RLS;
  2. I lavoratori che vorrebbero ricoprire questa carica, si candidano al ruolo (non possono candidarsi a questo ruolo il RSPP e gli ASPP);
  3. Viene convocata un’assemblea dei lavoratori per procedere con le votazioni: la stessa deve essere rapportata in un apposito verbale;
  4. In base al risultato delle votazioni, viene eletto un RLS;
  5. Il RLS viene formato;
  6. Il Datore di Lavoro comunica ad INAIL in via telematica l’avvenuta elezione del RLS.

L’elezione del RLS dovrà essere effettuata nuovamente in caso di dimissione del Rappresentante o, comunque, ogni 3 anni. Il D. Lgs 81/2008 non stabilisce il divieto di ricandidarsi al ruolo di RLS trascorsi i 3 anni di incarico.

Quanti RLS devono essere eletti?

Il numero di RLS che devono essere eletti all’interno di un’azienda varia in funzione del numero di lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale di appartenenza.

In ogni caso, il D. Lgs 81/2008 prevede un numero minimo di RLS eletti, secondo il seguente criterio:

  • 1 RLS per le aziende/unità produttive fino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS per le aziende/unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 RLS per le aziende/unità produttive oltre i 1000 lavoratori;

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o, in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima.

Formazione del RLS

Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 37 del D. Lgs 81/2008, anche il RLS deve ricevere un’adeguata formazione per poter svolgere correttamente i suoi compiti.

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012, il percorso formativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è il seguente:

  • Corso di formazione della durata di 32 ore fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva (D.M. 16/01/1997, art. 2)
  • Aggiornamento periodico (tale periodicità viene definita dal DDL) della durata di 4 ore per le aziende con un numero di lavoratori inferiore a 15;
  • Aggiornamento annuale della durata di 4 ore per le aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50;
  • Aggiornamento annuale della durata di 8 ore per le aziende con un numero di lavoratori superiore a 50;

L’Accordo Stato Regioni specifica che la formazione per RLS può essere svolta solamente in presenza.

La modalità E-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva, in particolare per i seguenti settori di appartenenza:

  • CCNL Intersettoriale: commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo – CIFA;
  • CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming hall – ANPIT;
  • CCNL per i dipendenti da aziende del settore commercio – ANPIT;
  • CCNL per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI (solo per aziende a rischio basso);
  • CCNL per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili, società di servizi integrati alla proprietà immobiliare – SACI;
  • CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming hall – ANPIT;
  • CCNL per i dipendenti dei servizi ausiliari alla collettività, alle aziende ed alle persone – ANPIT;
  • CCNL per i dipendenti delle case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari – ANPIT;
  • CCNL per i dipendenti da cooperative, consorzi e società consortili esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – Sistema cooperativo;
  • CCNL per i dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione – ANPIT;
  • CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi – Sistema Impresa;
  • CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi – ANPIT;
  • CCNL per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato – ANPIT;
  • CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti attività nel settore terziario e servizi – CNAI;
  • CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e/o delle piccole imprese industriali tradizionali di pulizia e/o di servizi integrati – multiservizi – global service – CNAI.

RLST: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Nel caso in cui i lavoratori dovessero decidere di non voler procedere con l’elezione di un proprio rappresentante, o nel caso in cui nessun lavoratore dovesse candidarsi a tale ruolo, le funzioni del RLS dovranno essere svolte da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e di Comparto (RLST).

Questa figura esterna, designata dal Datore di Lavoro, viene fornita dall’Ente Bilaterale del comparto produttivo di appartenenza, ovvero un ente privato senza scopo di lucro che opera nell’ambito della Contrattazione Collettiva tra i Sindacati e le Organizzazioni Datoriali.
A questo proposito, si evidenzia che le aziende nelle quali i lavoratori non hanno provveduto all’elezione di un RLS o alla designazione di un RLSt partecipano al Fondo istituito presso l’INAIL a sostegno degli enti che forniscono gli RLSt: la comunicazione consente a INAIL del nominativo del RLS/RLSt permette di discriminare le aziende che devono contribuire al suddetto fondo, rispetto a quelle che non devono finanziarlo.

I compiti del RLST sono i medesimi di quelli attribuiti al RLS interno, ovvero quelli stabiliti dall’articolo 50 del D. Lgs 81/2008. La carica di RLST dura 3 anni, trascorsi i quali è possibile procedere con la nuova designazione dello stesso Rappresentante.

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