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Microclima: definizione, valutazione e gestione del rischio

Microclima: definizione, valutazione e gestione del rischio

Il rischio microclimatico riguarda l’effetto delle condizioni ambientali – temperatura, umidità, ventilazione – sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Un microclima sfavorevole può causare discomfort, riduzione delle performance o, nei casi più gravi, danni alla salute. Per questo, la sua valutazione e gestione rappresentano un aspetto fondamentale nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Indice

Definizione di microclima

Il termine microclima si riferisce all’insieme delle condizioni termoigrometriche che caratterizzano un determinato ambiente di lavoro. La loro combinazione può influenzare l’equilibrio termico dell’organismo umano, e dunque il benessere, le performance e la salute dei lavoratori.

Il rischio microclimatico si manifesta quando queste condizioni escono dai limiti di tolleranza fisiologica, causando un carico termico eccessivo (sia in caldo sia in freddo).

Ambienti moderabili e vincolati

Dal punto di vista microclimatico, ai fini valutativi e gestionali, gli ambienti di lavoro vengono suddivisi nelle seguenti categorie

Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

I rischi per i lavoratori derivanti da un microclima sfavorevole possono variare da semplici disagi a gravi patologie da stress termico. Tra gli effetti più comuni si riscontrano:

 Le reazioni dell’organismo a tali condizioni dipendono da molteplici fattori: intensità dello sforzo fisico, tipo di abbigliamento indossato, età e stato di salute del lavoratore, oltre ovviamente alla durata e frequenza dell’esposizione.

Obblighi del datore di lavoro

Ai sensi del D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso il rischio microclimatico (art. 28 e art. 181).

Sebbene non vi sia un capo specifico dedicato al microclima, il rischio è inquadrato tra gli agenti fisici del Titolo VIII e soggetto agli obblighi generali di valutazione, prevenzione e protezione.

Il Datore di Lavoro, nello specifico, deve:

La valutazione del rischio microclimatico, ricadendo tra quelle legate ai rischi correlati agli agenti fisici, deve essere aggiornata almeno ogni quattro anni o in caso di modifiche significative ai processi, agli impianti o all’organizzazione del lavoro.

Modalità di valutazione del rischio microclimatico

La valutazione del rischio microclimatico deve tenere conto sia dei parametri ambientali oggettivi, sia delle caratteristiche individuali dei lavoratori. In funzione della natura dell’ambiente, si distinguono due principali approcci:

La valutazione deve essere condotta mediante misurazioni con strumenti tarati, e includere anche l’analisi dei vincoli , come ad esempio l’obbligo di indossare DPI ingombranti, impossibilità effettuare pause e la presenza di sorgenti radianti.

La valutazione deve prendere in considerazione l’eventuale presenza di soggetti sensibili, come lavoratori anziani, persone con patologie e lavoratrici in stato di gravidanza.

Giustificazione del rischio microclimatico

Se la natura e l’entità del rischio microclimatico non richiedono una valutazione approfondita, il Datore di Lavoro può non effettuare la valutazione specifica, così come previsto dal principio di giustificazione sancito dall’art. 181, comma 3 del D. Lgs 81/2008.

In ogni caso, nel Documento di Valutazione dei Rischi deve essere presente un’analisi che motivi questa scelta.

Misure di prevenzione e protezione

Sulla base dei risultati della valutazione, il Datore di Lavoro deve predisporre un insieme coerente di misure di prevenzione e protezione per limitare l’esposizione e mitigare gli effetti del rischio microclimatico. Tali misure includono:

Sorveglianza sanitaria

L’articolo 185 del D. Lgs 81/2008 prevede che, in caso di esposizione agli agenti fisici, tra cui il rischio microclimatico, il personale debba essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, da parte di un Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro.

Sanzioni

La mancata valutazione del rischio microclimatico prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, relativa all’inadempienza dell’obbligo di valutazione dei rischi legati agli agenti fisici, sancito dall’articolo 181 del D. Lgs 81/2008.

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