Site icon Ecloga Italia S.p.A.

Rischio Biologico: valutazione, adempimenti e sanzioni

Rischio Biologico: valutazione, adempimenti e sanzioni

Il rischio biologico è un fattore che deriva dall’esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro.

Sebbene sia spesso associato a ospedali e laboratori, può essere presente anche in molti altri contesti lavorativi, come aziende agricole, industrie alimentari, imprese di pulizia, impianti di smaltimento rifiuti, uffici e scuole.

In questo articolo viene definito quando il rischio biologico è presente, quali obblighi impone la normativa vigente e quali misure è necessario adottare per gestirlo e ridurre l’esposizione dei lavoratori.

Indice

Cos’è il rischio biologico?

Il rischio biologico è il rischio derivante dall’esposizione ad agenti biologici che, entrando in contatto con l’organismo umano, possono provocare effetti dannosi per la salute.

Per agenti biologici si intendono:

Questi agenti sono naturalmente presenti nell’ambiente e possono trovarsi nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli alimenti, nei rifiuti, sugli animali e persino nell’uomo.

Per questo motivo il rischio biologico non riguarda esclusivamente laboratori di ricerca o strutture sanitarie, ma può interessare un’ampia varietà di attività lavorative.

Un esempio concreto è quello del settore edile. Durante le attività di cantiere un lavoratore può procurarsi una ferita con un chiodo, un tondino o un altro oggetto contaminato dal terreno. In queste situazioni i lavoratori vengono esposti al rischio di esposizione a Clostridium tetani, ovvero il batterio responsabile del tetano.

Rischio biologico per la salute e per la sicurezza

L’esposizione ad agenti biologici può comportare conseguenze differenti a seconda delle caratteristiche dell’agente coinvolto, della modalità di trasmissione e delle condizioni del lavoratore esposto. Non tutti gli agenti biologici presentano lo stesso livello di pericolosità: alcuni possono determinare effetti lievi e temporanei, mentre altri sono responsabili di patologie gravi o altamente contagiose. Dal punto di vista della salute, i principali effetti associati al rischio biologico comprendono:

La probabilità che questi effetti si manifestino dipende da diversi elementi, tra cui la concentrazione dell’agente biologico, la frequenza e la durata dell’esposizione, la via di ingresso nell’organismo (inalazione, contatto con cute o mucose, ingestione o inoculazione accidentale) e lo stato di salute del lavoratore.

Il rischio biologico presenta anche importanti implicazioni per la sicurezza sul lavoro. La diffusione di agenti patogeni all’interno degli ambienti lavorativi può infatti determinare la contaminazione di attrezzature, superfici, impianti e materiali, aumentando la probabilità di esposizione anche per altri lavoratori.

Rischio biologico: normativa vigente

In Italia la tutela dei lavoratori esposti ad agenti biologici è disciplinata dal D.lgs. 81/2008, che dedica al tema il Titolo X – “Esposizione ad agenti biologici”. La normativa definisce gli obblighi del datore di lavoro, i criteri per la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli adempimenti previsti per le attività che comportano l’esposizione ad agenti biologici.

L’ambito di applicazione è molto ampio e comprende sia le attività in cui gli agenti biologici vengono utilizzati intenzionalmente, sia quelle in cui l’esposizione può verificarsi accidentalmente durante il normale svolgimento del lavoro.

L’Allegato XLIV del D.lgs. 81/2008 riporta un elenco esemplificativo delle principali attività lavorative nelle quali il rischio biologico può essere presente, tra cui:

È importante sottolineare che tale elenco non è esaustivo. Anche ambienti di lavoro apparentemente privi di rischi specifici, come uffici, scuole, alberghi, caserme o mezzi di trasporto, possono essere interessati dalla presenza di agenti biologici, soprattutto in particolari situazioni epidemiologiche.

 Classificazione degli agenti biologici

L’articolo 268 del D.lgs. 81/2008 suddivide gli agenti biologici in quattro gruppi di rischio, classificati in base alla loro capacità di provocare malattie nell’uomo, alla probabilità di diffusione nella comunità e alla disponibilità di efficaci misure preventive o terapeutiche.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il Titolo X del D.lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro una serie di obblighi finalizzati a prevenire o ridurre al minimo il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Gli adempimenti devono essere definiti sulla base della valutazione del rischio e adattati alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

Tra i principali obblighi rientrano:

Per alcune attività, come quelle svolte in strutture sanitarie, laboratori, stabulari e impianti industriali che impiegano agenti biologici, il decreto prevede inoltre specifici obblighi aggiuntivi in relazione alla natura delle lavorazioni e al livello di rischio presente.

Valutazione del rischio biologico

La valutazione del rischio biologico è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ai sensi dell’art. 271 del D.lgs. 81/2008 e deve essere inclusa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il processo si articola in questi passaggi fondamentali:

La valutazione del rischio biologico deve essere aggiornata ogni 3 anni, oppure prima della scadenza ogni volta che si verificano cambiamenti significativi nelle lavorazioni che possano alterare il livello di rischio.

Misure di prevenzione e protezione

Secondo l’art. 272, il datore di lavoro deve adottare un insieme coordinato di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo il rischio di esposizione. L’approccio deve seguire una logica di priorità, coerentemente con quanto definito dall’articolo 15 del D.lgs. 81/2008: prima bisogna adottare delle misure di protezione collettive, poi – solo se le prime non bastano – si devono implementare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Misure collettive

Le misure di protezione collettiva rappresentano il primo livello di prevenzione e hanno l’obiettivo di ridurre o eliminare il rischio biologico alla fonte, proteggendo contemporaneamente tutti i lavoratori presenti nell’ambiente di lavoro, tra cui:

Misure igieniche

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati (docce, spogliatoi separati, ecc.) e deve vietare il consumo di cibo, bevande e fumo nelle aree a rischio. Deve inoltre fornire indumenti protettivi specifici per le attività a rischio.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Quando le misure collettive non sono sufficienti a eliminare o ridurre il rischio a livelli accettabili, i lavoratori devono essere dotati di DPI specifici in base alla modalità di contatto con l’agente biologico:

Sorveglianza sanitaria e registro degli esposti

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la valutazione del rischio evidenzia un’esposizione ad agenti biologici tale da poter compromettere la salute dei lavoratori. In questi casi  il datore di lavoro è tenuto a nominare un Medico Competente e attivare la sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori esposti. La sorveglianza è finalizzata a individuare precocemente eventuali effetti sulla salute e a valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Per i lavoratori addetti ad attività che comportano l’uso di agenti del gruppo 3 o 4, il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire e aggiornare un apposito registro in cui vengono riportati:

Il registro è tenuto tramite l’RSPP e deve essere accessibile al medico competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Comunicazione e autorizzazione: le scadenze da rispettare

In alcune attività che comportano l’impiego di agenti biologici, la normativa prevede specifici adempimenti nei confronti delle autorità competenti. Gli obblighi variano in funzione del gruppo di appartenenza dell’agente biologico utilizzato:

Sanzioni

L’art. 282 del D.lgs. 81/2008 prevede un sistema sanzionatorio severo, non solo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, ma anche di altri soggetti. Le principali violazioni e le relative conseguenze sono:

Attenzione: per chi opera nell’edilizia la decurtazione dei crediti si cumula alle sanzioni penali/amministrative sopra indicate, aggravando ulteriormente le conseguenze dell’inadempienza.

Exit mobile version