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CPI: Certificato Prevenzione Incendi
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è l’attestazione formale della conformità antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Con l’introduzione della SCIA antincendio, il sistema autorizzativo del CPI è stato profondamente riorganizzato, passando da un procedimento basato sul rilascio preventivo del certificato a un modello dichiarativo fondato sulla responsabilità del titolare dell’attività.
La SCIA antincendio è oggi il titolo principale per iniziare, modificare o proseguire un’attività soggetta a controlli antincendio. Consiste in una segnalazione che il Datore di Lavoro presenta dichiarando, tramite asseverazione di un tecnico abilitato, che l’attività rispetta le norme di prevenzione incendi.
Il D.P.R. 151/2011 individua le 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (CPI e SCIA di prevenzione incendi). L’elenco delle attività soggette è riportato all’interno dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, di cui si riporta di seguito una lista indicativa e non esaustiva delle principali categorie soggette:
- Attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
- Attività 35: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg:
- Attività 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico;
- Attività 71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
- Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW;
Il servizio Ecloga: Certificato Prevenzione Incendi
Ecloga Italia assiste le aziende clienti tramite servizio di consulenza in materia di valutazione della progettazione ai fini della prevenzione incendi, finalizzata all’ottenimento Certificato Prevenzione Incendi, per le attività che ricadono nell’ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011. Il servizio comprende:
- Sopralluogo svolto da personale tecnico specializzato presso l’azienda cliente in cui viene effettuato un check-up antincendio con lo scopo di verificare la necessità di applicazione del D.P.R. 151/2011. Durante il sopralluogo vengono valutati:
- L’attività svolta nel luogo di lavoro;
- La presenza di particolari condizioni e caratteristiche dal punto di vista della prevenzione incendi;
- Le misure di prevenzione e protezioni presenti in ambito antincendio;
- Le misure da implementare per una corretta gestione delle emergenze.
- Gestione della pratica amministrativa nell’iter procedurale di adempimento per la validazione della SCIA e/o l’ottenimento del CPI.Le attività soggette possono essere ricondotte a tre categorie di complessità (A, B e C) in funzione di parametri che incidono sulla sicurezza antincendio: in base alla categoria di appartenenza varia l’iter autorizzativo previsto dai Vigili del Fuoco. Riportiamo di seguito i criteri di classificazione e l’iter autorizzativo relativo alle tre categorie di complessità:
Cat. Definizione Iter autorizzativo previsto A Attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità · Presentazione SCIA con asseverazione tecnica · Controllo a campione in sito da parte dei VVF · Rinnovo periodico della conformità antincendio B Attività presenti in Cat. A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità · Presentazione SCIA con progettazione tecnica · Valutazione progetto da parte dei VVF Attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la Cat. C · Controllo a campione in sito da parte dei Vigili del Fuoco · Rinnovo periodico della conformità antincendio C Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica” · Presentazione SCIA con progettazione tecnica · Valutazione progetto da parte dei VVF · Controllo in sito da parte dei Vigili del Fuoco · Rilascio del CPI (certificato di prevenzione incendi) da parte dei Vigili del Fuoco · Rinnovo periodico della conformità antincendio Il rinnovo della conformità antincendio ha una periodicità dai 5 ai 10 anni in funzione della categoria e tipologia di attività.
- Consulenza per la messa in essere di eventuali misure richieste dagli Enti;
