Con la pubblicazione del DL 4 Maggio 2023, n 48, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, sono state introdotte alcune importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 14, infatti, stabilisce alcune modifiche che verranno introdotte all’interno del D. Lgs 81/2008, che verrà quindi revisionato.
Si riportano di seguito le principali novità, applicabili a partire dal 5 maggio 2023.
Medico Competente e sorveglianza sanitaria
Il DL 48/2023 introduce nuovi adempimenti relativi alla figura del Medico Competente e ai relativi obblighi previsti dal Testo Unico.
A partire dal 5 maggio, in accordo con l’Interpello del Ministero del Lavoro 1/2023, l’obbligo di nomina del Medico Competente diventa obbligatoria, oltre che per i casi già previsti dalla normativa, anche nel caso in cui la sua necessità emerga dal processo di valutazione dei rischi.
Secondo il Decreto, inoltre, in fase di visita medica preassuntiva per l’ottenimento dell’idoneità alla mansione, il Medico Competente è tenuto a richiedere al lavoratore la cartella sanitaria relativa alle sue precedenti esperienze lavorative.
Il Medico, infine, è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto in caso di impedimento allo svolgimento delle sue funzioni, per gravi e motivate ragioni.
DL 4 maggio 2023: Formazione ed addestramento
Secondo quanto stabilito dal DL 48/2023, la verifica dell’adeguatezza normativa delle attività formative deve essere effettuata sia dai soggetti erogatori dei corsi di formazione ed addestramento, sia dei soggetti destinatari degli stessi. Le modalità di adempimento vengono descritte descritte all’interno dell’Accordo Stato Regioni 17/04/2025, in materia di formazione ed addestramento, entrato in vigore il 24 maggio 2025.
Secondo quanto stabilito dalla Parte IV, Sezione 7 dell’Accordo Stato – Regioni 17/04/2025, infatti, Il Datore di Lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione e protezione.
La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.
Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una distanza di tempo dal termine del corso stabilita dal Datore di Lavoro in concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
- Conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
- Comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.
Il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione devono essere analizzati in sede di riunione periodica, ove svolta.
Il Decreto inoltre chiarisce che il Datore di Lavoro, qualora utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze particolari (muletto, PLE, carroponte, ecc.), è tenuto allo svolgimento dei relativi corsi di formazione ed addestramento: con l’aggiornamento del Testo Unico viene anche introdotta una sanzione penale in caso di inadempienza al suddetto obbligo.
Attrezzature di lavoro
Il DL 4 Maggio 2023 introduce modifiche all’articolo 72 del Testo Unico “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”, che obbliga il noleggiatore ad attestare la conformità legislativa delle attrezzature conformi ed acquisire una dichiarazione del Datore di Lavoro che garantisce la formazione e l’addestramento specifico all’utilizzo delle attrezzature ricevute.
Viene inoltre aggiornato l’articolo 21 del D. Lgs 81/2008, prevedendo che i lavoratori autonomi e i lavoratori delle imprese familiari sono tenuti all’utilizzo di attrezzature e opere provvisionali conformi a quanto previsto dai Titoli III e IV del D. Lgs 81/2008.
DL 48/2023: Alternanza scuola-lavoro
In seguito agli infortuni avvenuti nel corso dell’ultimo biennio nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, il nuovo DL 4 Maggio 2023 prevede che il Datore di Lavoro delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza debbano integrare il proprio Documento di Valutazione Dei Rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche da attuare. Il documento dovrà essere fornito all’ente scolastico e sarà parte integrante e fondamentale della convenzione scuola-azienda.