RSPP è l’acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero la figura all’interno del sistema aziendale volta a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a migliorarne le prestazioni nel corso del tempo.

Indice

Definizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP  è definito dall’articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 come “la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi cioè l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. È una figura obbligatoria ed è un consulente del datore di lavoro in materia di sicurezza”.

Compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui sopra ha il compito di individuare tutti i rischi presenti in luogo di lavoro, provvedendo ad applicare tutte le misure di prevenzione e protezione affinché i rischi residui siano accettabili. Quindi, nello specifico, il RSPP deve:

  • individuare i fattori di rischio aziendali e valutarli correttamente;
  • individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • definire e proporre al Datore di lavoro i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alla riunione periodica.

Responsabilità del RSPP

Nel caso in cui la figura del RSPP non sia ricoperta dal Datore di lavoro, il Responsabile è un soggetto neutrale di supporto al DdL: questo perché non possiede potere decisionale e di spesa (se non diversamente riportato nel contratto di nomina).

Il RSPP, quindi, ha il compito di coadiuvare in completa autonomia il Datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, viste le sue competenze tecniche e professionali specifiche.

Si ricorda quindi che l’obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è del Datore di Lavoro, che è quindi considerata la persona responsabile in caso di inadempienze.

Ciononostante il RSPP può essere considerato responsabile di illeciti di tipo civile e penale, e, pertanto, può essere soggetto a sanzioni.

Per quanto riguarda la possibile responsabilità penale, in realtà, il D. Lgs 81/2008 non prevede specifiche sanzioni per il RSPP: secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione (Sez IV, 10 giugno 2009, n. 23929 e Sez IV, 11 Marzo 2013, n. 11492), infatti, il RSPP non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e opera quindi come consulente del Datore di Lavoro. Tuttavia, alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno ridefinito questo concetto, riconoscendo nel RSPP la figura esperta in materia di salute e sicurezza sul lavoro e imputando a questa figura una corresponsabilità con il Datore di Lavoro, in caso di reati gravi, qualora operi con imperizia, negligenza o imprudenza (Sentenza del 20 Luglio 2018, n. 34311).

Per quanto riguarda la responsabilità civile, invece, la Responsabilità del RSPP si divide in:

  • Responsabilità extracontrattuale, secondo l’articolo 2043 del Codice Civile, che prevede l’obbligo del risarcimento del lavoratore, nel caso in cui i danni siano causati o concausati da un’omissione degli obblighi del RSPP previsti dall’articolo 33 del D. Lgs 81/2008.
  • Responsabilità contrattuale, nel caso in cui l’RSPP non dovesse svolgere con dovuta diligenza l’incarico che gli viene affidato e contrattualizzato, il Datore di Lavoro che subisce un danno può contestare l’inadempimento contrattuale e, eventualmente, protestare i danni subiti.

Obbligatorietà della nomina RSPP

La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria in tutte le unità produttive che ricadono nel campo di applicazione del D. Lgs 81/08, ovvero tutte le sedi lavorative in cui è presente almeno un lavoratore o un equiparato.

Secondo quanto stabilito dall’Articolo 17 del D. Lgs 81/08, la nomina del RSPP, insieme alla redazione della valutazione dei rischi, è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.

RSPP: chi può svolgere l’incarico

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ricoperto sia dai seguenti soggetti:

  • Un lavoratore interno all’azienda
  • Un professionista esterno
  • ll Datore di lavoro.

In tutti i casi, la figura nominata deve godere dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di RSPP.

RSPP Esterno

Nel caso in cui, all’interno dell’Azienda non siano presenti soggetti in possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento del ruolo di RSPP, il Datore di Lavoro ha la possibilità di nominare un soggetto esterno.

Tale adempimento è sempre possibile, ad eccezione delle casistiche previste dal comma 6 dell’articolo 31 del D. Lgs 81/2008, di seguito riportate

  • Aziende industriali che hanno più di 200 dipendenti;
  • Centrali termoelettriche;
  • Aziende industriali per le quali è previsto l’obbligo di rapporto o di notifica secondo gli articoli 6 e 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999;
  • Aziende che si occupano di fabbricazione e di stoccaggio di polveri, esplosivi e munizioni;
  • Installazioni ed impianti inclusi negli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17 marzo 1995;
  • Strutture di cura e di ricovero con più di 50 dipendenti;
  • Industrie estrattive che hanno più di 50 dipendenti.

Si sottolinea che, così come stabilito dal comma 5 dell’articolo 31 del D. Lgs 81/2008, qualora il Datore di Lavoro dovesse nominare un RSPP esterno, non verrebbe comunque esentato da eventuali responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Datore di Lavoro – RSPP

Il Datore di Lavoro, qualora sia in possesso dei requisiti formativi normativamente richiesti, può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, dandone comunicazione formale al RLS.

Tale possibilità è regolata dall’articolo 34 del D. Lgs 81/2008, ed è possibile soltanto se l’azienda ricade in uno dei seguenti casi previsti dall’articolo 31 comma 6:

  • Agricolo o Zootecnico con un massimo di 10 lavoratori;
  • Ittico con un massimo di 20 lavoratori;
  • Artigiano o Industriale con massimo di 30 lavoratori;
  • Altri Settori con un massimo di 200 dipendenti.

Gli obblighi in capo al Datore di Lavoro che intende svolgere le funzioni di RSPP sono i medesimi previsti dagli articolo 17 e 18 (per quanto riguarda la figura del Datore di Lavoro) e dall’articolo 33 (per quanto riguarda la figura del RSPP).

Possono essere nominati più RSPP in un’azienda?

Ogni Datore di lavoro può nominare un solo RSPP, che avrà il compito esclusivo di occuparsi della salute e della sicurezza dei lavoratori di quella determinata azienda. Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che:

  • Ad ogni datore di lavoro può corrispondere un solo RSPP;
  • Il datore di lavoro non ha la facoltà di nominare più RSPP;
  • Il datore di lavoro ha la possibilità di nominare più ASPP, che dovranno tutti fare però riferimento ad un unico RSPP.

Il RSPP ha, quindi, il compito di coordinarne le attività. Possono essere presenti in azienda anche più ASPP, figura che approfondiremo in un articolo separato.

Formazione ed aggiornamento RSPP

Per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (qualora non si ricopra la figura di Datore di lavoro) è necessario possedere precisi requisiti, indicati D. Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni 17/04/2025, . Nello specifico occorre frequentare un corso suddiviso in tre differenti moduli, che sono:

Modulo Durata (ore) Argomenti
Modulo A 28 Modulo di base
Modulo B 48 Rischi specifici suddivisi per settore
Modulo C 24 Rischi psicosociali, ergonomici ed organizzativi

Nell’eventualità il RSPP volesse svolgere le proprie funzioni in settori particolari sono previste delle ore aggiuntive di specializzazione per il modulo B:

  • Modulo integrativo 1, Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (macrocategoria ATECO A 01-02): 16 ore;
  • Modulo integrativo 2, Pesca (macrocategoria ATECO A 03): 12 ore;
  • Modulo integrativo 3, Costruzioni (macrocategoria ATECO F): 16 ore;
  • Modulo integrativo 4, Chimico – Petrolchimico (macrocategoria ATECO C 19 – 20): 16 ore;

Tutto quanto riportato nella tabella sovrastante, però, viene meno nel caso in cui il RSPP possegga un diploma di laurea in una disciplina riconosciuta:

  • Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007,
    pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
  • Laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
  • Laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
  • Laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

In questo caso vige l’obbligo di frequentare solo ed esclusivamente il modulo C.

L’aggiornamento della formazione per RSPP è relativo al solo Modulo B, e ha una durata di 40 ore, da effettuarsi con cadenza quinquennale.

Formazione ed aggiornamento Datore di Lavoro – RSPP

Il Datore di Lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs 81/2008, deve frequentare uno specifico corso previsto dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.

Per poter accedere al corso di formazione per Datore di Lavoro – RSPP, è necessario aver frequentato il corso per Datore di Lavoro, introdotto proprio con l’Accordo Stato-Regioni 17/4/2025.

Il corso di formazione per il Datore di Lavoro – RSPP prevede un modulo comune di 8 ore e lo svolgimento degli eventuali moduli tecnici – integrativi, legati al settore di appartenenza:

  • Modulo integrativo 1, Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (macrocategoria ATECO A 01-02): 16 ore;
  • Modulo integrativo 2, Pesca (macrocategoria ATECO A 03): 12 ore;
  • Modulo integrativo 3, Costruzioni (macrocategoria ATECO F): 16 ore;
  • Modulo integrativo 4, Chimico – Petrolchimico (macrocategoria ATECO C 19 – 20): 16 ore;

Il corso di formazione per Datori di Lavoro – RSPP può essere svolto solamente in presenza o in videoconferenza.

Per mantenere valida l’abilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dell’aggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.