La normativa incendio in ambito salute e sicurezza sul lavoro è stata interamente rivista in occasione della pubblicazione dei D.M. 01 Settembre 2021, D.M. 02 Settembre 2021 e D.M. 03 Settembre 2021. Di seguito andiamo ad illustrare i requisiti normativi e formativi degli addetti antincendio ed alla gestione dell’evacuazione.

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Addetti antincendio e alla gestione delle emergenze

Il Datore di Lavoro e, se presenti, i Dirigenti che organizzano e dirigono l’attività secondo le attribuzioni conferitegli, devono provvedere a designare preventivamente la squadra antincendio, composta dagli addetti antincendio, ovvero i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Tale obbligo è sancito dall’Articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, la figura del lavoratore incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, è prevista, altresì, dal D.M. 2 Settembre 2021, che va a disciplinarne gli aspetti relativi alla formazione e, nei casi necessari, all’idoneità tecnica.

Chi può essere incaricato e quanti addetti antincendio devono essere previsti?

Il Testo Unico D. Lgs 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, debba tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, consultandosi sempre con il RLS.

I lavoratori individuati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. L’addetto antincendio deve essere formato ed il loro numero deve essere congruo all’attività e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Anche il Datore di Lavoro, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, può svolgere direttamente la funzione di addetto antincendio, limitatamente, però, alle ipotesi previste nell’Allegato II del D. Lgs. 81/2008 che sono le seguenti:

  • Aziende artigiane e industriali fino a trenta lavoratori, con eccezione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante (Direttive Seveso);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a trenta lavoratori;
  • Aziende della pesca fino a venti lavoratori;
  • Altre aziende fino a duecento lavoratori.

Per quanto riguarda il numero minimo degli addetti antincendio da designare e formare, la normativa non stabilisce una quantità, bensì indica il criterio dell’adeguatezza. Pertanto, occorre assicurare la continuità del servizio aziendale di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, designando e formando un addetto antincendio o più incaricati in numero congruo rispetto a:

  • Tipologia dell’attività svolta, dimensioni e affollamento;
  • Rischi presenti e scenari incidentali possibili;
  • Organizzazione del lavoro, orari di servizio ed eventuali turni;
  • Assenze programmate (ferie o permessi) e impreviste (infortuni o malattie).

Quale formazione per gli addetti antincendio?

La formazione minima degli addetti antincendio è stabilita, in funzione della valutazione dei rischi, in basse al livello di complessità delle misure di prevenzione incendi presenti all’interno dell’azienda.

Di seguito viene schematizzato il monte ore obbligatorio di formazione, in funzione dei livelli di complessità del rischio incendio dell’azienda.

Livello di complessità

Durata del corso (in ore)

Rischio

Descrizione dell’attività

Modulo teorico Modulo pratico Totale
Livello 1
  • Tutte le attività che non ricadono nei livelli di complessità 2 e 3
2 2 4
Livello 2
  • Luoghi di lavoro compresi nell’allegato I del D.P.R 151/2011 (con esclusione delle attività di livello 3)
  • I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso Di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto
5 3 8
Livello 3
  • Stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dal D. Lgs 105/2015
  • Fabbriche e depositi di esplosivi
  • Centrali termoelettriche
  • Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
  • Impianti e laboratori nucleari
  • Depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 m2
  • Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2
  • Aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2
  • Metropolitane in tutto o in parte sotterranee
  • Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
  • Alberghi con oltre 200 posti letto
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a Ciclo continuativo o diurno – case di riposo per anziani
  • Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti
  • Uffici con oltre 1.000 persone presenti
  • Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di Gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri
  • Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi
  • Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti
12 4 16

Per gli addetti che ricadono nel campo di applicazione del terzo livello di complessità, una volta svolto il corso di formazione, sarà necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo stesso è, altresì, previsto per alcune attività che non ricadono nel terzo livello di complessità, ma per le quali è comunque indicato dalla Regola Tecnica di sicurezza antincendio di riferimento dell’attività specifica (ad esempio, negli gli asili nido che superano le trenta persone presenti).

Validità corso antincendio: come e quando aggiornare la formazione?

Secondo quanto stabilito dal D.M. 2 settembre 2021, il Datore di Lavoro è tenuto ad aggiornare la formazione del proprio personale in occasione di modifiche alle condizioni di rischio incendio o, comunque, con cadenza quinquennale. La validità del corso antincendio è quindi uniformata a 5 anni per tutti i livelli di rischio: viene quindi superata la vecchia periodicità consigliata dal D.M. 10/03/1998.

Di seguito viene schematizzato il monte ore obbligatorio di formazione, in funzione dei livelli di complessità del rischio incendio dell’azienda.

Rischio Incendio Numero di ore previste
Modulo teorico Modulo pratico Totale
Livello 1  Non previsto 2 2
Livello 2  2 3 5
Livello 3  5 3 8

Per quanto riguarda l’attestato di idoneità tecnica non è previsto alcun iter di rinnovo.

Compiti e funzioni degli addetti e gestione delle emergenze

Agli addetti antincendio vengono affidati compiti specifici dal Piano di Emergenza aziendale, nei casi soggetti, o comunque dalle disposizioni per la gestione delle emergenze e per l’evacuazione in caso di pericolo grave immediato che il Datore di Lavoro è tenuto ad elaborare.

Ad essi vengono di norma attribuite sia funzioni di gestione dell’emergenza che compiti da svolgere in condizioni ordinarie.

A questo scopo, le indicazioni contenute nel nuovo Codice di Prevenzioni Incendi, D.M. 03/08/2015, seppur rivolte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (CPI) da parte dei Vigili del Fuoco, rappresentano comunque un valido riferimento anche per le attività non assoggettate.

In condizioni ordinarie gli addetti incaricati devono attuare le disposizioni del Datore di Lavoro, e in particolare:

  • Attuare le misure antincendio preventive;
  • Garantire la fruibilità delle vie d’esodo;
  • Verificare la funzionalità delle misure antincendio protettive.

In condizioni d’emergenza gli addetti antincendio devono attuare il piano d’emergenza, se l’attività è soggetta, o comunque le procedure d’emergenza stabilite dal Datore di Lavoro, e in particolare:

  • Provvedere allo spegnimento di un principio di incendio;
  • Guidare l’evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate;
  • Eseguire le comunicazioni previste in emergenza;
  • Offrire assistenza alle squadre di soccorso esterne.

Nei casi in cui l’attività è soggetta all’obbligo di elaborazione del Piano di Emergenza e ha un profilo di rischio incendio significativo, il Codice di Prevenzioni Incendi prevede, altresì, la figura del Coordinatore degli addetti del servizio antincendio, individuato dal Datore di Lavoro nell’ambito degli addetti incaricati e formati. Ad esso vengono di norma attribuite le funzioni di:

  • Sovraintendere i servizi relativi all’attuazione delle misure antincendio previste;
  • Coordinare gli interventi degli addetti, in emergenza, nonché la messa in sicurezza degli impianti;
  • Interfacciarsi, in emergenza, con i responsabili delle squadre dei soccorritori esterni.

La dotazione degli addetti antincendio

Al fine di svolgere la propria funzione, gli addetti antincendio necessitano di equipaggiamento di protezione individuale e specifiche attrezzature adatte al compito che gli è stato affidato.

Ogni azienda, perciò, in funzione della valutazione del rischio di incendio, deve mettere a disposizione degli addetti le attrezzature necessarie.

Per informazioni sui servizi antincendio o per richiedere una quotazione è possibile utilizzare il link al modulo check up sottostante oppure inviando una mail a ufficio.commerciale@consulentiecloga.it

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