ASPP è l’acronimo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero quel servizio volto a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a migliorarne le prestazioni nel corso del tempo. Non pensate, però, che l’ASPP si sostituisca alla figura del RSPP: ne è un valido aiuto all’interno dell’azienda ma i suoi compiti e le sue responsabilità sono differenti.

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L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di supportare ed assistere proprio il RSPP ed il Datore di lavoro ottemperando ad una precisa serie di mansioni. Nello specifico, queste sono:

  • registrare tutti gli impianti e le macchine/attrezzature presenti in azienda, descrivendone il funzionamento ed i processi interessati;
  • l’individuazione di tutti i rischi specifici presenti;
  • individuare e valutare le misure di Prevenzione e Protezione che (eventualmente) sono già applicate in azienda;
  • raccogliere tutte le informazioni inerenti gli eventuali dati sulle malattie professionali e sugli infortuni occorsi sul luogo di lavoro;
  • redigere tutte le procedure di sicurezza da consegnare ai lavoratori.

Come avete potuto leggere l’ASPP svolge tutta una serie di compiti che sono fondamentali, per determinate categorie produttive e lavorative, per la determinazione dei rischi presenti e per l’attuazione dell’intero Sistema di Prevenzione e Protezione volto ad avere dei Rischi residui accettabili.

Chi può ricoprire il ruolo? Chi lo nomina?

Chiunque può ricoprire il ruolo di ASPP, a patto che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008. La figura può essere sia interna all’azienda che esterna, ma nel caso in cui l’ASPP sia un lavoratore dipendente della specifica azienda, allora questo non può assolutamente coincidere con il RLS, ovvero il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Infatti le due figure hanno compiti alquanto diversi tra di loro e, se così fosse, verrebbe meno ogni controllo da parte dei lavoratori sulle azioni intraprese dai componenti del SPP che agisce per conto del Datore di Lavoro.

Nel Testo Unico non è presente un articolo specifico che sancisce chi debba nominare l’ASPP (al contrario avviene per il RSPP), ma essendo una parte integrante del Servizio di Prevenzione e Protezione vien da sé che la sua nomina sia un onere del Datore di lavoro. Ricordiamo, inoltre, che l’ASPP non è una figura obbligatoria all’interno dell’organizzazione aziendale della sicurezza ma è opzionale: il Datore di lavoro può decidere di usufruirne per un miglioramento costante e continuo degli standard di sicurezza della propria azienda.

Formazione ed aggiornamento

Per diventare Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario avere precisi requisiti, ovvero essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria ed aver frequentato un apposito corso di formazione suddiviso in due moduli:

Modulo Durata (ore) Argomenti
Modulo A 28 Modulo di base

 

Fornisce tutte le conoscenze sulla prevenzione e sulla sicurezza nelle varie attività lavorative

Modulo B 48 Rischi specifici

 

Vengono esplicati i metodi di valutazione del rischio e di individuazione delle misure di prevenzione adatte ad ogni singolo caso.

Analogamente a quanto previsto per la formazione del RSPP, nel caso in cui il soggetto che vuole assumere la funzione di ASPP possiede una delle seguenti Lauree è esonerato dal corso di formazione iniziale:

  • ingegneria civile e ambientale;
  • ingegneria dell’informazione;
  • ingegneria industriale;
  • scienze dell’architettura;
  • scienze e tecniche dell’edilizia.

Per mantenere i requisiti previsti da normativa l’ASPP deve aggiornare la sua formazione ogni 5 anni con un corso che ha durata di 20 ore, al contrario di quello del RSPP che dura 40 ore.

Quali sono le differenze tra ASPP e RSPP?

Abbiamo già scritto che ASPP e RSPP non sono sovrapponibili ma hanno compiti, mansioni e responsabilità ben differenti tra di loro. Nello specifico le principali differenze sono riassunte di seguito:

  • gli ASPP hanno responsabilità decisamente inferiori rispetto al RSPP;
  • inoltre, gli ASPP non hanno alcun obbligo di partecipazione alle riunioni periodiche annuali tra datore di lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS. Possono, però, parteciparvi sia su loro richiesta che su richiesta del RSPP o del Datore di lavoro;
  • infine, gli ASPP devono frequentare corsi di formazione e di aggiornamento che hanno una durata inferiore nel numero di ore per via del numero minore di argomenti trattati.

Possono essere nominati più ASPP in un’azienda?

La risposta è assolutamente affermativa. Infatti, al contrario del RSPP che deve essere uno ed uno solo in ogni azienda dove è prevista l’attuazione di un Sistema di Prevenzione e Protezione, la norma asserisce che gli ASPP “devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda”.

Questo vuol dire che il Datore di lavoro ha la possibilità di nominare, a propria discrezione, più ASPP che dovranno però tutti far riferimento ad un unico RSPP.

Conclusioni

Ricapitolando l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è una figura facoltativa ed è un valido aiuto all’interno dell’azienda a sostegno del RSPP, ma non ne sostituisce i compiti e le responsabilità, e che può risultare utile alla conformità complessiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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