L’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) è un accordo internazionale che regola il trasporto su strada delle merci pericolose, garantendone la sicurezza attraverso un accurato processo di classificazione e controllo dei prodotti, degli imballaggi e dei veicoli utilizzati.

L’obiettivo dell’ADR è quello di standardizzare le misure di prevenzione e protezione obbligatorie in materia di trasporto su strada di merci pericolosi, con lo scopo di armonizzare il livello di sicurezza richiesto dai vari Stati che hanno sottoscritto l’Accordo.

Indice

ADR: a chi si rivolge

Come specificato dall’Accordo, e secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni ONU in materia, le disposizioni ADR si applicano a tutte le imprese la cui attività prevede il trasporto di merci pericolose o lo svolgimento di operazioni ad esso connesse, come l’imballaggio, il carico/scarico e il riempimento.

In particolare, le disposizioni si applicano ai seguenti soggetti:

  • Lo Speditore, ovvero l’impresa che gestisce la spedizione di merci pericolose, per conto proprio o per conto terzi;
  • Il Trasportatore, ovvero l’impresa che, con o senza contratto di trasporto, esegue il trasporto fisico della merce
  • Il Destinatario, ovvero l’impresa o la persona fisica che rappresenta la destinazione finale della merce;
  • Il Caricatore, ovvero l’impresa che svolge le operazioni di carico, imballato o alla rinfusa, della merce
  • L’Imballatore, ovvero l’impresa responsabile dell’imballaggio della merce
  • Il Riempitore, ovvero l’impresa che si occupa del riempimento, con merci pericolose, degli specifici contenitori (cisterne, veicoli-cisterna, container per trasporto in cisterna o alla rinfusa, ecc.)
  • Il Gestore del contenitore (container – cisterna), ovvero l’impresa in nome della quale viene immatricolato il mezzo utilizzato per il trasporto
  • Lo Scaricatore, ovvero l’impresa che si occupa dello scarico delle merci pericolose.

Obblighi in materia di trasporto merci pericolose su strada

La sezione 1.4.1 del Accordo prevede che tutti i soggetti che rientrano nel campo di applicazione debbano adottare congrue misure di prevenzione, protezione e di gestione delle emergenze volte a scongiurare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

A questo scopo, l’Accordo individua degli obblighi specifici per ogni soggetto, prevedendo misure di controllo lungo tutta la catena trasporto:

Soggetto ADR Obbligo secondo ADR
Speditore
  • Assicurarsi che le merci pericolose trattate siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
  • Fornire al trasportatore tutte le informazioni necessarie in maniera tracciabile (documenti di trasporto, accompagnamento, autorizzazioni, approvazioni, istruzioni scritte, notifiche, certificati, ecc.)
  • Utilizzare soltanto imballaggi approvati recanti i marchi prescritti dall’ADR
  • Osservare le disposizioni sulle modalità di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
  • Assicurare un’adeguata gestione, sicurezza e pulizia dei contenitori utilizzati, verificandone l’adeguatezza qualora questi siano gestiti da altre imprese.
Trasportatore
  • Verificare che le merci pericolose trasportate siano autorizzate al trasporto;
  • Assicurarsi che lo speditore abbia fornito tutta la documentazione richiesta dall’ADR;
  • Verificare lo stato di manutenzione e sicurezza dei veicoli utilizzati;
  • Prevedere lo svolgimento di controlli periodici sui contenitori per la merce;
  • Garantire il rispetto dei limiti di carico dei contenitori e dei veicoli;
  • Esporre le idonee marcature di segnalazione di trasporto di merci pericolose sui veicoli;
  • Assicurarsi che i veicoli siano dotati di tutti i dispositivi di sicurezza necessari alla gestione del rischio;
  • Fornire al conducente idonee istruzioni scritte sull’attività da svolgere.
Destinatario
  • Ricevere puntualmente la merce richiesta;
  • Verificare l’adeguatezza delle prescrizioni ADR adottate lungo il trasporto;
  • Segnalare qualsiasi eventuale inadeguatezza relativa alla merce ricevuta e alle condizioni di trasporto.
Caricatore
  • Verificare che le merci da consegnare al trasportatore siano autorizzate al trasporto;
  • Verificare l’adeguatezza degli imballaggi
  • Osservare adeguate norme di sicurezza per lo svolgimento delle attività di carico, scarico e movimentazione;
  • Astenersi dall’effettuare operazioni che prevedono il carico di sostanze incompatibili tra loro.
Imballatore
  • Osservare scrupolosamente le indicazioni fornite per l’imballaggio;
  • Prevedere, sulla superficie di ogni imballaggio, la presenza di idonee etichette di pericolo.
Riempitore
  • Verificare, preliminarmente al riempimento, lo stato di manutenzione delle cisterne
  • Effettuare i controlli previsti dall’ADR sui contenitori
  • Utilizzare solamente contenitori autorizzati
  • Rispettare le indicazioni per il riempimento sicuro dei contenitori;
  • Verificare l’adeguatezza delle operazioni di riempimento dei contenitori (livello di riempimento, effettiva chiusura, assenza di perdite, assenza di residui ecc..);
  • Verificare l’adeguatezza delle etichette segnaletiche apposte.
Gestore del contenitore
  • Assicurare l’osservanza delle disposizioni relative a costruzione, equipaggiamento, controlli e prove e marcatura del container-cisterna;
  • Assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo da garantire che il container-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell’ADR;
Scaricatore
  • Assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, sul contenitore e sull’imballaggio;
  • Verificare , prima e durante lo scarico, l’adeguatezza dei contenitori e degli imballaggi e assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento finché non siano prese le appropriate misure;
  • Effettuare le attività di scarico in adeguate condizioni di sicurezza;
  • Una volta effettuato lo scarico, rimuovere tutti i residui di merce pericolosa presente e garantire la chiusura delle valvole e delle aperture di ispezione;
  • Garantire la pulizia e decontaminazione dei contenitori e la rimozione delle etichette segnaletiche.

Consulente ADR

Secondo quanto previsto dall’Accordo, le imprese che rientrano nel campo di applicazione dell’ADR devono nominare formalmente un proprio Consulente per la sicurezza merci pericolose ADR.

Il Consulente ADR, introdotto con la Direttiva CE  96/35, è un professionista specializzato nella gestione dei trasporti di merci pericolose in conformità con quanto previsto dall’Accordo. Questo consulente fornisce assistenza e consulenza alle aziende che operano nel settore dei trasporti di merci pericolose per garantire la conformità normativa e la sicurezza durante il trasporto.

Le responsabilità del Consulente ADR possono includere:

  1. Interpretazione delle normative ADR e delle disposizioni nazionali relative al trasporto di merci pericolose.
  2. Assistenza nella preparazione della documentazione necessaria per il trasporto di merci pericolose.
  3. Formazione del personale coinvolto nel trasporto e nella gestione delle merci pericolose.
  4. Valutazione dei rischi e sviluppo di piani di gestione dei rischi per garantire la sicurezza durante il trasporto.
  5. Collaborazione con le autorità competenti per garantire la conformità normativa
  6. Elaborazione del Piano di Sicurezza Aziendale ADR

I consulenti ADR possono essere soggetti interni o collaboratori esterni specializzati nel settore dei trasporti di merci pericolose e devono avere una conoscenza approfondita delle normative e delle pratiche di sicurezza relative a questo tipo di attività, ottenuta mediante corsi di formazione generica e specifica in materia e aggiornamenti periodici.

Sanzioni

Le sanzioni per chi viola le norme ADR sul trasporto di merci pericolose possono variare a seconda del paese, ma generalmente includono multe significative, la sospensione o revoca delle licenze di trasporto, e in casi gravi, possono portare a procedimenti penali contro i responsabili.

Le direttive europee che recepiscono l’Accordo ADR, prevedono sanzioni a carico delle imprese inadempienti, per valori che possono raggiungere gli 80000€, oltre all’obbligo di risarcimento per eventuali danni ambientali causati da una scorretta gestione del trasporto delle merci pericolose su strada

La mancata nomina del Consulente ADR, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 35/2010, può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000€ a 36.000€.

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