Con la pubblicazione del nuovo DPCM 21/01/2022, sono state specificate le attività considerate “essenziali” ai sensi del DL 229/2021. Il Decreto, infatti, stabilisce, a partire dal 1 febbraio 2022, l’obbligo di possesso del Green Pass “Base” per l’accesso a “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”.

Elenco attività senza Green Pass

Riportiamo di seguito l’elenco delle attività che non rientrano in questa definizione e per cui non è quindi richiesto il possesso di Green Pass:

    1. Esigenze alimentari e di prima necessità che effettuano commercio al dettaglio di:
      • Prodotti alimentari e   bevande in esercizi specializzati e non specializzati di (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto
      • Prodotti surgelati
      • Animali domestici e alimenti per animali domestici
      • Carburante per autoveicoli
      • Articoli igienico-sanitari.
      • Medicinali (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
      • Articoli medicali e ortopedici
      • Materiale per ottica
      • Combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    2. Esigenze di salute e veterinarie, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori (ad eccezione di quanto previsto nell’ambito delle case di cura);
    3. Esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per l’esecuzione di attività indifferibili e di mantenimento dell’ordine pubblico;
    4. Esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’acceso ad uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari, per l’esecuzione di attività indifferibili e per la presentazione di denunce o richieste di intervento del giudice. È sempre consentito l’accesso di una persona a queste attività, nel caso la sua presenza risulti necessaria per lo svolgimento di indagini o processi;

Per tutte le altre attività che non rientrano in questo elenco, si applica quanto previsto dal DL 229/2021: sarà quindi necessario esibire Green Pass “Base” per poterci accedere.

Il DPCM sottolinea che i titolari di queste attività debbano assicurare il rispetto di questa misura, attraverso controlli che possono essere effettuati anche a campione.

È possibile consultare il testo del nuovo DPCM 21 gennaio 2022, tramite questo link.

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