Il Decreto 27 dicembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2018) identifica i requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.

Il decreto si applica ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l’impianto di distribuzione benzina, come previsto da art. 277, c1, del D.Lgs. 152/06.

Lo scopo di tale Decreto è quello di  raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei  beni contro i rischi  di  incendio.

I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all’art.  1,  devono quindi essere realizzati e gestiti in modo da:

  1. minimizzare le cause di incendio ed esplosione;
  2. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno degli impianti di distribuzione di benzina;
  3. limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
  4. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino le aree degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  5. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
  6. garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla Direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (D.Lgs. 85/16).

Disposizioni tecniche:

  1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all’art. 1 devono essere realizzati secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
  2. Devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.Lgs. 85/16.
  3. Per le installazioni ricadenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I DPR 151/11) i distributori per l’erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al D.Lgs. 85/16, se provvisti di marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1 (Atex). L’utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un riferimento specifico nel documento di valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Per approfondimenti si rimanda al testo integrale del Decreto 27 dicembre 2017.

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