Le emissioni in atmosfera rappresentano una delle principali fonti di inquinamento dell’aria derivanti dalle attività industriali e produttive. La tutela della qualità dell’aria è oggi una priorità ambientale che coinvolge in modo diretto le imprese, chiamate a rispettare precisi obblighi autorizzativi e a garantire il contenimento delle sostanze inquinanti prodotte dagli impianti.

Il quadro normativo di riferimento impone alle aziende procedure di autorizzazione che variano in base alla tipologia e alla rilevanza delle emissioni generate.

Indice

Emissione in atmosfera: definizione

Secondo il D. Lgs 152/2006, si definisce emissione in atmosfera qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa immessa nell’aria, proveniente da un impianto o da un’attività produttiva, in grado di alterare le normali condizioni ambientali e costituire un potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente.

Tali sostanze possono essere convogliate (ad esempio tramite camini) o diffuse, e comprendono inquinanti quali polveri, composti organici volatili (COV), ossidi di azoto, solventi e fumi derivanti da processi termici o chimici.

Normativa in materia

La disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta nella Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, le tipologie di impianti soggetti, i valori limite di emissione, i controlli e le sanzioni.

La normativa si applica a tutti gli impianti industriali che producono emissioni in atmosfera, con esclusione di quelli già soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o rientranti in normative specifiche (come gli impianti di incenerimento regolati dal D.Lgs. 133/2005).

Emissioni scarsamente rilevanti

Le emissioni scarsamente rilevanti sono quelle che, per la loro entità e natura, non presentano un impatto significativo sull’ambiente. Le attività che rientrano nella casistica delle emissioni scarsamente rilevanti sono quelle definite dall’elenco riportato nell’Allegato IV del D. Lgs 152/2006.

In questi casi, non è necessaria un’autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione al Comune competente circa l’esistenza dell’emissione.

Non sono previsti obblighi di monitoraggio analitico, ma resta comunque necessario il rispetto delle regole generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Emissioni in deroga

Il regime autorizzativo delle emissioni in deroga, disciplinato dall’art. 272, comma 2 del D. Lgs 152/2006, costituisce una procedura semplificata riservata a specifiche attività a ridotto impatto emissivo, caratterizzate da cicli tecnologici standardizzati e ben definiti, individuate tramite gli allegati tecnici rilasciati dalla Regione di riferimento.

Possono accedervi solo quegli impianti che rispettano integralmente i requisiti tecnici e gestionali previsti dagli allegati tecnici di riferimento, senza possibilità di deroghe o personalizzazioni.

La richiesta di autorizzazione è preventiva alla messa in esercizio dell’impianto che genera l’emissione e deve essere svolta mediante una comunicazione semplificata corredata da relazione tecnica, effettuata tramite il portale telematico del SUAP territoriale di riferimento.

La validità dell’autorizzazione è di 15 anni, rinnovabile con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Una volta ottenuta l’autorizzazione e comunicata la data di messa in esercizio e a regime dell’impianto, il gestore è tenuto al rispetto continuo delle prescrizioni tecniche indicate nell’autorizzazione generale.

Nel caso in cui l’allegato tecnico specifico per l’attività svolta lo preveda, il gestore è tenuto all’effettuazione di analisi delle emissioni, generalmente con cadenza biennale, volte a verificare il rispetto dei limiti di emissione di legge. Il risultato delle analisi deve essere comunicato agli enti, tramite il portale AUA POINT.

Emissioni ordinarie

Il regime autorizzativo ordinario delle emissioni in atmosfera, disciplinato dall’art. 269 del D. Lgs 152/2006, si applica a tutte le attività che non rientrano nelle categorie escluse (es. impianti soggetti ad AIA, inceneritori, impianti per la difesa nazionale, sfiati adibiti esclusivamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro) e che comportano emissioni convogliate potenzialmente rilevanti per l’ambiente e la salute pubblica.

L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, previo coinvolgimento degli enti locali e dell’ARPA, attraverso un procedimento che prevede la presentazione di un’istanza corredata da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dell’impianto, il ciclo produttivo, le sostanze utilizzate ed emesse, le misure di prevenzione e abbattimento adottate, i punti e le modalità di emissione, nonché le misure di autocontrollo.

La procedura istruttoria si svolge in sede di Conferenza di Servizi, durante la quale gli enti coinvolti valutano la conformità dell’impianto ai limiti normativi e alle migliori tecniche disponibili (BAT).

L’autorizzazione, valida per 15 anni, stabilisce valori limite di emissione, modalità e frequenza dei controlli analitici (di norma annuali), eventuali prescrizioni integrative, obblighi di monitoraggio e gestione dei rifiuti derivanti dall’abbattimento.

Anche in questo caso, le analisi devono essere trasmesse agli enti, tramite il portale AUA POINT, solo dopo la prima messa in esercizio, e successivamente conservate presso l’azienda per eventuali verifiche.