L’etichetta dei prodotti alimentari rientra nella sicurezza e l’igiene degli alimenti, ambiti regolati da un insieme di regolamenti emanati a livello Comunitario che impongono requisiti igienici, sanitari e procedurali volti a garantire la salubrità degli alimenti. L’etichettatura degli alimenti risulta essere un adempimento fondamentale per la comunicazione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti ai consumatori.

Indice

Etichettatura degli alimenti: la normativa

Per quanto riguarda l’etichettatura degli alimenti, la normativa competente in materia in Unione Europea è il Regolamento UE 1169/20211 del parlamento europeo e del consiglio del 25 Ottobre 2011.

Tale regolamento si affianca a quanto previsto dalla normativa italiana dal D. Lgs 231/2017, che sostituisce il precedente il D. Lgs 109/1992, che riporta il sistema sanzionatorio in materia di etichettatura di prodotti sfusi, preincartati o non destinati direttamente al consumatore finale.

Obbligo etichetta prodotti alimentari

Il Reg. 1169/2011, infatti, sancisce che tutti gli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività debbano essere accompagnati da informazioni utili per un sicuro consumo.

Queste informazioni devo essere riportate nell’etichetta dell’alimento, ovvero l’insieme delle indicazioni riferite ad un alimento e che figurano su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.

L’etichetta prodotti alimentari è di fondamentale importanza per la tutela del consumatore, in quanto contiene tutte le più importanti informazioni relative all’alimento, garantendo così un acquisto consapevole ed un consumo sicuro.

Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti preimballati

L’articolo 9 del Reg. 1169/2011 riporta i contenuti minimi previsti per le etichette alimentari dei preimballati, ovvero tutti gli alimenti che vengono confezionati al momento della produzione.

Queste, infatti, devo riportare almeno le seguenti informazioni:

  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti, quantità di tali ingredienti o categorie di ingredienti;
  • indicazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze;
  • quantità netta dell’alimento;
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego;
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA);
  • paese di origine o luogo di provenienza dell’alimento;
  • istruzioni per l’uso (nei casi in cui la mancanza di tale indicazione possa rendere difficile un uso adeguato dell’alimento);
  • titolo alcolometrico volumico effettivo, per bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;
  • dichiarazione nutrizionale (con valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale).

Queste informazioni devono essere riportate su tutte le etichette degli alimenti destinati al consumatore finale.

Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti sfusi o preincartati

I contenuti minimi dell’etichetta prodotti alimentari vengono ridotti nel caso in cui l’alimento venga fornito al consumatore sfuso o nel caso in cui venga incartato al momento della vendita.

Tali contenuti, secondo l’articolo 44 del Reg. CE 1169, riguardano solamente la presenza di sostanze che potrebbero causare reazioni allergiche o di intolleranza alimentare.

Il Regolamento, inoltre, prevede che, in base alla tipologia di prodotto, debbano essere inserite altre informazioni non sancite dall’articolo 44, come ad esempio le modalità di conservazione o la data di scadenza.

Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti non destinati al consumatore finale

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs 231/2017, i prodotti alimentari destinati ad usi professionali o ad ulteriori lavorazioni ed i semilavorati non destinati direttamente al consumatore non devono obbligatoriamente riportare tutte le informazioni previste dall’articolo 9 del Reg. CE 1169/2011, bensì:

  • La denominazione dell’alimento;
  • L’elenco degli allergeni, segnalando eventuali sostanze che potrebbero causare reazioni allergiche o di intolleranza alimentare;
  • La quantità netta o nominale;
  • Il nome, la ragione sociale e la sede dell’operatore responsabile dell’etichettatura;
  • Indicazioni in merito alla lottizzazione del prodotto.

Queste indicazioni possono essere poste sull’imballaggio, sul recipiente, sulla confezione, su un’etichetta o anche sui documenti commerciali relativi al prodotto.

Caratteristiche dell’Etichetta Prodotti Alimentari

Come specificato dall’articolo 13 del Regolamento, inoltre, le informazioni obbligatorie devono essere indelebili, facilmente leggibili e riportate in un punto facilmente visibile.

I contenuti non devono risultare nascosti, oscurati o limitati da altri elementi che potrebbero interferire negativamente sulla capacità del consumatore di consultare le informazioni.

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Reg. CE 1169/2011 è stato recepito dalla normativa italiana attraverso la pubblicazione del D. Lgs 231/2017, che prevede l’erogazione delle seguenti sanzioni, in caso di inadempimento normativo in materia di etichettatura degli alimenti:

  • Sanzione da 500 a 16000€ per violazioni relative all’assenza o errata denominazione del prodotto in etichetta
  • Sanzione da 500 a 16000€ per violazioni relative all’assenza o errata elencazione degli ingredienti
  • Sanzione da 2000 a 16000€ per violazioni relative alla corretta indicazione degli allergeni
  • Sanzione da 1000 a 8000€ per violazioni relative alla corretta indicazione quantitativa degli ingredienti
  • Sanzione da 1000€ a 40000€ per violazioni riguardante il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento
  • Sanzione da 500€ a 16000€ per violazioni relative all’indicazione dell’origine del prodotto
  • Sanzione da 2000€ a 16000€ per violazioni relative all’indicazione dei valori nutrizionali
  • Sanzione da 500€ a 4000€ per violazioni relative all’indicazione del titolo alcolometrico.

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