Gli strumenti di controllo principali degli Organi di Vigilanza territoriale sono: la prescrizione e la disposizione.

La prescrizione consente agli Organi di Vigilanza di impartire al contravventore l’ordine di rimuovere la situazione di pericolo, fissando un termine per la regolarizzazione (D.lgs 758/94).

Il legislatore specifica che la prescrizione deve essere impartita nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, cioè  quando l’illecito (inosservanza alle norme) che determina il rischio è riconducibile all’azione o all’omissione del datore di lavoro.

Una prescrizione idonea ad eliminare il rischio può contenere:

  • indicazioni precise se è possibile una sola soluzione
  • indicazioni generiche se esistono più soluzioni possibili ed ugualmente idonee. In questo caso è opportuno lasciare al datore di lavoro la scelta di adeguarsi alla normativa.

L’altro strumento a disposizione degli organi di vigilanza è la disposizione: essa può essere utilizzata sia quando si ravvisa una situazione di pericolo che non implica contravvenzione di una precisa norma di legge, sia quando è la stessa norma che indica all’organo di vigilanza il compito di precisare, derogare o modificare quanto in essa disposto.

Ad esempio, può essere impartita nel caso di situazione di rischio riconducibile a vizio occulto dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro, pertanto, non è rilevabile una contravvenzione.

Inoltre la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere:

  • eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche, organizzative o procedurali ritenute più idonee;
  • impartire al datore di lavoro il divieto d’uso (nel caso di un macchinario).
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