Alcuni impieghi, detti lavori usuranti, risultano particolarmente pesanti e logoranti poiché richiedono un impegno psico-fisico importante determinato da condizioni operative difficili e, spesso, sono fonte di infortuni e malattie professionali anche gravi e mortali. Un lavoro usurante è infatti una condizione di sfruttamento anormale, eccessiva, sproporzionata delle energie residue del lavoratore che può degenerare instaurando stati patologici o aggravandone altri già esistenti, e accelerare il processo fisiologico di invecchiamento umano.

Lavori usuranti e pensioni: cosa sapere

Il Decreto Legislativo n. 67/2011 recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, individua le categorie di lavoratori dipendenti che sono identificabili quali addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e ai quali è riconosciuto, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento  vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Le attività di lavoro usurante devono essere state prestate per un periodo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa oppure da almeno metà della vita lavorativa complessiva, conteggiando solo i periodi effettivamente prestati.

Quali sono i lavori usuranti e gravosi

L’elenco dei lavori usuranti delineato dal D.lgs. 67/2011 è il seguente:

  • Lavori in gallerie, cave o miniere. In questa categoria sono incluse anche le mansioni eseguite in sotterraneo con carattere di continuità e prevalenza;
  • Lavori in cassoni ad aria compressa;
  • Lavori svolti dai palombari;
  • Lavori ad alte temperature, cioè quelle mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • Lavorazione del vetro cavo (mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
  • Lavori eseguiti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • Lavori di asportazione dell’amianto svolti con carattere di prevalenza e continuità;
  • Lavori notturni o a turni notturni;
  • Lavori in serie o a catena di montaggio caratterizzati da un certo ritmo produttivo o comunque in cui il tempo di lavoro determina la valutazione della prestazione e che sono identificati dalle seguenti voci di tariffa INAIL: 1462, 2197, 6322, 6411, 6581, 6582, 6590, 8210 e 8230. I relativi settori economici sono i seguenti: prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti – lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, produzione di articoli finiti – macchine per cucire e macchine rimagliatrici – costruzione di autoveicoli e di rimorchi – apparecchi termici (vapore, riscaldamento, refrigerazione) – elettrodomestici – strumenti ed apparecchi – confezione con tessuti di articoli per abbigliamento – confezione di calzature;
  • Conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le nuove mansioni inserite nell’elenco

La lista dei lavori usuranti già individuata dal Decreto Legislativo n. 67/2011 è stata arricchita con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2018 che, in attuazione della Legge di Bilancio 2018-2020, ha esteso il riconoscimento di lavoro usurante a:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion per trasporto di merci;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza (anziani, convalescenti, disabili);
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Lavori notturni

I lavori notturni rientrano nell’elenco dei lavori usuranti. La norma prevede che chi svolge un’attività lavorativa congrua ai requisiti sotto riportati rientra nelle categorie che avranno diritto alla pensione di anzianità per aver svolto turni notturni secondo i seguenti parametri:

  • aver lavorato almeno 78 giorni l’anno di notte;
  • aver svolto tra 72 e 78 giorni l’anno turni notturni (in questo caso aumenta di un anno la soglia necessaria per la pensione di anzianità);
  • aver svolto tra 64 e 71 giorni l’anno turni notturni (in questo caso aumenta di due anni la soglia necessaria per la pensione di anzianità);

Misure di prevenzione e protezione da rischi usuranti

Oltre agli aspetti previdenziali sopra esposti, sono ovviamente da assicurare da parte del Datore di Lavoro adeguate misure di prevenzione e protezione dai rischi usuranti per i propri lavoratori. La tutela delle condizioni di lavoro è, infatti, l’obiettivo basilare del T.U. D.lgs. 81/08, di cui il Datore di Lavoro è chiamato a farsi “garante”. È pertanto fondamentale che la valutazione dei rischi consideri i fattori caratterizzanti dei lavori usuranti e individui gli interventi prevenzionistici e protezionistici da attuare, sia sul piano tecnologico che organizzativo (attrezzature adeguate, organizzazione del lavoro ottimale, ambiente di lavoro sicuro, sorveglianza sanitaria del medico competente, formazione del personale, dispositivi di protezione, misure per la gestione del lavoro solitario e del lavoro notturno, ecc.).

L’abbattimento dei rischi, quando possibile, o comunque la loro mitigazione, quando non è possibile abbatterli, unitamente ad interventi di promozione di un corretto stile di vita, sono alla base del mantenimento della capacità lavorativa della forza-lavoro, e, di conseguenza, anche del benessere dopo il pensionamento.

Per approfondire gli aspetti pensionistici, le agevolazioni e i benefici, i requisiti e la cumulabilità con altre eventuali agevolazioni, è disponibile una sezione dedicata sul portale INPS.

Fonti: Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 67/2011 – Gazzetta Ufficiale – Decreto 5 febbraio 2018

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