Il DPR 151/2011 è il decreto che classifica le attività soggette a controllo periodico da parte dei vigili del fuoco. La voce n. 67 del presente decreto indica che tutti gli asili nido con oltre 30 persone presenti (per persone presenti di intende personale in servizio + numero di bambini e/o neonati) dovranno avviare la pratica per l’ottenimento del CPI, il certificato prevenzione incendi, relativo la categoria di appartenenza.

Successivamente, nel luglio 2014, è entrata in vigore la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido che ha introdotto ulteriori misure di prevenzione in aggiunta a quelle gia esistenti.

Obblighi per gli asili nido

Riassumendo, gli obblighi per gli asili nido con più di 30 persone presenti sono i seguenti:

  • Elaborazione del piano di emergenza e delle planimetrie di evacuazione
  • Tutto il personale presente nella struttura deve essere formato per attività a rischio di incendio medio
  • Un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, deve anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.
  • Effettuazione di simulazioni antincendio almeno 3 volte all’anno (la prima entro due mesi dall’apertura).
  • segnalazione di emergenza luminosa mantenuta accesa durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio
  • allarme antincendio

Di seguito il link per la consultazione completa della regola tecnica del 16 luglio 2014.

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