Il 29 aprile 2020 sono entrate in vigore le nuove Regole Tecniche Verticali (RTV) per la prevenzione incendi negli asili nido con più di 30 occupanti, introdotte con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2020.

Le nuove RTV si possono applicare agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30 (Attività 67.3.B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, Regolamento di Prevenzione Incendi), che hanno come utenti bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, alternativamente alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi già esistenti di cui al Decreto Ministeriale del 16 luglio 2014.

In sostanza, con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2020 si è, da una parte, inserito nel Codice di Prevenzione Incendi (Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015) la nuova RTV per gli asili nidi con più di 30 occupanti, prima non contemplati nel Codice di Prevenzione Incendi del 2015, e, dall’altra, sono comunque rimaste valide le norme preesistenti elencate nel Decreto Ministeriale del 16 luglio 2014, come alternativa già in essere, e che, giova sottolinearlo, fornisce indicazioni non solo per gli asili nido che superano i 30 occupanti, ma anche per gli asili nido con meno di trenta persone presenti.

Di seguito i punti salienti della nuova regola tecnica verticale inclusa nel Codice di Prevenzione Incendi.

Ai fini della valutazione del rischio e della progettazione antincendio, il nuovo provvedimento classifica gli asili assoggettati (Attività 67.3.B) in relazione alla quota dei piani e in funzione della destinazione d’uso dei locali (locali destinati alla presenza di bambini, uffici, servizi etc.). La compartimentazione antincendio e la reazione e resistenza al fuoco dei materiali dovranno tener conto di tali classificazioni.

La valutazione del rischio di incendio deve, inoltre, considerare la vulnerabilità e le capacità motorie degli occupanti, che possano limitare o impedire il raggiungimento autonomo di un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (ad es. in culla, nei lettini, etc.), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

La RTV prevede che nelle aree in cui siano presenti i bambini, l’affollamento sia pari al numero massimo di occupanti previsto. Inoltre, oltre a quella verticale, deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d’esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività.

Viene prescritto, altresì, che nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini, e che tutto il personale addetto all’attività dovrà ricevere formazione antincendio specifica. Di questi, un numero non inferiore a 4, fino a 50 occupanti, deve essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato previo accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso del certificato di idoneità tecnica deve essere frutto di specifica valutazione del Responsabile dell’attività.

Le prove di evacuazione e di gestione dell’emergenza non possono essere inferiori a 3 annue, e la prima prova deve farsi entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo.

Viene specificato che l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello IV (rilevazione automatica estesa a tutta l’attività, sistema di allarme ed eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva).

I gas refrigeranti impiegati negli impianti di condizionamento devono essere di classe A1 o A2L della ISO 817 (cioè non infiammabili o a bassa infiammabilità).

Tali misure specifiche, elencate in modo rappresentativo e assolutamente non esaustivo, sono da associare a quelle generali già previste dal Codice di Prevenzione Incendi, Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, Testo aggiornato e coordinato con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2020, cui si rimanda per ogni approfondimento.

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