Premessa

Le scariche atmosferiche si presentano sotto forma di fulminazioni e sono fenomeni di origine naturale che hanno la caratteristica di risultare prevedibili in termini probabilistici. Gli effetti delle scariche atmosferiche possono essere distruttivi e risulta, di conseguenza, difficile proteggere completamente gli impianti e le persone. Una fulminazione che investe una struttura può provocare ingenti danni agli impianti elettrici ed ai dispositivi elettronici connessi. In casi estremi i danni potrebbero addirittura estendersi all’ambiente circostante. Da qui nasce la necessità degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

Per garantire la protezione contro le scariche atmosferiche è necessario adottare adeguate misure di protezione. Le caratteristiche di tali sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche vengono determinate attraverso una valutazione specifica del rischio fulminazione, normata dall’art. 84 del D. Lgs. 81/08, che obbliga il datore di lavoro a verificare la protezione degli edifici, degli impianti e delle attrezzature dagli effetti dei fulmini con sistemi realizzati secondo le norme tecniche in vigore. Tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura della struttura purché sia presente almeno un lavoratore. La necessità o meno di un impianto di protezione varia di caso in caso ed è determinata da una specifica valutazione che valuta se la struttura risulta autoprotetta o se necessità di un sistema dedicato.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Se risulta necessario bisogna installare un impianto di protezione da scariche atmosferiche, ovvero un impianto progettato ed installato secondo precise normative il cui scopo è quello di diminuire la probabilità di fulminazione di una struttura. Tali impianti vengono progettati ed installati da professionisti iscritti a specifici albi e si costituiscono principalmente di impianti ad asta, come il tipico parafulmine, a fune o a gabbia. Infine questi impianti devono essere verificati con cadenza periodica da un Organismo Ispettivo o da ASL e ARPA.

Sanzioni

Il Datore di Lavoro che non rispetta quanto sopra è sanzionabile con un’ammenda da 1.000 euro ai 4.800 euro e con una sanzione penale che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi di reclusione.

Adeguamento

Per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma”.

Fonte: INAIL, D. Lgs. 81/08

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