La segnaletica di sicurezza è uno strumento indispensabile per prevenire infortuni nei luoghi di lavoro. Serve a richiamare in modo immediato e visibile l’attenzione dei lavoratori su rischi presenti, comportamenti da adottare, divieti, obblighi o indicazioni utili in caso di emergenza. Il suo corretto utilizzo, previsto dalla normativa vigente, è parte integrante delle misure di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro è tenuto a garantire.
Indice
- Definizione di segnaletica
- Tipologie di segnaletica
- Modalità di segnalazione
- Segnaletica: normativa di riferimento
- Obblighi del Datore di Lavoro
- Sanzioni
Definizione di segnaletica
La Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro viene definita dall’articolo 162 del D. Lgs 81/2008 come “una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.”
La segnaletica di sicurezza è quindi finalizzata ai seguenti scopi:
- Avvertire di un pericolo o di un rischio le persone esposte;
- Vietare comportamenti pericolosi;
- Prescrivere i comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Tipologie di segnaletica
La segnaletica di sicurezza può assumere forme diverse, ciascuna con una funzione specifica, e deve essere scelta e utilizzata in base alla natura del rischio presente, al contesto lavorativo e alla possibilità di percezione da parte dei lavoratori.
L’articolo 162 del D. Lgs 81/2008, in accordo a quanto previsto dall’Allegato XXV e dall’Allegato XXIV, classifica la segnaletica in diverse categorie, che si distinguono per modalità di comunicazione e significato:
- Segnali di divieto: Impediscono comportamenti che potrebbero generare pericoli per la salute e la sicurezza;
- Segnali di avvertimento: avvisano della presenza di un pericolo potenziale. Sono triangolari, con bordo nero e fondo giallo;
- Segnali di prescrizione: Impongono un comportamento obbligatorio, ad esempio l’uso di dispositivi di protezione individuale. Hanno forma circolare, con sfondo blu e simbolo bianco;
- Segnali di salvataggio o di soccorso: forniscono indicazioni relative a uscite di emergenza, vie di fuga, presidi di primo soccorso o mezzi di salvataggio. Sono di forma rettangolare o quadrata, con sfondo verde e simbolo bianco;
- Segnali di informazione: trasmettono messaggi generici non classificabili nelle categorie precedenti, come ad esempio istruzioni operative, limiti di carico, o indicazioni direzionali. Anche questi sono rettangolari o quadrati, generalmente a fondo azzurro o bianco.
Modalità di segnalazione
La segnaletica può essere installata all’interno del luogo di lavoro in diverse modalità, sulla base dei rischi che si intende segnalare. In particolare, gli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII del D. Lgs 81/2008 prevedono le seguenti modalità di segnalazione:
- Cartelli e cartelli supplementari;
- Simboli o pittogrammi;
- Segnaletica orizzontale;
- Segnali luminosi;
- Segnali acustici;
- Comunicazioni verbali;
- Segnali gestuali.
Il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP, ha quindi il compito di valutare e scegliere la migliore modalità di segnalazione coerentemente con le caratteristiche della attività lavorativa.
Segnaletica: normativa di riferimento
Il riferimento normativo principale è il Titolo V del D. Lgs 81/2008, , che disciplina l’uso della segnaletica nei luoghi di lavoro.
L’articolo 163 del Testo Unico prevede che se, a seguito della valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il Datore di Lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente agli allegati e XXIV, XXII, XXVIII.
Oltre alla segnaletica prevista dagli Allegati del D. Lgs 81/2008, la normativa prevede inoltre la possibilità di utilizzo di segnaletiche standardizzate, sancite dalle norme tecniche interazionali, come la UNI EN ISO 7010.
Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro, così come stabilito dall’articolo 163 del D. Lgs 81/2008 è responsabile dell’adozione della segnaletica di sicurezza. I suoi obblighi includono:
- Effettuare una valutazione dei rischi, in collaborazione con RSPP, Medico Competente ed RLS al fine di valutare la necessità di prevedere la presenza di segnaletica di sicurezza;
- Individuare le aree o situazioni in cui la segnaletica è necessaria sulla base della valutazione dei rischi;
- Installare la segnaletica in modo ben visibile, durevole, conforme alla normativa tecnica e coerente con le condizioni ambientali;
- Assicurare la manutenzione e l’aggiornamento dei segnali, verificandone periodicamente lo stato;
- Informare e formare i lavoratori e il RLS sul significato dei segnali e sulle condotte da adottare, così come stabilito dall’articolo 164 del D. Lgs
Sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla segnaletica previste dal Titolo V del D. Lgs 81/2008 è considerata una contravvenzione, e può quindi comportare sanzioni penali ai sensi dell’articolo 165 del D. Lgs 81/2008. In particolare:
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la mancata installazione della segnaletica laddove necessaria, ai sensi dell’articolo 163 del D. Lgs 81/2008;
- Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la mancata installazione della segnaletica laddove necessaria, ai sensi dell’articolo 163 del D. Lgs 81/2008.