Alcune aziende, per particolari esigenze, hanno la necessità di far transitare i carrelli elevatori per brevi tratti sulla strada pubblica, ad esempio per le operazioni di carico e scarico mezzi quando non hanno a disposizione un piazzale di pertinenza. Non tutti sanno che questa possibilità è concessa dalla norma, scopriamo i dettagli.

Pur essendo i carrelli elevatori mezzi senza targa, la loro circolazione per brevi e saltuari spostamenti era permessa dal Decreto Ministeriale del 28/12/1989, permesso che però è stato abrogato dalla circolare del 10 Giugno 2013 della Direzione Generale della Motorizzazione che ha introdotto appunto il divieto di circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico di carrelli elevatori privi di immatricolazione, divieto che, in questi ultimi mesi, ha creato alle aziende interessate diversi problemi.

La situazione ha avuto poi un ulteriore sviluppo: il 23 dicembre 2013 con il Decreto Legge 145, è stato modificato il codice della strada con l’indicazione all’art. 114 comma 2 bis, della possibilità di circolazione su strada di carrelli elevatori, sia a carico che a vuoto, per brevi e saltuari attraversamenti senza la necessità di essere omologato per circolazione stradale, previo il rispetto delle prescrizioni tecniche da prevedere a cura della Motorizzazione.

Ora, a distanza di diversi mesi dal divieto di circolazione, è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 752 del 14/01/2014 che prescrive le caratteristiche dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione per poter effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.

Carrelli elevatori e circolazione: quali obblighi?

Ecco di seguito una sintesi delle condizioni previste e che debbono essere soddisfatte dai carrelli elevatori perchè sia loro concesso il transito su strada. Il carrello deve essere munito:

  • di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore dei carrelli elevatori contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico.
  • dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
  • di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
  • di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
  • di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
  • dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
  • delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
  • deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate alcune prescrizioni indicate nel Decreto al quale si rimanda per approfondimenti.

I trasferimenti su strada dei carrelli elevatori sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

Manutenzione muletti e carrelli elevatori

La manutenzione del carrello elevatore e la verifica dei fattori di sicurezza sono compito del Datore di Lavoro, che deve assicurare la corretta gestione delle stesse.

Il carrellista deve eseguire i controlli giornalieri previsti nei manuali di uso e manutenzione e deve essere a conoscenza della procedura da seguire in caso vengano riscontrate delle anomalie sul mezzo. Inoltre il carrello elevatore deve essere sottoposto a manutenzione periodica secondo le indicazioni del costruttore e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Domanda di autorizzazione

La domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria dei carrelli elevatori deve essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio che provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione che avrà validità massima di un anno (prorogabile).

Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

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