Il nuovo dpcm emesso in data 8 Marzo 2020 (decreto 8 marzo 2020) da Giuseppe Conte e pubblicato in Gazzetta ufficiale contiene provvedimenti più stringenti per contenere ulteriormente la diffusione del Coronavirus COVID-19 in Lombardia e in altre 14 province. Inoltre il decreto include una serie di altre disposizioni valide su tutto il territorio nazionale

Rispetto a quanto circolato inizialmente sono 14 e non le 11 le province, oltre alla Lombardia, interessate dalle misure più rigorose per frenare i contagi.

MISURE PER LA ZONA ARANCIONE

  • Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dalla Lombardia e dalle 14 province interessate. Ci si potrà muovere soltanto per emergenze o “comprovate” esigenze lavorative, che dovranno però essere autorizzate dal prefetto. Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena.
  • L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, atenei e accademie e sospesa fino al 3 aprile.
  • Il decreto introduce un arco orario di apertura consentita a servizi di ristorazione e bar, dalle 6 alle 18, sempreché il gestore sia in grado di rispettare “l’obbligo” di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale nei locali, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. È disposta, inoltre, la sospensione degli esami per la patente di guida.
  • Il decreto stabilisce inoltre la chiusura in Lombardia e nelle 14 province prima citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Le altre attività commerciali diverse dalla ristorazione potranno rimanere aperte a condizione che riescano a garantire la distanza di un metro fra i clienti. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. Sospesi anche i concorsi.
  • Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
  • Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.

MISURE VALIDE NEL RESTO D’ITALIA

  • L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.
  • Per tutto il territorio nazionale, è disposta la sospensione di eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”. Sospesa l’apertura dei musei. Il Comune di Roma fa sapere di aver disposto la chiusura di tutti i musei, i teatri e tutti i luoghi e gli istituti della cultura. “Ricordiamo che rimarranno perciò chiusi anche il sistema dei musei civici, il palazzo delle esposizioni e anche la Casa del cinema come le biblioteche”, si legge in una nota del Campidoglio.
  • Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
  • I gestori di attività di ristorazione possono continuare a tenere i locali aperti, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena sanzione in caso di violazione. Stesso discorso per palestre e piscine, che possono continuare a stare aperte a patto che i frequentatori siano distanziati gli uni dagli altri.
  • Fra le misure di prevenzione, all’art. 3 il punto C recita: “Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.
  • Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorsi. Anche l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere è limitato.
  • Anche nel resto d’Italia chi è in quarantena preventiva o sia risultato positivo al virus non può muoversi da casa.
  • Anche su tutto il territorio nazionale sono sospesi matrimoni e funerali.
  • Sono sospesi congressi, meeting ed eventi in cui è coinvolto il personale sanitario.
  • Il decreto prevede l’isolamento nelle carceri per detenuti sintomatici e dispone di svolgere i colloqui in modalità telefonica o video. Limitati i permessi e la libertà vigilata.
  • Come nella zona rossa anche nel resto d’Italia, qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.
  • Le aziende di trasporto pubblico dovranno adottare interventi straordinari di disinfezione dei mezzi.
  • Chiunque rientri in Italia provenendo da Paesi a rischio epidemiologico deve comunicarlo all’Asl di competenza.

Di seguito il link al decreto 8 marzo 2020 integrale firmato.

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