Il Preposto è la persona che generalmente sovrintende le attività e monitora la corretta applicazione della materia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro all’interno degli ambienti operativi. Con la conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146 e l’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono state introdotte alcune novità riguardanti la figura del Preposto in azienda.

L’entrata in vigore di questo provvedimento normativo modifica alcuni articoli del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il D. Lgs 81/08.

Indice

Chi è il preposto?

Secondo l’articolo 2 del D. Lgs 81/08, il preposto è definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

In sostanza è la persona che, in funzione delle sue competenze e della sua esperienza, vigila e supervisiona l’attività lavorativa per conto del Datore di Lavoro con lo scopo di assicurarsi che le misure di sicurezza vengano applicate in modo corretto. Ad esempio, generalmente, ricoprono il ruolo di preposto le seguenti figure:

  • Capo Cantiere;
  • Capo Reparto;
  • Capo Squadra;
  • Capo Turno;
  • Capo Linea;
  • Direttore di produzione;
  • Capo Ufficio.

Obblighi del preposto

Secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del Testo Unico, Il Datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il/i preposto/i per l’effettuazione dell’attività di vigilanza.

La nuova normativa modifica l’articolo 19 del D. Lgs 81/2008, introducendo i seguenti nuovi obblighi per la figura del preposto. Gli oneri del proposto sono:

  1. Frequentare appositi corsi di formazione come Preposto;
  2. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  3. Segnalare senza ingiustificato ritardo eventuali malfunzionamenti delle attrezzature di lavoro e dei DPI, oltre ad ogni altra condizione di pericolo lavorativo;
  4. Intervenire, in caso di rilevazione di un comportamento non consono, per modificarlo e fornire indicazioni necessarie a garantire la sicurezza delle azioni svolte. Nel caso in cui il comportamento non consono persista il proposto deve interrompere l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti;
  5. Richiedere l’osservanza delle procedure di emergenza, unitamente alla squadra di emergenza, in caso di pericolo grave ed immediato al fine di gestire l’esodo dalla zona pericolosa;
  6. Verificare che solamente i lavoratori adeguatamente istruiti accedano a zone che espongono ad un rischio grave e specifico;
  7. Informare tempestivamente i lavoratori esposti ad un rischio o pericolo grave circa lo stesso, fornendo disposizioni in materia di protezione;
  8. Astenersi dal richiedere ai lavoratori la ripresa dell’attività in una situazione di pericolo grave ed immediato;
  9. Interrompere temporaneamente l’attività in caso di pericolo grave ed immediato e segnalare tempestivamente le non conformità rilevate;

Responsabilità della figura del preposto

Essendo il preposto una figura che ricopre un ruolo di vigilanza con poteri di iniziativa, ovvero di poter riprendere i lavoratori in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza e di segnalare al Datore di Lavoro eventuali inadempienze, sono previste sanzioni in caso di mancato svolgimento del suo ruolo, come indicato dalla sentenza n. 54825 la Corte di Cassazione, che riconosce la responsabilità del preposto nel caso di tolleranza di prassi scorretta e pericolosa in uso nell’azienda.

È comunque compito del Datore di Lavoro vigilare sul corretto svolgimento dei compiti del preposto come indicato dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dimostrazione del corretto operato del preposto

Per dimostrare concretamente lo svolgimento dei suoi compiti di supervisione e segnalazione, il preposto dovrebbe ricorrere all’uso di segnalazioni in forma scritta, in modo da mantenere traccia dello svolgimento del suo incarico e dei suoi interventi.

Ad esempio l’oggetto delle segnalazioni può spaziare tra:

  • segnalazione di mancato rispetto di regolamenti o disposizioni aziendali da parte dei lavoratori;
  • segnalazione di malfunzionamenti di macchinari o dispositivi;
  • segnalazione di mancanze di DPI o altri strumenti di protezione collettivi o delle attrezzature.

Nomina del preposto

Al fine di verbalizzare l’avvenuta individuazione del preposto all’interno del luogo di lavoro, è necessaria la predisposizione di una nomina scritta in cui il Datore di Lavoro riporta:

  • L’anagrafica del preposto;
  • I compiti che deve svolgere per l’espletamento delle sue funzioni;
  • La data di nomina;
  • La firma del Datore di Lavoro e del preposto incaricato.

Preposto “di fatto”

In alcuni casi, nonostante nel luogo di lavoro non sia presente un preposto nominato, è possibile individuare un lavoratore che svolge le sue funzioni.

L’articolo 299 del D. Lgs 81/2008, infatti, prevede il riconoscimento del cosiddetto preposto “di fatto”, ovvero un lavoratore che, anche senza nomina formale da parte del Datore di Lavoro, svolge il compito di vigilanza e sovraintendimento dell’attività lavorativa. Nei luoghi di lavoro, questa figura viene spesso identificata nel caporeparto / capoturno o da un lavoratore che, in ragione delle competenze professionali ricopre un ruolo di spicco all’interno dell’organizzazione lavorativa.

Questa figura ha l’obbligo giuridico di ottemperare tutti gli obblighi previsti per il Preposto incaricato e, in caso di violazione del D. Lgs 81/2008 o in caso di infortunio, è considerato responsabile nei casi previsti dalla legge.

Delega di funzioni

Essendo parte integrante dell’organigramma aziendale della sicurezza, al Preposto possono essere delegati compiti di norma attribuiti al Datore di Lavoro o ai Dirigenti.

Questa pratica prevede il trasferimento, dal soggetto delegante al Preposto, di alcuni poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs 81/2008 per poter essere considerata valida, la delega (o sub-delega) che il preposto riceve deve riportare le seguenti caratteristiche:

  • Deve essere in forma scritta;
  • Deve avere data certa;
  • Il soggetto delegato abbia i requisiti professionali e di esperienza necessari allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • Deve trasferire al soggetto delegato i poteri decisionali e di spesa (se necessario);
  • Deve essere firmata dal soggetto delegante e dal soggetto delegato.

La delega dovrà poi essere concretamente effettiva, e ne deve essere data tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Si ricorda che, secondo l’articolo 17 del D. Lgs 81/2008, il Datore di lavoro non può delegare:

Formazione del preposto

Secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del D. Lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, il preposto, per poter svolgere l’incarico affidatogli, deve effettuare uno specifico corso di 8 ore, da svolgere in aggiunta alla canonica formazione generale e specifica dei lavoratori.

L’Accordo Stato-Regione prevede che, durante il corso vengano affrontate obbligatoriamente le seguenti tematiche:

  • Valutazione dei rischi dell’azienda;
  • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione;

L’aggiornamento della formazione del preposto esonera dall’obbligo di aggiornamento della formazione lavoratori.

Con le recenti modifiche all’articolo 37 del Testo Unico, la formazione dei preposti deve essere svolta esclusivamente in presenza, eliminando quindi la possibilità di svolgimento di corsi in modalità e-learning. Inoltre, l‘aggiornamento dei preposti deve avvenire con cadenza biennale, anziché ogni cinque anni, come precedentemente previsto.

Appalti e sanzioni

Con il Decreto Legge 146/2021, viene modificato l’articolo 26 del D. Lgs 81/2008: il nuovo provvedimento stabilisce che, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o sub-appalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare /espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Considerate le modifiche apportate al Testo Unico e considerato il nuovo ruolo di responsabilità rivestito da questa figura, sono state individuate nuove sanzioni per la figura del preposto:

  1. con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) ed f-bis);
  2. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Retribuzione aggiuntiva

Considerato l’incarico di responsabilità e di vigilanza ricoperto del preposto, con l’entrata in vigore della nuova Legge 215/2021, è stata prevista la possibilità di concedere, allo stesso, un aumento salariale.

Tale aspetto verrà regolato nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa ai vari settori professionali.

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