Questo articolo riassume tutte le disposizioni normative e di legge che un Datore di lavoro deve obbligatoriamente mettere in atto nei luoghi di lavoro per quanto concerne gli impianti elettrici. Infatti, con l’entrata in vigore del DPR 462/2001 devono essere applicate una serie di procedure, vediamo quali.

Indice

Ambito di applicazione norma impianti elettrici

Il Decreto è chiaro ed esaustivo sull’ambito di applicazione della norma, ovvero:

  • All’interno dell’azienda (intesa come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato) o dell’unità produttiva (intesa come lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale), nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
  • Negli ambienti in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del medesimo Decreto;
  • Negli ambienti particolari e nei limiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ad esempio campi, boschi o altre tipologie di terreno facenti parte di un’azienda agricola).

È chiaro che, affinché sia applicabile quanto sopra riportato, è necessario che all’interno degli ambienti di lavoro sia presente almeno un lavoratore, definito all’interno dell’art. 2 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/2008 come “una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche

Per Impianto di messa a terra si intende l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione realizzati con lo scopo ultimo di proteggere le persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione. Ai sensi del DPR 462/2001 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (se presenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

Secondo l’Art.2 del suddetto Decreto il Datore di lavoro (ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) ha l’obbligo di denuncia all’INAIL del suddetto impianto di messa a terra.

Il medesimo iter va seguito per l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, inteso come l’insieme di installazioni e dispositivi di protezione relativo a strutture che secondo le relative norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta.

Verifiche impianto di terra nei condomini

Anche i condomini sono soggetti alle verifiche degli impianti di cui sopra, in quanto solitamente sono presenti lavoratori (portierato, impresa di pulizie, ecc.). Nel caso di mancanza della documentazione di verifica e di contemporanea presenza di incidenti e/o infortuni riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto elettrico, a rispondere amministrativamente e penalmente sarà senza dubbio il proprietario del condominio e/o l’amministratore che lo gestisce (se presente).

Verifiche periodiche dell’impianto elettrico

Oltre alle verifiche dell’impianto di messa a terra, l’articolo 86 del D. Lgs 81/2008, prevede che il Datore di Lavoro debba sottoporre gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini a periodici controlli secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente (CEI 11-27) per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’esito dei controlli deve essere verbalizzato all’interno di un registro (cartaceo o informativo) che tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Dichiarazione di conformità impianti elettrici

Sempre ai senti dell’art.2 del DPR 462/2001, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, che equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto stesso.

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di inviare entro trenta giorni la dichiarazione di conformità al Dipartimento territorialmente competente dell’INAIL ed all’ARPA o ASL competenti sul proprio territorio, nel caso di Sportello Unico non operante o non attivo.

Le verifiche dell’INAIL sugli impianti elettrici

In base all’art. 3 del Decreto è compito dell’INAIL il controllo a campione della “prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici”.

Ma cosa si intende per verifica dell’impianto di terra e di quello di protezione dalle scariche atmosferiche? Per quanto riguarda il primo si deve intendere la verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti, realizzato mediante interruzione automatica del circuito, secondo quanto definito dalla legislazione vigente in materia, mentre per verifica dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si deve intendere la verifica del sistema di protezione dalla fulminazione diretta ed indiretta.

La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile ad un nuovo impianto, ovvero variazioni della categoria dell’impianto o modifica della destinazione d’uso con applicazione di una diversa normativa tecnica che prevede un aumento del livello di sicurezza dell’impianto.

La verifica viene effettuata ai sensi della guida CEI-ISPESL 64-14 e prevede:

  • esame della documentazione;
  • esame a vista dei luoghi e degli impianti;
  • effettuazione di prove e misure;
  • redazione del verbale di verifica;
  • comunicazione finale all’organismo di vigilanza.

In base all’art. 8 del DPR 462/2001 devono essere comunicate tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’INAIL le variazioni relative agli impianti come ad esempio:

  • la cessazione dell’esercizio;
  • il trasferimento o spostamento degli impianti;
  • le modifiche sostanziali apportate agli impianti.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo di quanto sopra descritto.

Impianti elettrici: normativa, adempimenti e verifiche

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia disponibile per qualsivoglia motivo, si può richiedere al tecnico installatore la dichiarazione di rispondenza, che per tutti gli impianti installati tra il 13 marzo 1990 ed il 27 marzo 2008 rappresenta un atto sostitutivo.

Esclusioni

Non tutti gli ambienti di lavoro e/o attività produttive sono però soggetti a quanto sopra descritto; nello specifico sono esclusi:

  • Industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo;
  • Imprese concessionarie di impianti telefonici;
  • Ambito degli impianti del trasporto aereo, navale e ferroviario;
  • Complessi militari;
  • Aziende produttrici e distributrici di energia elettrica;
  • Centri di ricerca ENEA.

Conclusioni

Il datore di lavoro, quindi, è obbligato a seguire tutte le cogenze normative e di legge esplicate nel presente articolo oltre che ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ed a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Si consiglia, inoltre, sempre l’acquisto e l’utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs. 81/2008.

Per ulteriori chiarimenti in materia potete contattarci senza impegno.

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