La Legionella è un batterio che causa una malattia infettiva che si può manifestare, nella peggiore delle ipotesi, come polmonite con un elevato tasso di mortalità (tra il 10 ed il 15%), oppure in forma simil-influenzale a decorso benigno.

Indice

Legionella: dove si trova?

Le colonie batteriche di Legionella Pneumophila si sviluppano in ambienti acquatici o, comunque, con alta percentuale di umidità, a temperature che variano da 25°C a 55°C.

La Legionella è normalmente presente in piccole quantità nella flora ambientale acquatica dei corsi d’acqua, dove in normali condizioni prolifera in maniera controllata.

Per questo motivo la sua diffusione avviene principalmente nelle tubature idrauliche o aerauliche, nelle piscine, nelle acque termali, nei serbatoi d’acqua, negli impianti di condizionamento e nelle fontane, dove le temperature sono generalmente più alte, la velocità di corrente dell’acqua è più lenta e sono disponibili le sostanze nutritive.

L’insediamento del batterio e la sua proliferazione batterica, inoltre, sono fortemente facilitati dall’eventuale presenza di accumuli organici, ruggine, calcare o zone di ristagno di piccole quantità d’acqua, dove i batteri tendono ad accumularsi in blocchi, tramite la formazione di un particolare biofilm che li avvolge e protegge.

Sintomi Legionellosi

In caso di inalazione di aerosol contenente alte concentrazione di Legionella Pneumophila, è possibile lo sviluppo della malattia causata da questo batterio, ovvero la Legionellosi.

A seconda della concentrazione di batteri inalati e delle caratteristiche immunitarie del soggetto infetto, la Legionellosi può presentarsi in due diverse forme, che differiscono per sintomatologia, gravità, probabilità e tempo di guarigione:

  • Febbre di Pontiac, ovvero la forma più lieve di Legionellosi, che provoca sintomatologia lieve simil-influenzale (febbre, nausea, tosse, mal di testa) che non prevede però la comparsa di fenomeni di forte infiammazione dei polmoni (polmonite). La Febbre di Pontiac è caratterizzata da un breve periodo di incubazione (30-90 ore successive all’inalazione del batterio) e, normalmente porta a guarigione, senza alcun trattamento entro 2/7 giorni. Considerata la lieve sintomatologia, questa forma di Legionellosi solitamente non viene direttamente diagnosticata, ma viene riconosciuta a posteriori quando il soggetto, effettuando delle analisi del sangue, rileva la presenza degli specifici anticorpi;
  • Polmonite da Legionella (o malattia del legionario), ovvero un vero e proprio stato di infiammazione polmonare, dovuto all’esponenziale sviluppo batterico. La Polmonite da Legionella è caratterizzata da un periodo più lungo di incubazione (2-10 giorni) e prevede la comparsa di sintomatologia polmonare a carattere lobare e sintomi come febbre, cefalea, febbre alta, tosse, dolori toracici ed addominali, difficoltà respiratoria ed interessamento degli altri organi. La malattia ha una letalità media del 10% che raggiunge il 30-50% nei casi nosocomiali in cui il soggetto è già debilitato da altre patologie.

Contagio da Legionella: esposizioni tipiche al batterio

È importante sottolineare che la Legionella non si trasmette da un soggetto all’altro, ma le epidemie vengono causate dall’esposizione allo stesso serbatoio di infezione. Di conseguenza la legionellosi (erroneamente legionella) viene contratta da diverse persone solamente se queste si espongono alla stessa sorgente (impianto idrico, spogliatoio, fontane pubbliche, impianto di aria condizionata di una struttura, ospedale) contaminata.

Per questo motivo, una volta individuata l’infezione, è di fondamentale importanza risalire al luogo in cui è avvenuto il contagio, in modo tale da allertare tutte le altre persone esposte, che potranno così essere sottoposte a profilassi, ed effettuare interventi di bonifica sull’impianto contaminato.

Obbligo di notifica

Considerata la sua letalità e la sua modalità di diffusione, secondo quanto stabilito dal D.M. 15/12/1990 e della Circolare Ministeriale 19/12/119  l’infezione da Legionella è una malattia che, qualora accertata, è soggetta all’obbligo di notifica da parte del medico di base, che, in seguito alla diagnosi, dovrà segnalare il caso al Registro Nazionale della Legionellosi, gestito dall’istituto Superiore di Sanità che, in collaborazione con le ASL di competenza, avvierà l’iter di accertamenti volti ad impedire o fermare la propagazione dell’eventuale epidemia.

Normativa in Italia

La gestione degli interventi in materia di prevenzione e protezione della Legionella è regolata dai seguenti provvedimenti normativi:

  • Direttiva UE 202/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano che fissa a 1000 CFU/l il valore limite della concentrazione di colonie di Legionella nelle acque
  • Lgs 31/2001, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”
  • Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi, rilasciate con l’Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015
  • Accordo Stato-Regioni 27 Settembre 2001 che definisce i criteri di tutela della salute negli ambienti confinati
  • Accordo Stato-Regioni 5 Ottobre 2006 che definisce i protocolli di manutenzione predittiva degli impianti di climatizzazione
  • Lgs 81/2008.

L’ente che si occupa della verifica del corretto adempimento a quanto previsto dalla normativa in materia è il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ATS, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Misure di prevenzione contro la Legionella

Per la prevenzione delle infezioni da Legionella sono necessari, innanzitutto, una corretta progettazione preliminare degli impianti idraulici e aeraulici, che deve prevedere l’assenza di tratti terminali ciechi in cui l’acqua possa accumularsi e ristagnare.

È inoltre necessario controllare al meglio possibile la temperatura dell’acqua di impianto, al fine di evitare accumuli a tra i 25 e i 55°C.

È poi necessaria un’attività continuativa di ispezione, pulizia periodica e manutenzione dell’impianto, volta a limitare la creazione di nicchie biologiche adatte all’insediamento del batterio e la formazione di alghe, protozoi e batteri che possono costituire un nutrimento per le colonie. A questo proposito è raccomandato l’utilizzo di idonei prodotti biocidi e l’adozione di programmi di trattamento delle acque.

Misure di Protezione contro la Legionella

Secondo le Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi, le misure di protezione volte a ridurre la presenza di legionella negli impianti possono essere classificate come di seguito:

  • Misure di natura fisica, volte alla riduzione della presenza batterica attraverso trattamenti che vanno a mutare le caratteristiche fisiche dell’ambiente. A questo proposito, le Linee Guida prevedono l’adozione di trattamenti termici veloci o lenti, l’utilizzo di lampade a raggi UV e l’impiego di sistemi di microfiltrazione volti a fornire acqua esente da legionella.
  • Misure di natura chimica, volte alla riduzione della presenza batterica attraverso interventi di disinfezione, mediante l’utilizzo di biocidi. In particolare, le Linee Guida prevedono trattamenti come l’iperclorazione shock o continua, l’aggiunta di ioni metallici, di biossido di cloro o l’utilizzo di Ozono ad alte concentrazioni.

Legionella nei luoghi di lavoro

Secondo l’Allegato XLVI del D. Lgs 81/2008, questo batterio è stato classificato come agente biologico del Gruppo 2, ovvero un agente che, secondo l’articolo 268, può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, tuttavia ne è poco probabile la sua propagazione nella comunità in quanto sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Inoltre, l’articolo 17 del D. Lgs 81/2008 sancisce che il Datore di Lavoro deve effettuare una valutazione di tutti i rischi presenti nella propria attività lavorativa: tra questi, per quanto riguarda l’esposizione al rischio biologico, troviamo l’esposizione a Legionella Pneumophila.

La valutazione del rischio Legionella, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi, rilasciate con l’Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015, è obbligatoria per le seguenti casistiche:

  • Lavoratori che operano presso strutture turistico-ricettive (hotel, piscine, centri commerciali, palestre);
  • Lavoratori che operano presso stabilimenti termali;
  • Lavoratori che operano presso strutture sanitarie;
  • Lavoratori delle Forze dell’Ordine;
  • Lavoratori che operano presso miniere;
  • Personale addetto alle operazioni di manutenzione e pulizia delle torri evaporative e degli impianti di distribuzione/trattamento delle acque sanitarie;
  • Addetti alle piattaforme di trivellazione;
  • Addetti agli impianti di depurazione;
  • Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale;
  • Lavoratori che effettuano manutenzione del verde, specialmente se indoor;
  • Addetti alla vendita, gestione e manutenzione di piscine, docce, vasche e vasche idromassaggio;
  • Operatori ecologici durante la pulizia delle strade con acqua a pressione;
  • Lavoratori che operano nelle cave marmoree che effettuano attività di taglio con acqua;
  • Addetti alla pulizia negli autolavaggi;

Il Datore di Lavoro deve quindi valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità, attraverso l’iter previsto dall’articolo 271 del D. Lgs 81/2008:

  • L’effettuazione della valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione;
  • L’adozione di misure preventive e protettive in relazione al rischio valutato;
  • La revisione della valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa, degli impianti idrici od aeraulici o, comunque, con cadenza triennale (ad eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesta una maggiore frequenza di aggiornamento della valutazione);
  • L’adozione di specifiche misure di gestione di eventuali incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico;
  • L’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di esposizione al rischio biologico.

La valutazione del Rischio Legionella deve essere elaborata in collaborazione con un tecnico qualificato. Secondo le Linee Guida, per essere considerata esaustiva, la valutazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • Indicazione dello stato generale della struttura oggetto della valutazione;
  • L’elenco dei punti di rischio individuati;
  • L’ubicazione di prelievo dei controlli analitici svolti, il loro risultato e le prescrizioni fa adottare in funzione di esso;
  • Il programma degli interventi di manutenzione e di disinfezione;
  • Il programma di formazione del personale della struttura.

Al Documento di Valutazione del Rischio Legionella deve essere obbligatoriamente affiancato il Registro degli Interventi effettuati sugli impianti idraulici/aeraulici, che deve essere compilato nel tempo.

È necessario inoltre produrre un Manuale di Autocontrollo Legionella, che, secondo i principi stabiliti dal Reg. CE 852/2004, definisce le procedure da adottare nei punti critici degli impianti al fine di ridurre il rischio di proliferazione batterica e di gestire eventuali non conformità.

Tale documento, firmato dal Responsabile della Prevenzione del Rischio Legionella, deve essere corredato delle planimetrie tecniche degli impianti idrici.

Legionella: sanzioni e responsabilità

Le sanzioni previste in materia di Legionella sono varie ed  articolate e si applicano sia per quanto riguarda la normativa inerente la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che per quanto riguarda l’ambito civile ed eventuale penale.

Per quanto riguarda il D. Lgs 81/2008, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 55 in caso di inadempienza, da parte del Datore di Lavoro, dei requisiti di salubrità degli ambienti di lavoro. In questo caso la sanzione prevista corrisponde a 6000€ o alla detenzione per 8 mesi, con sospensione dell’attività nei casi più gravi.

Secondo l’articolo 650 del Codice Penale, inoltre, chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ed ammenda.

Per quanto riguarda l’ambito civile, invece, la normativa prevede che il Responsabile dell’impianto che, a causa di inadempienza di quanto previsto dalle Linee Guida, ha provocato malattie Legionella-correlate o la morte di un soggetto, è tenuto al risarcimento dei danni biologici, fisici, morali. Ferma restando la responsabilità dell’imprenditore proprietario dell’impianto, il Responsabile è inoltre tenuto al risarcimento dei danni morali, economici e di immagine causati dagli impianti posti sotto la sua responsabilità.

Il Servizio Ecloga

Ecloga può supportare la tua azienda sia tramite la redazione del Documento di Valutazione del Rischi (DVR) che tramite la specifica redazione del Documento di Valutazione del Rischio Legionella, affiancato dal Registro degli Interventi effettuati sugli impianti idraulici/aeraulici.

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