Aggiornamenti Normativi

MUD 2026: categorie soggette, adempimenti e scadenze

di Giorgio Mazzoleni 13 Maggio 2026 7 min di lettura

Il MUD 2026 è la dichiarazione annuale con cui imprese ed enti comunicano alla Camera di Commercio i dati relativi ai rifiuti prodotti, raccolti, trasportati e gestiti nel corso del 2025.
La scadenza per la presentazione è fissata al 3 luglio 2026, in seguito alla pubblicazione del DPCM 30 gennaio 2026 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2026.
L’obbligo riguarda diverse categorie di soggetti, tra cui produttori iniziali di rifiuti pericolosi, gestori, trasportatori e intermediari, e nel 2026 coesiste con l’operatività del nuovo portale RENTRI.

Indice dei contenuti

MUD: che cos’è

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati alla Camera di Commercio i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e avviati al recupero relativi all’anno precedente la dichiarazione.

Le tipologie di MUD

Nel MUD i rifiuti vengono raggruppati per tipologia (attraverso i codici EER), per produttore e provenienza.

Il DPCM 30 gennaio 2026 prevede le seguenti tipologie di dichiarazione:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Rifiuti semplificata
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU)
  • Comunicazione Imballaggi (sezione Consorzi e sezione Gestori)
  • Comunicazione RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
  • Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

MUD 2026 – rifiuti: chi lo deve presentare

Gli obblighi di presentazione del MUD 2026 trovano il loro fondamento normativo nell’articolo 189, commi 3 e 4, del D. Lgs 152/2006 e nell’articolo 4, comma 8, del D. Lgs 197/2021.

Il MUD 2026, riferito alle attività effettuate nel 2025, deve essere quindi presentato dalle seguenti categorie:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti, che rientrano nelle seguenti categorie:
    • Rifiuti derivanti da attività edilizia di costruzione, demolizione e scavo (fermo restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti);
    • Rifiuti derivanti da attività industriali;
    • Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

Chi non deve presentare il MUD 2026

Secondo quanto previsto dal DPCM 30 gennaio 2026, non devono presentare la dichiarazione MUD i soggetti che producono solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi che rientrano nelle seguenti categorie:

  • I soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • Le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali;
    • Lavorazioni artigianali;
    • Fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
    • Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
    • Fosse settiche e reti fognarie;
  • Le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • Le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000€;
  • I liberi professionisti che non operano in forma d’impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Ai sensi dell’art. 190, comma 6, come modificato dal D. Lgs 116/2020, questi soggetti assolvono all’obbligo normativo di comunicazione delle attività relative alla gestione dei rifiuti attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;
  • I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Infine, i soggetti che durante l’anno 2025 non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non devono presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.

Rapporto tra MUD e RENTRI

L’avvio operativo del RENTRI non comporta l’esonero dalla presentazione del MUD: per la dichiarazione 2026, riferita ai dati dell’anno 2025, i due strumenti coesistono e l’iscrizione al portale RENTRI non sostituisce l’obbligo di trasmissione annuale. Allo stato attuale, infatti, non è prevista la possibilità di presentare il MUD 2026 attraverso il portale RENTRI, che resta uno strumento autonomo di tracciabilità dei rifiuti.

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a partire dal MUD 2027 (riferito ai dati del 2026) il portale RENTRI consentirà la precompilazione automatica della dichiarazione sulla base dei dati già registrati nei registri elettronici e nei formulari digitali, riducendo progressivamente la sovrapposizione tra i due sistemi di comunicazione.

Modalità di presentazione del MUD 2026

Il MUD 2026 va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione: tale adempimento prevede il caricamento del MUD compilato e firmato digitalmente sul portale del sito del MUD Telematico.

Per quanto riguarda le attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, il MUD va presentato alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

La presentazione del MUD telematico prevede il pagamento di 10 € relativi ai diritti di segreteria, che devono essere pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.

Gli Enti Locali (Comune, Consorzio di Comuni o Comunità Montana) devono compilare la comunicazione in via telematica, tramite l’apposito sito predisposto da Unioncamere.

Scadenza Presentazione MUD

La presentazione del MUD 2026, riferito alle attività effettuate nel 2025, deve avvenire entro il 3 luglio 2026.

Il termine ordinario per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, previsto dall’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, è il 30 aprile di ogni anno. Quando però il DPCM annuale di approvazione del modello viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente al 1° marzo, il termine slitta automaticamente al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, della stessa legge.

Considerato che il DPCM 30 gennaio 2026 è stato pubblicato il 5 marzo 2026, la scadenza per la trasmissione del MUD 2026 è pertanto fissata al 3 luglio 2026.

Comunicazione semplificata: chi può presentarla

È possibile assolvere agli obblighi di comunicazione tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato) nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • I dichiaranti sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  • I rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • Per ogni rifiuto prodotto non vengono incaricati più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
  • Vengono conferiti i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata, firmata ed inviata via PEC in formato PDF all’indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it.

Comunicazione semplificata: modalità di presentazione

Per la presentazione del MUD, mediante l’iter di comunicazione semplificata, Il dichiarante dovrà seguire i passaggi previsti dalle istruzioni fornite dal sito, scaricabili al seguente link.

Alla Comunicazione devono essere allegate la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante, la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente e la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).

La presentazione del MUD 2026 mediante comunicazione semplificata prevede il pagamento di 15€ di diritti di segreteria, per ogni Unità Locale del dichiarante.

Sanzioni

Secondo l’articolo 258, comma 1, del D. Lgs 152/2006, sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione:

  • La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da 26,00 € a 160,00 €;
  • La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 10.000,00 €.

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