L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e tutti gli altri strumenti in genere che danno la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, come gli impianti di videosorveglianza, possono essere utilizzati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le imprese che vogliono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, hanno l’obbligo di trovare un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o in assenza dell’accordo devono richiedere all’ispettorato territoriale del lavoro apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza

Le aziende con diverse unità produttive situate in diverse province della stessa regione o in più regioni, possono presentare la richiesta per le singole sedi all’Ispettorato territoriale del lavoro pertinente oppure presentare un’unica richiesta alla sede centrale dell’ispettorato nazionale del lavoro.

La domanda di autorizzazione è soggetta all’imposta di bollo pari a euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si riportano di seguito i nuovi modelli 2017 di autorizzazione

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