Il Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a:

  1. a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
    b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
    c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.

Sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo regolamento i DPI progettati specificatamente per essere utilizzati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico, quelli per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive e, infine, quelli per uso privato. Tra questi ricordiamo quelli per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme, umidità e acqua durante la rigovernatura, quelli da utilizzare su navi marittime o aeromobili e, ancora, quelli per la protezione della testa, del viso o degli occhi che fanno riferimento ai criteri di omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Categorie di rischio dei DPI e classificazione

Il regolamento introduce una nuova classificazione dei DPI dividendoli in tre categorie differenti in base al grado di rischio:

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II, che può essere definita residuale, comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili a causa di:

  • a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • b) atmosfere con carenza di ossigeno;
  • c) agenti biologici nocivi;
  • d) radiazioni ionizzanti;
  • e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • g) cadute dall’alto;
  • h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • i) annegamento;
  • j) tagli da seghe a catena portatili;
  • k) getti ad alta pressione;
  • l) ferite da proiettile o da coltello;
  • m) rumore nocivo.
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