Con il D. Lgs del 28 Febbraio 2021, n. 36, entra in vigore la Riforma dello Sport, viene riorganizzato  l’assetto normativo dell’intero panorama dei professionisti sportivi. Il Decreto, in seguito all’ultima proroga stabilita dal Decreto Milleproroghe, entra in vigore a partire dal 1 luglio 2023.

La riforma prende in considerazione alcuni aspetti fondamentali relativi all’inquadramento contrattuale dei lavoratori sportivi, prevedendo così importanti novità che riguardano anche la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito dell’applicazione del D. Lgs 81/2008.

Indice

Chi è il lavoratore sportivo

Innanzitutto, il D. Lgs 36/2021 fornisce una definizione univoca del lavoratore sportivo.

L’articolo 25 del Decreto, infatti, definisce questa figura come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva a titolo oneroso.

Sono inoltre considerati lavoratori sportivi i tesserati che svolgono le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non vengono, invece, considerati nella definizione di lavoratore sportivo gli sportivi amatoriali e i volontari volti allo svolgimento diretto dell’attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le loro prestazioni sportive, infatti, non sono compatibili con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e non prevedono alcun tipo di retribuzione, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute in occasione del proprio servizio.

Lavoratore sportivo e D. Lgs 81/2008

A partire dal 1 luglio 2023, chiunque venga inquadrato come lavoratore sportivo e presta quindi attività a titolo oneroso nel settore sportivo, viene considerato lavoratore subordinato ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Tale inquadramento NON si ritiene valido nei seguenti casi:

  • La prestazione lavorativa è prevista solamente per una singola manifestazione sportiva o per più manifestazione in un ristretto lasso di tempo;
  • La prestazione lavorativa risulta essere continuativa, ma non prevede un orario di lavoro superiore a 8 ore settimanali, 5 giorni al mese o 30 giornate l’anno.

Per questo motivo, a causa del nuovo inquadramento previsto dalla Riforma, l’articolo 33 prevede l’applicazione del D. Lgs 81/2008 per i lavoratori che rientrano nella casistica sopra descritta.

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori che non ricadono nella definizione di “lavoratore subordinato” sopra descritta o che esercitano la propria professione nell’ambito del dilettantismo, è prevista la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa: per questo motivo non scatteranno gli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs 81/2008.

Questa presunzione risulta valida solamente se la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, così come stabilito dal D. Lgs 120/2023.

Idoneità psico-fisica e sorveglianza sanitaria

L’articolo 33 del D. Lgs 36/2021 prevede che i lavoratori sportivi debbano ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico iscritto all’albo dei medici in medicina dello sport.

I lavoratori sportivi saranno comunque sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, sulla base dei rischi individuati.

Lavoratori minori

Entro un anno dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport verranno emanate nuove normative volte a regolare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro specifiche nell’ambito delle prestazioni sportive effettuate da minori.

Tali regolamenti andranno ad uniformarsi a quanto già previsto dalla normativa in materia di tutela dei lavoratori minori.

Diritti di tutela dei lavoratori sportivi

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà infine l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Apri chat
1
Buongiorno, se ha bisogno clicchi qui!
Ecloga Italia S.p.A.
Benvenuto! Come possiamo aiutarla? Un nostro esperto è disponibile in tempo reale.