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Documento di valutazione del rischio chimico

Il Documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici e sostanze pericolose è un documento di valutazione dei rischi specifico, mirato all’individuazione delle azioni da intraprendere nel caso di attività che prevedono esposizione ad agenti chimici pericolosi, che potrebbero nuocere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Valutazione del rischio chimico: dove è obbligatoria?

La valutazione del rischio chimico e le misure di prevenzione e protezione in materia di rischio chimico sono regolate dal Titolo IX del D. Lgs 81/2008.

Il rischio chimico è tipico di tutte le attività che prevedono l’utilizzo di specifici prodotti chimici pericolosi a qualsiasi scopo, come per esempio:

  • Officine meccaniche;
  • Carrozzerie con cabine di verniciatura;
  • Verniciatori di parti metalliche e plastiche;
  • Dentisti e lavoratori odontotecnici;
  • Farmacie con laboratorio galenico;
  • Cantieri edili dove vengono utilizzati solventi, vernici e sigillanti;
  • Stabilimenti di produzione alimentare dove vengono utilizzati additivi chimici;
  • Imprese di pulizia industriale;
  • Servizi di manutenzione di impianti industriali;
  • Tintorie e lavanderie industriali;
  • Luoghi di lavoro del settore agricolo con utilizzo di pesticidi e fertilizzanti;
  • Laboratori di analisi.

Tale rischio è inoltre presente in tutti i luoghi di lavoro in cui il prodotto chimico viene direttamente prodotto, distribuito, smaltito o utilizzato come:

  • Produttori di vernici, solventi ed adesivi;
  • Produttori di materiali da costruzione;
  • Stazioni di servizio;
  • Stabilimenti di cromatura e rivestimento di parti metalliche;
  • Postazioni di saldatura.

L’esposizione al rischio chimico è infine caratteristica di tutti i luoghi di lavoro con possibile presenza di polveri o aerosol dispersi nell’aria, che possono entrare in contatto con il lavoratore.

Valutazione del rischio chimico

Il Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dall’articolo 223 del D. Lgs 81/2008, deve determinare la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla loro presenza di tali agenti, prendendo in considerazione:

  • Le loro proprietà;
  • Le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;
  • Il livello, la modalità e la durata della esposizione;
  • I valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
  • Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • Le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, deve essere preso in considerazione il rischio legato alla combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

Trattandosi di valutazione specifica, in accordo con quanto previsto dalle Linee guida della Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro, il rischio chimico viene valutato attraverso l’utilizzo di modelli matematici di calcolo come ad esempio il Movarisch (acronimo di Modello di Valutazione del Rischio Chimico, MoVaRisCh). Questo metodo viene affiancato ad un’attenta analisi del luogo di lavoro e delle modalità operative, nonché al confronto dei risultati ottenuti con dati di letteratura noti e risultati di monitoraggi ambientali.

Quando va effettuata la redazione del documento di valutazione del rischio chimico?

La normativa stabilisce che la valutazione dei rischi, compresa la valutazione del rischio chimico, deve essere effettuata entro 90 giorni dell’inizio dell’attività.

La valutazione del rischio chimico è parte integrante e fondamentale della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta (entro 60 giorni dal mutamento), quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione o, comunque, con cadenza quadriennale.

Ogni introduzione di un nuovo agente chimico deve essere preliminarmente valutato prima di essere introdotto all’interno del ciclo lavorativo.

Sanzioni

La mancata valutazione del rischio chimico, nonché l’effettuazione della stessa con metodologie non idonee, porta ad una sanzione penale che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36€.

In caso di rischio superiore all’irrilevante per la salute, qualora il Datore di Lavoro, una volta effettuata la valutazione, non attua le misure di prevenzione e protezione volte ad attenuare il livello di esposizione dei lavoratori, viene prevista una sanzione penale che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57€.

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