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Valutazione Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

Le radiazioni ottiche artificiali (ROA), secondo la definizione dell’articolo 214 del D. Lgs 81/2008, comprendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm, in particolare:

  • Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm;
  • Radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
  • Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm.

Il Testo Unico individua i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in materia di ROA, suddividendoli sulla base delle lunghezze d’onda.

Principali attività esposte al rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

Le radiazioni ottiche artificiali (ROA) sono utilizzate in numerosi ambienti di lavoro in vari settori. È importante sottolineare che l’esposizione a questo fattore di rischio non è necessariamente legata all’uso diretto delle radiazioni a scopi lavorativi, ma può derivare dalle radiazioni prodotte durante lo svolgimento di specifiche lavorazioni. In particolare, a titolo non esaustivo, riportiamo le seguenti lavorazioni:

  • Lavorazioni con laser
  • Utilizzo di lampade UV
  • Saldatura
  • Taglio con fiamma
  • Taglio con plasma
  • Fototerapia in ambito medico
  • Illuminazione industriale ad alta intensità
  • Operazioni di litografia nei semiconduttori
  • Operazioni che prevedono la presenza di materiale incandescente (acciaio fuso, vetro colato, ecc..)
  • Laboratori con cappe UV

Danni alla salute

Per quanto riguarda la salute dei lavoratori, l’esposizione a ROA causa danni riferiti agli occhi e alla cute, in particolare bruciature della cornea, cataratta, lesioni fotochimiche della retina, fotocheratiti, fotocongiuntiviti, eritemi della pelle, scottature, invecchiamento precoce della pelle e l’insorgenza di tumori cutanei.

L’esposizione a ROA è correlata anche a rischi per la sicurezza: la sovraesposizione alla luce visibile genera disturbi temporanei visivi, come l’abbagliamento e l’accecamento temporaneo, che possono compromettere l’attenzione del lavoratore durante lavorazioni pericolose, aumentando il rischio infortunistico.

Infine, importanti fasci di radiazioni proiettati su materiali sensibili possono inoltre aumentare il rischio di incendio e di esplosione nel luogo di lavoro.

Documento di valutazione dei rischi Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

Secondo quanto previsto dall’articolo 2016 del D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione di tutti rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali (ROA) sul luogo di lavoro. La valutazione presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

  • Il livello misurato, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, compresa l’eventuale classificazione dei laser presenti;
  • Il confronto dei livelli di esposizione con i valori limite di esposizione previsti dal D. Lgs 81/2008
  • La valutazione degli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  • La valutazione di qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  • La valutazione dei rischi per la sicurezza;
  • Le misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • Le informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria,
  • La presenza di eventuali sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • Le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature.

Quando effettuare la valutazione ROA?

La normativa stabilisce che la Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, compresa la valutazione ROA, deve essere effettuata entro 90 giorni dell’inizio dell’attività.

La valutazione del rischio ROA è parte integrante e fondamentale del Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta (entro 60 giorni dal mutamento), quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione o, comunque, con cadenza quadriennale.

Sanzioni

La mancata o incompleta valutazione del rischio ROA, porta ad una sanzione penale che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60€ a 9.112,57€. Se il Datore di Lavoro, una volta effettuata la valutazione, non provvede a mettere in atto le misure di mitigazione previste, viene prevista una sanzione penale che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69€ a 5.695,36€.

Ulteriori Adempimenti in presenza di ROA

Nel caso in cui siano presenti rischi legati all’esposizione ROA, può essere necessario procedere con l’adozione di ulteriori misure richieste dalla normativa, come ad esempio:

  • Nomina del Tecnico Sicurezza Laser: questa figura deve essere nominata obbligatoriamente in presenza di laser di classe 3M o superiore;
  • Formazione specifica sul rischio laser: la formazione specifica sul rischio laser è obbligatoria in presenza di laser di classe 3M o superiore;

Tali adempimenti sono complementare alla redazione della valutazione del rischio sopra indicata. Ecloga può supportarti su tutti i servizi sopra indicati, contattaci per ulteriori informazioni e per ricevere una quotazione specifica.

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