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Gestione dei rischi nei magazzini: normativa e obblighi

di Alessandro Giudici 30 Settembre 2026 7 min di lettura
Ultimo aggiornamento: 1 Ottobre 2026

Il magazzino è uno degli ambienti di lavoro più critici dal punto di vista della sicurezza: al suo interno convivono mezzi di movimentazione, scaffalature cariche di merce, percorsi pedonali e ritmi operativi spesso intensi. Non stupisce che il comparto Trasporti e magazzinaggio figuri costantemente tra i settori più esposti a infortuni nelle statistiche INAIL.

Conoscere la normativa di riferimento, i rischi tipici e gli obblighi che gravano sul datore di lavoro è il primo passo per ridurre gli infortuni e garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme al D. Lgs 81/2008.

Indice

La normativa di riferimento

La gestione della sicurezza nei magazzini non è disciplinata da un testo unico dedicato, ma richiama diverse fonti normative che si integrano tra loro.

Il principale riferimento è il D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che stabilisce gli obblighi generali per la valutazione e la gestione dei rischi, ai quali si affiancano le disposizioni relative alle attrezzature di lavoro, alla movimentazione dei carichi, alla segnaletica di sicurezza e alla gestione delle interferenze. A queste si aggiungono le norme tecniche che forniscono indicazioni specifiche per la progettazione, l’utilizzo e la manutenzione delle strutture e delle attrezzature presenti nei magazzini.

Tra queste ultime, un ruolo centrale è occupato dalle scaffalature.

Pur non essendo generalmente soggette a marcatura CE come prodotto, rientrano infatti nell’ambito delle attrezzature di lavoro disciplinate dal D. Lgs 81/2008, e la loro progettazione, installazione, utilizzo e manutenzione sono regolate da specifiche norme tecniche: tra queste, la UNI EN 15635 ha introdotto la figura del PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), la persona incaricata di supervisionare il corretto utilizzo delle scaffalature, le relative ispezioni periodiche e la gestione di eventuali anomalie o danneggiamenti.

Allo stesso modo, anche i carrelli elevatori e gli altri mezzi di movimentazione presenti in magazzino rispondono a una disciplina propria: sono regolamentati dal D. Lgs 17/2010, di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE, che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle macchine e prevede, ove richiesto, l’apposizione della marcatura CE.

I principali rischi presenti in magazzino

I rischi presenti all’interno di un magazzino derivano principalmente dalla compresenza di lavoratori, mezzi di movimentazione, merci e attrezzature, che devono poter operare all’interno degli stessi spazi in condizioni di sicurezza. A questi fattori si aggiungono le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’organizzazione delle attività, che possono contribuire ad aumentare l’esposizione ai diversi pericoli.

Rischi legati alla movimentazione e allo stoccaggio

Uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dalla movimentazione delle merci, soprattutto quando all’interno degli stessi spazi operano contemporaneamente lavoratori a piedi e mezzi come carrelli elevatori, transpallet e altri dispositivi di movimentazione. Una viabilità interna non adeguatamente organizzata, l’assenza di una chiara separazione tra percorsi pedonali e vie riservate ai mezzi, la presenza di angoli ciechi o una scarsa visibilità possono aumentare il rischio di investimento.

Alle attività di movimentazione e stoccaggio sono inoltre associati i rischi di caduta dei materiali e di crollo delle scaffalature. Un errato posizionamento delle merci, il superamento delle portate previste o gli urti accidentali provocati dai mezzi possono compromettere la stabilità delle strutture e determinare la caduta di materiali o, nei casi più gravi, il crollo delle scaffalature.

Rientrano in questo ambito anche le cadute a livello e dall’alto, che possono essere determinate dalla presenza di ostacoli lungo i percorsi, da pavimentazioni scivolose, da dislivelli in corrispondenza delle baie di carico o dall’utilizzo improprio di scale e scaffalature per raggiungere quote elevate.

Rischi ergonomici e ambientali

Le attività di magazzino possono comportare un’esposizione significativa anche a rischi ergonomici, in particolare durante le operazioni di movimentazione manuale dei carichi. Sollevamento, trasporto, spinta e trazione di merci, quando effettuati con carichi eccessivi o in condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono determinare un sovraccarico biomeccanico, con particolare riferimento al rachide dorso-lombare. Il rischio può essere presente anche nelle attività di picking, caratterizzate da movimenti ripetitivi e frequenti.

Devono inoltre essere considerate le condizioni ambientali e fisiche in cui vengono svolte le attività. L’utilizzo di mezzi di movimentazione può comportare esposizione a rumore e vibrazioni, mentre le condizioni di microclima possono rappresentare un ulteriore fattore di rischio, soprattutto nei magazzini refrigerati o negli ambienti privi di adeguata climatizzazione.

Rischio incendio e fattori organizzativi

Il rischio incendio assume particolare rilevanza nei magazzini in funzione della tipologia e della quantità di materiali stoccati. La presenza di materiali combustibili o infiammabili, insieme a eventuali aree destinate alla ricarica delle batterie o alla presenza di mezzi con motore endotermico, richiede una specifica valutazione del rischio e l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.

Infine, anche i fattori organizzativi possono influire sulle condizioni di sicurezza. Turni, ritmi di lavoro particolarmente intensi e picchi di attività possono determinare un aumento dell’affaticamento e favorire comportamenti meno prudenti o il mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Per questo motivo, la gestione del rischio in magazzino deve considerare non soltanto le caratteristiche degli ambienti e delle attrezzature, ma anche le modalità con cui il lavoro viene concretamente organizzato.

Gli infortuni tipici: cosa dicono i dati INAIL

I dati raccolti dall’INAIL confermano che il comparto della logistica e del magazzinaggio è uno tra i più esposti al fenomeno infortunistico.

Le dinamiche infortunistiche in magazzino più frequenti sono:

  • Investimento da parte di mezzi di movimentazione: è la dinamica più grave e ricorrente. Carrelli elevatori e transpallet che si muovono negli stessi spazi del personale a piedi, spesso con visibilità ridotta, sono una delle principali cause di infortuni mortali.
  • Caduta di materiale e schiacciamento: carichi instabili, scaffalature sovraccaricate o danneggiate da urti possono provocare la caduta della merce sui lavoratori sottostanti.
  • Cadute a livello e dall’alto: scivolamenti su pavimenti sporchi o ingombri, inciampi, cadute dalle baie di carico o durante l’uso di scale e, impropriamente, delle scaffalature stesse.

L’ambiente che costituisce ogni tipologia di magazzino concentra in uno spazio ridotto molti fattori di rischio diversi. A questo si aggiungono alcune caratteristiche organizzative tipiche del settore:

  • Ritmi di lavoro intensi: la crescita dell’e-commerce e le consegne sempre più rapide generano picchi di attività in cui la pressione sui tempi porta a sottovalutare i rischi e a saltare le procedure.
  • Formazione non sempre adeguata: un elevato turnover e il ricorso a personale temporaneo possono ridurre il tempo dedicato a formazione e addestramento. A ciò si aggiunge l’eccessiva confidenza dei lavoratori più esperti, che rischia di trasformarsi in abitudine a comportamenti scorretti.

Si tratta quindi di un rischio che dipende in larga parte da fattori organizzativi, e proprio per questo può essere ridotto in modo significativo con una corretta valutazione dei rischi, una viabilità ben organizzata e una formazione costante del personale.

Gli obblighi del datore di lavoro

La gestione in sicurezza di un magazzino richiede al datore di lavoro l’adozione di un insieme organico di misure tecniche, organizzative e formative, in stretta conformità con il D. Lgs 81/2008.

Il pilastro di questo percorso è la valutazione dei rischi, obbligo indelegabile ai sensi degli artt. 17 e 28 del Testo Unico, che si concretizza nella redazione del DVR. In un contesto dinamico come quello logistico, tuttavia, il DVR non può ridursi a un mero adempimento formale o generico: deve analizzare nel dettaglio le specifiche criticità presenti nell’ambiente operativo, a partire da quelle esaminate nei capitoli precedenti.

Infine, la valutazione dei rischi non è un adempimento da svolgere una volta per tutte. L’art. 29,infatti, impone di aggiornare il DVR in occasione di modifiche significative dell’organizzazione del lavoro o degli ambienti, come un nuovo layout del magazzino, l’introduzione di nuovi mezzi o l’aumento dei volumi movimentati. Solo una valutazione costantemente aggiornata permette di tenere sotto controllo un ambiente in continua trasformazione come quello del magazzino.

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza nei magazzini può comportare, a seconda della gravità della violazione, sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, l’arresto del datore di lavoro o del dirigente, oltre a eventuali responsabilità civili e penali qualora dalla violazione derivi un infortunio.

Una gestione strutturata del rischio in magazzino non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma un investimento concreto nella tutela della salute dei lavoratori e nella continuità operativa dell’azienda.

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