L’infortunio sul lavoro è un evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o in occasione di lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.
I requisiti necessari per poter parlare di infortunio sono quindi:
- evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte
- collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
- durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni
- causa violenta
E’ proprio la causa violenta concentrata nel tempo che permette di distinguere l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale; nella malattia professionale, la lesione della salute avviene per una causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo
Quando il lavoratore subisce l’infortunio nel percorso che deve percorrere per recarsi da casa al luogo di lavoro, da un luogo di lavoro ad un altro o durante il percorso per la consumazione dei pasti se non esiste una mensa aziendale, questo prende il nome di infortunio in itinere (tutelato dall’Inail).
L’infortunio in itinere è coperto nei casi in cui siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
L’Inail tutela l’infortunio in itinere anche quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici ma si avvale di un mezzo privato (automobile, scooter, bicicletta) a patto che l’ utilizzo del mezzo privato sia ritenuto necessario; ad esempio quando:
- il mezzo è fornito dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
Se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni non necessarie l’assicurazione non coprirà l’evento lesivo. Le uniche deviazioni/interruzioni consentite sono:
- l’accompagnamento dei figli a scuola;
- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
Non sono indennizzati gli infortuni in itinere direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.
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